TAR Napoli, sez. IV, sentenza 2023-03-08, n. 202301520
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 08/03/2023
N. 01520/2023 REG.PROV.COLL.
N. 02273/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2273 del 2022, proposto da
L.M.P. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato E C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato M I, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
e con l'intervento di
ad adiuvandum:
Comune di Sant'Agnello, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato F P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
a) del Decreto Dirigenziale Regione Campania n.19 del 26.04.2022, notificato il 28.04.2022, con cui è stato annullato in autotutela il D.D. n.5 dell’11.2.2022;
b) per quanto occorra, degli atti in esso richiamati, ivi compresi: b/bis) la relazione istruttoria regionale, senza numero e data; la nota prot.n.126851 dell’08.3.22; la nota prot.n.197727 del 12.4.22 e la nota prot.n.198389 del 12.4.22;
c) di ogni altro atto ai precedenti presupposto, connesso e/o conseguente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 gennaio 2023 la dott.ssa Rita Luce e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La L.M.P. s.r.l., con nota prot. regionale n.539049, del 02.11.2021, presentava alla Regione Campania istanza di “autorizzazione alla commercializzazione” di materiale lapideo (di seconda categoria), presente in blocchi stoccati da anni in una cava sita in Terzigno (NA), alla località Boccia al Mauro, cava di proprietà della Ranieri Orlando & Ingg. Antonio s.n.c. in liquidazione).
Con Decreto Dirigenziale n.5 dell’11.02.2022, comunicato in pari data, la Regione concedeva l’autorizzazione nei limiti delle quantità indicate ed accumulate nei tre piazzali, per un volume complessivo di 128.8700 mc. e per un tempo di prelievo e rimozione di massimo tre anni (all.n.3). Con Decreto Dirigenziale n.19, del 26.04.2022, notificato in data 28.04.202, tuttavia, la Regione, rilevando che non risultava acquisito il nulla osta preventivo ex art.13 della legge n.394/1991, necessario al rilascio di concessioni ed autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all’interno del Parco (il Parco nazionale del Vesuvio, ove ricade Terzigno), annullava il D.D. n 5/22 (all.n.2).
La società ricorrente ha, quindi, impugnato, con il ricorso principale, il Decreto n. 19/2022 deducendo che l’autorizzazione ex art.13 L.394/1991 non era necessaria in quanto, nella specie, non si sarebbe proceduto a realizzare alcun intervento edilizio o di trasformazione del territorio. La Cava Ranieri era attiva, comunque, da prima della entrata in vigore della Legge Regionale (n.54 del 13.12.1985) e, dunque, anche da prima delle norme del Piano Parco e, pertanto, i materiali stoccati risalivano ad epoca antecedente al 2001. Rilevava, infine, la necessità di liberare l’area di cava da mezzi e beni, proprio al fine di poter valorizzare il territorio ad esso sottostante; la Regione Campania avrebbe dovuto, al più, sospendere il provvedimento autorizzatorio ed aveva omesso di comunicare l’avvio del relativo procedimento. A sostegno del gravame, la ricorrente deduceva, ancora, che l’art.39 co.3 bis della N.T.A al Piano Ente Parco si riferiva alle cave di cui al precedente comma 3 (art.39, co.3bis: “ai fini del riempimento delle aree di cava esterne alle unità D4 di cui al precedente comma 3…. è ammesso l’impiego di inerti...”), ovvero alle cave “abusive” (co.3: “attività illegali di escavazione e di scarica”). A ben vedere, poi, proprio le norme del Piano Parco del 2010 prevedono la possibilità, addirittura, del “prelievo produttivo” (art.39 co. V) e nelle aree come quella in esame persino una radicale trasformazione (art.15). Da ultimo, il provvedimento impugnato doveva ritenersi illegittimo per difetto di motivazione, anche con riferimento alla mancata comparazione dell’interesse pubblico con quello privato, anche in considerazione del legittimo affidamento ingenerato nella società dal notevole arco di tempo decorso tra l’adozione dell’atto autorizzatorio ed il suo annullamento in autotutela.
Si costituiva in giudizio la Regione Campania eccependo l’infondatezza delle censure così proposte e chiedendo il rigetto del ricorso.
Interveniva in giudizio, ad adiuvandum, il Comune di Sant’Agnello insistendo per l’accoglimento del ricorso anche alla luce delle conclusioni raggiunte, in una fattispecie analoga, dal Consiglio di Stato con sentenza n. 7209 del 17.8.2022.
Con ordinanza del 17.06 2022, il Tribunale accoglieva l’istanza di sospensione cautelare del provvedimento impugnato.
Alla udienza pubblica del 24 gennaio 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le considerazioni che seguono.
Con decreto 5/2022, la Regione Campania ha accolto l’istanza presentata dalla ditta LMP per l’autorizzazione alla commercializzazione del materiale lapideo di natura lavica presente come blocchi semilavorati accumulati nella cava sita in Terzigno (NA), presentata con nota prot. n. 539049 del 2.11.2021.
La cava, oggetto di giudizio, è del tipo a fossa per estrazione di sabbie vulcaniche e pietrame lavico, ed è ubicata alla località Boccia al Mauro nel Comune di