TAR Salerno, sez. II, sentenza 2022-10-24, n. 202202786
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Pubblicato il 24/10/2022
N. 02786/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00523/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 523 del 2020, proposto da:
M T, rappresentato e difeso dall'avvocato M L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Scampitella, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'avvocato F A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, p.zza della Libertà, 17;
per l'annullamento
- dell’ordinanza n. 1 del 05/02/2020, prot. n. 575, di rimozione degli ostacoli installati sulla sede stradale;
- della comunicazione di avvio del procedimento, nota prot. n. 89 del 08/01/2020;
- della diffida prot. n. 4856 del 28/11/2019;
- di ogni altro atto connesso, collegato, presupposto e consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Scampitella;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 ottobre 2022 la dott.ssa Gaetana Marena e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente in epigrafe è proprietario dell’immobile e del terreno, siti nel Comune di Scampitella, catastalmente identificato al foglio 13, particelle nn. 566 e 220.
Con nota dell’8.01.2020, n. 89, l’Ente comunicava l’avvio del procedimento.
Con nota del 20.02.2020, n. 258, il ricorrente inoltrava memorie ed osservazioni.
Con ordinanza del 5.02.2020, n. 575, il Comune ordina la rimozione di “quattro fioriere posizionate sulla sede stradale”.
Avverso la stessa insorge il proprietario in epigrafe, proponendo gravame di annullamento, mediante ricorso, notificato il 27.04.2020 e depositato in data 11.05.2020, assistito da una serie di censure di illegittimità, variamente scandite nei diversi motivi di gravame, così di seguito sintetizzati:
1)VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE (ART. 97 COST.- ART. 50-54-107 D.LGS. 267/2000- 6ad-25e4-5fdd-a1df-182d8479dd6a::LR3E586E02D1ACCFEBA8EC::2021-11-09" href="/norms/codes/itatextk78cey4ohfenfa/articles/itaart745ly5lhr6ek51?version=03d1b6ad-25e4-5fdd-a1df-182d8479dd6a::LR3E586E02D1ACCFEBA8EC::2021-11-09">ARTT. 16-18-211 D.LGS. 285/1992 Codice della Strada- art. 3 l. 241/1990)- ECCESSO DI POTERE (DIFETTO DI ISTRUTTORIA- CARENZA DEI PRESUPPOSTI- SUPERFICIALITÀ- ARBITRARIETÀ-DIFETTO DI MOTIVAZIONE).
La parte ricorrente si duole dell’illegittimità delle disposizioni del Codice della strada, atteso che il Comune avrebbe invocato impropriamente, a suo dire, la violazione delle fasce di rispetto stradale. Rimarca, altresì, il difetto motivazionale dell’atto gravato nonché l’errore istruttorio in cui sarebbe incorso, a suo dire, il Comune, nel momento in cui avrebbe pretermesso la considerazione di una serie di elementi circostanziali, i quali, ove valutati, avrebbero influito diversamente sul processo decisionale finale.
Lamenta, poi, un vizio di incompetenza dell’organo adottante, atteso che, secondo la sua prospettazione, l’atto avrebbe dovuto essere adottato dal Sindaco ex art. 54 TUEL.
2)VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE (ART. 97 COST.- ART. 50-54-107 D.LGS. 267/2000- ARTT. 16-18-211 D.LGS. 285/1992 CODICE DELLA STRADA- ART. 42 BIS DPR 327/2001- ART. 3 L. 241/1990)- ECCESSO DI POTERE (DIFETTO DI ISTRUTTORIA- CARENZA DEI PRESUPPOSTI- SUPERFICIALITÀ- ARBITRARIETÀ-DIFETTO DI MOTIVAZIONE).
Secondo la prospettazione attorea, l’ordinanza violerebbe le disposizioni di cui agli artt. 54 TUEL. E del Codice della strada, unitamente al già profilato difetto istruttorio e motivazionale.
Resiste in giudizio il Comune intimato, depositando documentazione e memoria difensiva, nella quale, controdeducendo alle avverse prospettazioni attorea, conclude per il rigetto del gravame.
Con ordinanza collegiale del 4/06/2020, n. 339, l’istanza cautelare era rigettata, con la seguente motivazione: “Considerato che, da una sommaria delibazione degli atti di causa, la domanda cautelare non appare meritevole di accoglimento;Rilevato che, impregiudicati gli ulteriori approfondimenti tipici della fase di merito, il ricorso non sembra sorretto da sufficiente fumus boni iuris, in ragione del fatto che trattasi di ordinanza pienamente rientrante nella competenza dell’organo amministrativo, adottata nell’esercizio del potere di tutela dell’incolumità pubblica e di salvaguardia della libera circolazione, ex artt. 16 e 18 del Codice della Strada, non sussumibile, per converso, nell’esercizio del potere ordinatorio sindacale, di cui non si ravvisano le condizioni, ex art. 54 del TUEL, né del potere di costituzione di servitù pubblica e di autotutela possessoria, non essendo configurabili i presupposti legalmente richiesti;