TAR Ancona, sez. I, sentenza 2023-05-08, n. 202300286
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Testo completo
Pubblicato il 08/05/2023
N. 00286/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00673/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 673 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati R I e C N S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Questura di -OMISSIS-, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Ancona, corso Mazzini, 55;
nei confronti
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato A K, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione
del provvedimento nr. -OMISSIS- emesso dal Questore della Provincia di -OMISSIS-, relativo all'applicazione della misura di prevenzione dell'ammonimento ai sensi dell'art. 3 L. n. 119/2013, nonché annullamento e prima ancora caducazione automatica del verbale di ritiro cautelare di arma ai sensi dell'art. 39 comma 2 T.U.L.P.S., e di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, anche se allo stato non conosciuto, con condanna delle amministrazioni alla restituzione, anche medio tempore , delle licenze (porto di fucile ad uso sportivo e porto di fucile ad uso caccia) ritirate sulla base di provvedimento interinale non confermato ed in ogni caso illegittimo oltreché delle armi che in conseguenza potranno essere personalmente detenute.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, della Questura di -OMISSIS- e di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 aprile 2023 il dott. T C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente impugna il provvedimento indicato in epigrafe, con cui il Questore della Provincia di -OMISSIS- ha disposto nei suoi riguardi la misura di prevenzione dell’ammonimento ai sensi dell’art. 3 del D.L. n. 93/2013, convertito in L. n. 119/2013, nonché il verbale di ritiro cautelativo delle armi detenute dal sig. -OMISSIS- e delle relative licenze di polizia, e qualsiasi altro atto presupposto, connesso e conseguente; il ricorrente chiede altresì che, in accoglimento del ricorso, sia ordinato all’amministrazione di procedere alla restituzione delle licenze e delle armi ritirate.
2. In punto di fatto nel ricorso si espone quanto segue.
In data 22 luglio 2022 la Questura di -OMISSIS- riceveva un esposto anonimo, in cui si riferiva di una presunta violenza domestica da parte del sig. -OMISSIS- nei confronti della moglie, sig.ra -OMISSIS-.
A seguito di tale esposto, il cui autore si identificava genericamente come inquilino della stessa palazzina in cui risiede il ricorrente, un vice ispettore in servizio presso la Questura convocava tutti i condomini per acquisire le informazioni necessarie e, nell’occasione, uno di loro (poi identificato nel sig. -OMISSIS-) ammetteva di aver presentato l’esposto.
Il denunciante, in particolare, in sede di audizione personale dichiarava di essere da anni in pessimi rapporti con il ricorrente e di averlo più volte denunciato sempre senza esito, fino alla descritta segnalazione anonima, colorata nell’occasione di altri elementi (che il ricorrente evidenzia essere contraddittori con il precedente esposto).
In data 26 luglio 2022 veniva notificata al sig. -OMISSIS- la “ Comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 e 8 L. 241/90 ” diretto all’irrogazione della misura dell’ammonimento del Questore ex art. 3 L. n. 119/2013. A tale comunicazione il ricorrente replicava presentando una memoria difensiva in cui negava gli addebiti mossi dal condomino.
Il giorno successivo il personale della Questura procedeva, motivandolo esclusivamente con l’avvio del procedimento finalizzato all’ammonimento, al ritiro cautelare di sette fucili di proprietà del ricorrente unitamente al porto d’armi ad uso sportivo n. -OMISSIS- (il ricorrente spiega infatti di praticare da circa 40 anni il tiro a segno a livello agonistico, di avere sempre rispettato le prescrizioni imposte dalla Questura in merito alla custodia delle armi e di non avere mai dato adito a rilievi di sorta).
Medio tempore , a seguito dell’apertura delle indagini preliminari per il reato di cui all’art. 582 c.p. aggravato ai sensi dell’art. 577, comma 1, n. 1, c.p. (proc. pen. n. -OMISSIS-), in data 1° agosto 2022 la sig.ra -OMISSIS- ed il sig. -OMISSIS--, figlio del ricorrente, venivano sentiti dalla Questura, su delega della Procura di -OMISSIS-, a sommarie informazioni, rilasciando le dichiarazioni di cui si dirà nella parte in diritto.
Viste le dichiarazioni rese dalla sig.ra -OMISSIS- e dal sig. -OMISSIS--, che confermavano l’infondatezza della notizia di reato, il P.M. richiedeva l’archiviazione già in fase di indagini e il G.I.P., ritenendo i motivi indicati dal P.M. “ …pienamente condivisibili alla luce delle risultanze del procedimento… ”, adottava il relativo decreto di archiviazione datato 23 agosto 2022.
Nonostante ciò, il Questore della Provincia di -OMISSIS- adottava il decreto di ammonimento, con il quale invitava il sig. -OMISSIS- “ …a tenere una condotta conforme alla legge e ad astenersi da ulteriori atti di violenza domestica sia fisica che psicologica nei confronti dei familiari conviventi e non… ”, nulla prevedendo circa le licenze e le armi ritirate.
3. L’operato della Questura è censurato dal sig. -OMISSIS- per i seguenti motivi:
a) violazione e falsa applicazione dell’art. 3 del D.L. n. 93/2013 e dell’art. 8 del D.L. n. 11/2009. Anonimato dell’esposto originario ed assenza di segnalazione della asserita persona offesa, inidoneità all’apertura del procedimento.
Con il primo motivo il ricorrente deduce l’illegittimità radicale del procedimento in quanto avviato sulla base di un esposto anonimo, nel mentre l’art. 3 del D.L. n. 93/2013 stabilisce per l’appunto che la Questura può procedere solo in presenza di esposti non anonimi. Deduce altresì che nella specie è mancata la richiesta della vittima, per cui l’ammonimento non poteva essere adottato;
b) violazione e falsa applicazione dell’art. 3 D.L. n. 93/2013. Difetto di istruttoria. Eccesso di potere per travisamento dei fatti. Erronea considerazione degli elementi a carico e mancata considerazione di elementi fondamentali a discarico. Falsa, errata, carente motivazione. Sviamento di potere. Errata inversione dell’onere della prova in materia sanzionatoria. Ingiustizia manifesta.
Quanto al verbale di ritiro cautelare delle licenze ed armi, sua illegittimità per le medesime ragioni e prima ancora caducazione per mancata conferma in sede di ammonimento;
Con il secondo motivo il ricorrente deduce quanto segue.
In premessa, va precisato che il potere esercitato nella specie dal Questore trova base legittimante nell’art. 3 del D.L. n. 93/2013 in combinato disposto con l’art. 8 del D.L. n. 11/2009, convertito in L. n. 38/2009. L’art. 3, nel prevedere i presupposti (piuttosto specifici) della misura, stabilisce che:
“ 1. Nei casi in cui alle forze dell’ordine sia segnalato, in forma non anonima, un fatto che debba ritenersi riconducibile ai reati di cui agli articoli 581, nonché 582, secondo comma, consumato o tentato, del codice penale, nell’ambito di violenza domestica, il questore, anche in assenza di querela, può procedere, assunte le informazioni necessarie da parte degli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, all’ammonimento dell’autore del fatto. Ai fini del presente articolo si intendono per violenza domestica uno o più atti, gravi ovvero non episodici, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano