TAR Napoli, sez. I, sentenza 2024-09-20, n. 202405039

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. I, sentenza 2024-09-20, n. 202405039
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202405039
Data del deposito : 20 settembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/09/2024

N. 05039/2024 REG.PROV.COLL.

N. 05012/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA NON DEFINITIVA

sul ricorso numero di registro generale 5012 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
RE AN, PI UC, ON QU e ER MA, rappresentati e difesi dagli avvocati Andrea Orefice e Angelo Caputo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia ed eletto presso il loro studio in Napoli al Viale A. Gramsci n. 23;



contro

Comune di Volla, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Erik Furno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia ed eletto presso il suo studio in Napoli alla Via Cesario Console n. 3;
Ministero dell'Interno e Ufficio Territoriale del Governo di Napoli, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli alla Via A. Diaz n. 11;



nei confronti

RA VA e Di ZO UL, non costituiti in giudizio;



per l'annullamento

- (quanto al ricorso introduttivo) :

1) della delibera del Consiglio comunale di Volla n. 56 del 4.10.2023, con cui è stata approvata la proposta avente a oggetto: “ Dichiarazione di Dissesto ai sensi dell'art. 244 del D.Lgs. n. 267/2000 ”;

2) della delibera del Consiglio comunale di Volla n. 55 del 4.10.2023, con cui è stata approvata la proposta avente a oggetto: “ Presa d'atto dell'impossibilità del ripiano della quota del disavanzo di amministrazione ai sensi dell'art. 188 del D.Lgs. n. 267/2000 ”;

3) della delibera del Consiglio comunale di Volla n. 41 del 28.08.2023, con cui è stata approvata la proposta avente a oggetto: “ Approvazione del Rendiconto della Gestione – Esercizio 2022 – art. 227 D.Lgs. n. 267/2000 ”;

4) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, se e in quanto lesivo degli interessi dei ricorrenti, ivi inclusi:

a) gli allegati alla delibera impugnata sub 1), tra cui il verbale n. 107 del Collegio dei revisori dei conti contenente la “ relazione dell'organo di revisione sulle cause che hanno condotto al dissesto ”, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile e la proposta di deliberazione al Consiglio comunale, a firma del Responsabile del Settore Finanziario;

b) gli allegati alla delibera impugnata sub 2), tra cui il parere del Collegio dei revisori dei conti ai sensi dell'art. 188, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile e la proposta di deliberazione al Consiglio comunale, a firma del Responsabile del Settore Finanziario;

c) gli allegati alla delibera impugnata sub 3), tra cui la relazione dell'organo di revisione dei conti, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile apposti sulla proposta di deliberazione e la proposta di deliberazione al Consiglio comunale, a firma del Responsabile del Settore Finanziario;

d) ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, se ed in quanto lesivo degli interessi dei ricorrenti;

- (quanto ai motivi aggiunti depositati il 28/5/2024) :

1) della delibera di Giunta comunale n. 33 del 28.03.2024, con la quale è stata approvata l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato di cui all’art. 259 del T.U.E.L., e dei relativi allegati;

2) della delibera di Giunta comunale n. 30 del 28.03.2024, di approvazione del DUP 2023-2025, e dei relativi allegati;

3) della nota del 29.03.2024 con la quale il Comune di Volla ha trasmesso al Ministero dell’Interno l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato approvato dalla Giunta comunale con delibera n. 33 del 28.03.2024;

nonché per l'accertamento e la declaratoria di nullità e/o illegittimità e per l'annullamento:

4) della nota della Prefettura di Napoli prot. 0147632 del 19.04.2024, con la quale la Prefettura, successivamente all’adozione della delibera di Giunta n. 33 del 28.03.2024 e dunque dopo la scadenza del termine di cui all’art. 259 del T.U.E.L., ha diffidato il Consiglio comunale ad approvare entro 20 giorni l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato;

5) della nota del Ministero dell’Interno n. 11647 del 19.4.2024, non conosciuta, citata all’interno della nota della Prefettura di cui al punto 4) che precede, con la quale il Ministero dell’Interno, a riscontro di quanto richiesto dalla Prefettura con nota n. I45947 del 18/4/2024, avrebbe evidenziato che, nel caso di specie, " l'inosservanza da parte del consiglio comunale dei termini di approvazione dello schema di bilancio predisposto dalla Giunta, non ha come conseguenza automatica lo scioglimento dell'organo consiliare, ma comporta, a norma dell'art. 141 comma 1 lettera c) del TUEL, l'apertura di un procedimento sollecitatorio, che può anche condurre all'adozione della misura dello scioglimento, solo a seguito della constatata inadempienza da parte del consiglio all'intimazione puntuale ed ultimativa del prefetto, qualora questi accerti l 'impossibilità o la volontà del consiglio di non approvare il bilancio (Cons. St., Sez. III 3.7.20 n. 4288) ";

6) della missiva n. 55117 del 17.04.2024 che sarebbe stata trasmessa dal Ministero alla Prefettura, citata nella nota della Prefettura prot. 0147632 del 19.04.2024 ma di cui si ignora il contenuto;

7) della nota n. I45947 del 18/4/2024, con la quale la Prefettura avrebbe chiesto parere al Ministero;

8) della nota della Prefettura di Napoli Prot. Uscita N. 0152651 del 24/04/2024, con la quale la Prefettura ha comunicato ai ricorrenti di avere adottato la diffida di cui al punto 4) che precede;

9) della delibera del Consiglio comunale di Volla n. 18 del 19.04.2024, pubblicata in data 13.05.2024, con la quale è stato approvato il DUP 2023-2025, e dei relativi allegati;

10) della delibera del Consiglio comunale di Volla del 14.05.2024, non pubblicata e di cui non si conosce il numero, con la quale è stata approvata l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, e dei relativi allegati;

11) del provvedimento, anche implicito, se esistente, con cui il Ministero dell’Interno abbia ritenuto ammissibile l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato approvato solo dalla Giunta entro il termine di cui all’art. 259 del T.U.E.L. e/o di quello con cui abbia ritenuto ammissibile l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato approvata dal Consiglio Comunale oltre il termine di cui all’art. 259 del T.U.E.L.;

12) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, se e in quanto lesivo degli interessi dei ricorrenti;

13) in ogni caso, dei provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Volla, del Ministero dell'Interno e dell'Ufficio Territoriale del Governo Napoli;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 luglio 2024 il dott. Giuseppe Esposito e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Visto l'art. 36, co. 2, cod. proc. amm.;

Visti l’art. 1 della L. cost. 9 febbraio 1948, n. 1 e l’art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

I ricorrenti, premettendo di essere consiglieri comunali e proprietari di immobili nel Comune di Volla, hanno impugnato con il ricorso introduttivo (unitamente agli atti connessi) i provvedimenti con cui il Consiglio dell’Ente locale ha deliberato, nell’ordine:

a) l’approvazione del rendiconto della gestione per l’esercizio 2022 (delibera n. 41 del 28/8/2023);

b) la presa d’atto dell’impossibilità di ripiano della quota del disavanzo di amministrazione (delibera n. 55 del 4/10/2023);

c) la dichiarazione di dissesto (delibera n. 56 del 4/10/2023).

Riassuntivamente, sostengono l’insussistenza dei presupposti per farvi luogo.

Il Comune si è costituito in giudizio per resistere, producendo documentazione e memoria.

All’udienza in camera di consiglio del 22 novembre 2023, su rinuncia alla domanda cautelare, è stata fissata l’udienza pubblica per la discussione nel merito.

Con motivi aggiunti sono state impugnate le deliberazioni della Giunta comunale n. 30 e n. 33 del 28/3/2024 con cui sono stati approvati, rispettivamente, il DUP 2023-2025 e l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, unitamente alle approvazioni da parte del Consiglio comunale (delibere n. 18 del 19/4/2024 e del 14/5/2024).

Nel contempo, sono state impugnate la nota di trasmissione al Ministero dell’Interno dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato e la corrispondenza intercorsa tra Prefettura e Ministero, dal contenuto in epigrafe indicato.

Per i ricorrenti la tardiva approvazione da parte del Consiglio comunale dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato comporta lo scioglimento del consesso.

Autorizzata l’abbreviazione dei termini, per la trattazione dei motivi aggiunti alla stessa udienza pubblica già fissata, le parti hanno prodotto documentazione e memorie.

All’udienza pubblica del 24 luglio 2024 (raccolta nella contestuale camera di consiglio la rinuncia alla domanda cautelare proposta con i motivi aggiunti), la causa è stata assegnata in decisione.



DIRITTO

1.- Il ricorso introduttivo si rivolge all’approvazione del rendiconto della gestione per l’esercizio 2022, alla presa d’atto dell’impossibilità di ripiano della quota del disavanzo di amministrazione e alla dichiarazione di dissesto del Comune di Volla, contestandone i presupposti.

In cifre, per i ricorrenti il disavanzo 2022 non è pari a € 17.822.903,26 ma ammonta invece a € 5.944.456,02 che, aggiungendovi la quota di disavanzo per il 2021 non recuperata, conduce a un totale di € 8.348.430,55.

Assumono che tale disavanzo avrebbe potuto essere ripianato, senza condurre dunque alla dichiarazione di

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