TAR Lecce, sez. III, sentenza 2021-09-13, n. 202101348

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. III, sentenza 2021-09-13, n. 202101348
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 202101348
Data del deposito : 13 settembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/09/2021

N. 01348/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00514/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Terza

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 514 del 2019, proposto da
Tiesse S.r.l.s, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato A L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, piazza Mazzini, n.72;

contro

Ispettorato Nazionale del Lavoro, Ispettorato Territoriale del Lavoro di Lecce, Ispettorato Interregionale del Lavoro di Napoli e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliata ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;

nei confronti


per l'annullamento, previa sospensiva,

del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale del 21/02/2019, ex art.14 comma 1 del D. Lgs. n.81/2008, emesso dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Lecce, nonché del decreto n.168 del 28/3/2019 dell'Ispettorato Interregionale del Lavoro di Napoli, di rigetto del ricorso amministrativo gerarchico proposto avverso il predetto provvedimento di sospensione e di tutti gli atti connessi presupposti e conseguenziali, in particolare, del verbale di ispezione del 21/02/2019.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Lecce, dell’Ispettorato Interregionale del Lavoro di Napoli, dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 25 del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla Legge 18 dicembre 2020 n. 176;

Visto l’art. 4, comma 1, del D.L. 30 aprile 2020, n. 28, convertito dalla Legge 25 giugno 2020 n. 70;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 maggio 2021 la dott.ssa A A;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

La Società ricorrente, con ricorso notificato il 15/04/2019 e depositato in giudizio il 16/04/2019, impugna il provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale di refezione e somministrazione di alimenti e bevande (svolta presso il bar/ristorante ad insegna “Happiness” sito in Galatone) del 21/02/2019, adottato dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Lecce, ex art.14 comma 1 del D. Lgs. n.81/2008, per aver riscontrato l'impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% (venti per cento) del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, nonché il decreto n.168 del 28/3/2019 dell'Ispettorato Interregionale del Lavoro di Napoli di rigetto del ricorso amministrativo gerarchico proposto avverso il predetto provvedimento di sospensione e tutti gli atti connessi presupposti e conseguenziali e, in particolare, il verbale di ispezione del 21/02/2019..

A sostegno del ricorso ha dedotto i seguenti motivi:

ERRONEA INTERPRETAZIONE ED APPLICAZIONE DELL'ART.14 D. LGS 81/2008. ERRONEA PRESUPPOSIZIONE IN FATTO E DIRITTO. DIFETTO DI MOTIVAZIONE. CARENZA DI ISTRUTTORIA. CONTRADDITTORIETA'. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI LEALTA' E COLLABORAZIONE.

Dopo avere illustrato il fondamento giuridico della domanda di annullamento azionata, la Società ricorrente concludeva come sopra riportato.

Il 29/04/2019, si sono costituite in giudizio le Amministrazioni resistenti, con la difesa dell’Avvocatura dello Stato di Lecce, depositando un atto di costituzione per resistere al ricorso.

Il 07/05/2019, l’Avvocatura dello Stato di Lecce ha depositato in giudizio una memoria difensiva, nella quale ha insistito per il rigetto dell’istanza cautelare e, comunque, per il rigetto del ricorso essendo destituito di giuridico fondamento con la conseguenziale condanna della Società ricorrente al pagamento delle spese e competenze del giudizio.

Il 10/05/2019, la Società ricorrente ha depositato in giudizio una memoria difensiva, chiedendo l'accoglimento del ricorso e dell'istanza di sospensiva.

Nella Camera di Consiglio del 15/05/2019, fissata per la trattazione della domanda cautelare di parte ricorrente, la difesa di quest’ultima ha chiesto, in ragione della revoca del provvedimento impugnato stante la regolarizzazione della lavoratrice non risultante dalla documentazione obbligatoria, la cancellazione dal ruolo delle cautelari nell'intesa di una rapida fissazione nel merito, quindi la causa è stata cancellata dal ruolo delle Camere di Consiglio.

Il 23/04/2021, parte ricorrente ha depositato in giudizio una memoria difensiva nella quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

Il 24/05/2021, parte ricorrente ha depositato tardivamente in giudizio note di udienza, insistendo per l’accoglimento del ricorso.

Nella pubblica udienza del 25/05/2021, la causa è stata trattenuta in decisone.

DIRITTO

0. - Il ricorso è infondato nel merito e deve, pertanto, essere respinto.

1. - Con l’unico pluriarticolato motivo di ricorso, la Società ricorrente lamenta, sotto il profilo della violazione di legge (art. 14 del D. Lgs. n. 81/2008), del difetto di motivazione/istruttoria e della contraddittorietà dell’azione amministrativa, la illegittimità del provvedimento impugnato, adottato dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Lecce poiché, in data 21.02.2019, ha verificato presso i locali della Società ricorrente l'impiego di personale dipendente non risultante dalla documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% (venti per cento) del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro e, in particolare, la presenza della socia al 50 per cento della medesima Società ricorrente, “ intenta a sistemare panini nella vetrina del banco bar, uscendo dal laboratorio. Indossa casacca nera ”.

Anzitutto, parte ricorrente contesta l’erronea applicazione del cd. criterio “fotografico” di cui alla FAQ n. 6 sulla sospensione dell’attività imprenditoriale pubblicate dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro, che, in tesi, si riferisce esclusivamente al caso in cui “ sopraggiungano lavoratori nel corso dell’accesso ispettivo ” e non al caso in cui, come nella specie, al momento dell’accesso ispettivo venga trovato un unico lavoratore dipendente, ma l’azienda abbia altri lavoratori in forza, sebbene non presenti al momento dell’accesso ispettivo.

In ogni caso, in tesi di parte ricorrente, la presenza, al momento dell’ispezione, della proprietaria del 50% delle quote sociali della Società ricorrente (quale socio non amministratore), intenta nell'espletamento di un'attività asseritamente gratuita e spontanea, senza vincolo di soggezione, non sarebbe idonea a configurare un rapporto di lavoro dipendente irregolare, tale da legittimare il provvedimento di sospensione sine die dell'attività commerciale, e richiama in tal senso la FAQ pubblicata il 23.06.2017 dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro, secondo la quale il socio amministratore non può essere computato tra i dipendenti irregolari.

In subordine, parte ricorrente lamenta che, ove la socia di parte ricorrente si dovesse computare nella base di calcolo sulla quale calcolare la percentuale di lavoratori “in nero”, il criterio fotografico applicato dall'Ispettorato del Lavoro (in base al quale nella base di computo sulla quale calcolare la percentuale di lavoratori “in nero” vanno conteggiati esclusivamente i lavoratori trovati al momento dell’ingresso in azienda) avrebbe dovuto escludere i presupposti del provvedimento di sospensione. Ciò in quanto, ai sensi dell'art.14 comma 11- bis D. Lgs 81/2008 “ Il provvedimento di sospensione nelle ipotesi di lavoro irregolare non si applica nel caso in cui il lavoratore irregolare risulti l'unico occupato dall'impresa ”.

Infine, lamenta la sproporzione del provvedimento impugnato, in quanto l'art. 14 comma 1 D. Lgs. n. 81 del 2008 dà conto non soltanto della facoltà dell'Amm.ne di comminare la sospensione dell'attività, che pertanto non è conseguenza automatica dell'accertamento, ma anche della necessità di graduare la sanzione ”, ulteriormente avvalorata (in tesi) dalla contestualità tra verbale di ispezione e provvedimento di sospensione, intervenuti entrambi lo stesso giorno del 21/2/2019, e dall'utilizzo di un modello prestampato a monte dell'accertamento e integrato a penna, nonché il difetto di motivazione dello stesso.

2. - Tutte le predette censure sono infondate.

Giova anzitutto ricordare che l’art. 14 (“ Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori ”) del Decreto Legislativo del 09/04/2008, n. 81, prevede al comma 1 che “ Al fine di far cessare il pericolo per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, ferme restando le attribuzioni del coordinatore per l’esecuzione dei lavori di cui all’articolo 92, comma 1, lettera e), gli organi di vigilanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, anche su segnalazione delle amministrazioni pubbliche secondo le rispettive competenze, possono adottare provvedimenti di sospensione in relazione alla parte dell’attività imprenditoriale interessata dalle violazioni quando riscontrano l’impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro … ”.

Al riguardo, in primo luogo, il Collegio intende ribadire che, secondo la giurisprudenza prevalente e condivisibile:

« - ai sensi dell’art. 14, d. lgs. n. 81/2008, al fine di far cessare il pericolo per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, gli organi di vigilanza del Ministero del lavoro, anche su segnalazione delle amministrazioni pubbliche secondo le rispettive competenze, possono adottare provvedimenti di sospensione (con riguardo a tutti i settori di attività, sempre che il destinatario dello stesso rivesta la qualifica di imprenditore) in relazione alla parte dell’attività imprenditoriale interessata dalle violazioni. Provvedimenti adottabili sempre che gli organi di vigilanza riscontrino l’impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro (c. d. lavoro sommerso), nonché in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;

- la giurisdizione attribuita all’autorità giudiziaria ordinaria dalle suddette disposizioni resta circoscritta alle sole opposizioni avverso le ordinanze-ingiunzione di irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie, e non anche a provvedimenti diversi, ancorché attinenti alla medesima funzione repressiva di illeciti amministrativi. Ne consegue che controversie, quale quella in esame, aventi ad oggetto atti aventi contenuto dispositivo diverso dall’ingiunzione di un sanzione pecuniaria devono intendersi estranee all’ambito della giurisdizione ordinaria descritto (con un lessico chiaro, tassativo e insuscettibile di esegesi estensive o analogiche) dagli artt. 22 e 22-bis l. n. 689 del 1981;
inoltre il provvedimento di sospensione in parola associa ad una funzione latamente sanzionatoria, una funzione più specificatamente cautelare, subordinata ad una valutazione discrezionale dell’amministrazione (gli organi di vigilanza… “possono”, recita l’art. 14 cit. ). La natura anche cautelare del provvedimento è comprovata dall’attribuzione allo stesso organo di vigilanza, del potere di revoca, al verificarsi di alcune condizioni, tra le quali, ad es., la “regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria”. Siffatte considerazioni conducono alla giurisdizione del giudice amministrativo. Infatti: a) si è dinanzi ad un pubblico potere in funzione sanzionatoria e cautelare il cui esercizio è contraddistinto da margini di valutazione discrezionale;
b) si tratta comunque di sanzioni non sussumibili, in quanto non pecuniarie, nella giurisdizione esclusiva del giudice ordinario giusto quanto previsto dall’art. 22 della legge 689/81;
c) la posizione del sanzionato è qualificabile come di interesse legittimo essendo comunque il potere finalizzato alla cura dell’interesse pubblico alla salute e sicurezza dei lavoratori attraverso lo stimolo alla loro regolarizzazione
» (parere del Consiglio di Stato n. 546/2021 del 30/03/2021).

Ciò premesso, ritiene il Collegio che, nel concreto caso di specie, le circostanze di fatto appurate in sede di accesso ispettivo presso la sede della Società ricorrente in Galatone (ove è esercitata attività di bar/ristorante ad insegna “Happiness”) hanno determinato legittimamente l’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale nei riguardi del datore di lavoro per avere impiegato personale dipendente non risultante dalla documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro.

Occorre, anzitutto, sottolineare che, nel provvedimento di sospensione impugnato, è stata fatta corretta applicazione del criterio fotografico di cui alla FAQ n. 6 del dell’I.N.L. (in base alla quale « Al fine di evitare possibili comportamenti “opportunistici” da parte del datore di lavoro sottoposto ad ispezione, la base di computo sulla quale calcolare la percentuale di lavoratori “in nero” ai fini dell’emanazione del provvedimento di sospensione dovrà essere individuata dall’ispettore alla luce della “fotografia” di quanto riscontrato al momento dell’ingresso in azienda »), laddove si legge che, nella specie, “ trattasi dunque di lavoro concretamente svolto senza alcuna preventiva registrazione in documentazione obbligatoria da parte di n.

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