TAR Torino, sez. II, sentenza 2013-12-12, n. 201301315
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N. 01315/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01232/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1232 del 2007, proposto da:
Azienda Agricola Caselli Stefano, Azienda Agricola Macchiorlatti Vignat Domenico, Azienda Agricola Nasi Bruno e Dante, Azienda Agricola Tuninetti, tutti rappresentati e difesi dall’avv. E B, con domicilio eletto presso il suo studio in Torino, via Susa, 30;
contro
AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura e Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria in Torino, corso Stati Uniti, 45;
nei confronti di
Valgrana s.p.a., Fattorie Osella s.p.a., Centrale del Latte di Torino s.p.a.;
e con l'intervento di
ad opponendum:
Regione Piemonte, rappresentata e difesa dall’avv. Pier Carlo Maina, con domicilio eletto in Torino, piazza Castello, 165;
per l'annullamento
1) della comunicazione AGEA CRE21-00000150-P, Prot. n. 2007.831 datata 12/3/2007 ad oggetto "Regime Quote Latte - Compensazione del prelievo supplementare dovuto con gli aiuti comunitari" inviata con raccomandata all’Az. Agr. Caselli Stefano;
1bis) della comunicazione AGEA CRE21-00000179-P, Prot. n. 2007.831 datata 12/3/2007 ad oggetto "Regime Quote Latte - Compensazione del prelievo supplementare dovuto con gli aiuti comunitari" inviata con raccomandata all’Az. Agr. Marchiorlatti Vignat Domenico;
1ter) della comunicazione AGEA CRE21-00000174-P, Prot. n. 2007.831 datata 12/3/2007 ad oggetto "Regime Quote Latte - Compensazione del prelievo supplementare dovuto con gli aiuti comunitari" inviata con raccomandata all’Az. Agr. Nasi Bruno e Dante;
1 quater) della comunicazione AGEA CRE21-00000703-P, Prot. n. 2007.831 datata 12/3/2007 ad oggetto "Regime Quote Latte - Compensazione del prelievo supplementare dovuto con gli aiuti comunitari" inviata con raccomandata all’Az. Agr. Tuninetti Giuseppe e Tuninetti;
2) del provvedimento 14/12/2006 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, Intesa ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003 n. 131 tra il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, le Regioni e le Province Autonome sulle procedure di recupero del prelievo supplementare, mediante compensazione, nel settore lattiero - caseario (repertorio atti n. 2714);
3) nonchè di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o conseguente, anche se non conosciuto al momento del deposito del presente ricorso ed in particolare dei provvedimenti Agea di disposizione di pagamento n. 3 del 20/2/2007 e n. 4 del 3/4/2007e dei provvedimenti Agea di imputazione di cui alle raccomandate nn. 60043183414 del 30/09/2000, 119136063361 del 4/8/2003 e 119136063224 del 4/8/2003, atti non diretti alle ricorrenti né dalle stesse conosciuti, citati senza alcuna ulteriore specificazione nelle comunicazioni Agea del 12.3.2007 sub 1, 1bis, 1ter e 1quater qui impugnate, nella parte in cui detti atti incidono nella sfera giuridica delle ricorrenti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 ottobre 2013 il dott. S P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Le ricorrenti aziende agricole sono specializzate nella produzione di latte vaccino e, come tali, sono soggette al noto regime delle "quote latte" finalizzato alla riduzione delle eccedenze di produzione gravanti sul bilancio CEE ed avviato nella Comunità europea con i reg. n. 856/84, n. 3950/92 e n. 1392/01, con l’assegnazione a ciascuno Stato membro di un Quantitativo Globale Garantito (Q.G.G.) di latte disponibile per ciascuna annata. La citata normativa comunitaria dispone che ogni Stato membro debba suddividere il Q.G.G. tra i singoli produttori mediante l’assegnazione di un Quantitativo di Riferimento Individuale (Q.R.I.);provvedere annualmente ad aggiornare i Q.R.I. prima dell’inizio di ogni campagna lattiera;applicare il prelievo supplementare nei confronti di quei produttori di latte che, avendo superato il proprio Q.R.I., hanno contribuito al superamento del Q.G.G., accertando i quantitativi di latte effettivamente commercializzato e compensando le maggiori e minori quantità prodotte;riscuotere il prelievo supplementare anteriormente al 1° settembre di ciascun anno. Detto regime - introdotto in Italia con la legge 26.11.1992 n. 468 - si incentra sull’attribuzione a ogni singolo produttore di un limite produttivo (corrispondente alla produzione commercializzata nel periodo 1988/89: quota A;unita alla maggior quantità commercializzata nel periodo 1991/92: quota B), indicato in appositi bollettini che la P.A. deve pubblicare entro il 31 gennaio anteriore al periodo di riferimento. Di tali bollettini deve avvalersi l’Amministrazione statale (prima AIMA, ora AGEA) per l’applicazione del "prelievo supplementare" (che, in forza dell’art. 1 reg. CEE 28.12.1992 n. 3950, è pari al 115% del prezzo indicativo del latte) sul quantitativo di latte prodotto in eccedenza rispetto alla quota assegnata. Detto prelievo viene imputato al singolo produttore che ha superato la propria quota a seguito dello svolgimento - entro quattro mesi dal termine di ciascun periodo (cioè entro il 31 luglio) - delle operazioni di compensazione fra le minori e le maggiori quantità consegnate dai produttori.
L’Amministrazione deve provvedere all’assegnazione delle c.d. quote al produttore entro il termine del 31 gennaio di ciascun anno (imposto dall’art. 4 comma 2 della legge 468/1992), in relazione al periodo avente inizio il 1° aprile successivo. In concreto, tuttavia, l’assegnazione delle quote è avvenuta sempre con notevole ritardo e l’intero meccanismo di contenimento della produzione lattiera ha avuto un’applicazione tardiva ed illegittima.
In data 14.12.2006, in sede di Conferenza Stato-Regioni - in considerazione del fatto che gran parte delle aziende agricole assoggettate a prelievo supplementare sono anche "destinatarie di contributi agricoli, comunitari o nazionali, che vengono regolarmente erogati dagli organismi pagatori, anche in presenza di un debito derivante da imputazioni di prelievo supplementare" - è stata siglata un’intesa tra il Ministero delle politiche agricole e le regioni che prevede "la compensazione delle somme dovute a titolo di prelievo supplementare e relativi interessi con i contributi destinati alle aziende agricole".
In conseguenza della procedura di recupero del prelievo supplementare così avviata, a far data dal giugno 2007, le aziende agricole ricorrenti hanno ricevuto dall’AGEA le comunicazioni impugnate, aventi ad oggetto: "Regime quote latte — Compensazione con gli aiuti comunitari del prelievo supplementare non versato", con le quali si è resa nota l’avvenuta compensazione del prelievo supplementare asseritamene dovuto per le annate lattiero-casearie 1999/2000 e 2002/2003 con gli aiuti comunitari giù erogati con specifica disposizione di pagamento.
Avverso gli atti impugnati le ricorrenti muovono censure così riassumibili:
1) violazione del principio di legalità e di riserva di legge, in quanto il provvedimento di intesa della Conferenza Stato-Regioni del 14.12.2006 sarebbe stato adottato ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge n. 131 del 2003, che dispone: "Il Governo può promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata, dirette a favorire l’armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni";detto provvedimento non avrebbe quindi valenza di atto normativo / legislativo e, pertanto, non potrebbe prevedere e disciplinare nuove ipotesi di compensazione non previste dalla legge;inoltre, dall’art. 3 della legge n. 231 del 2005 discenderebbe il principio di intangibilità dei contributi comunitari, nella fattispecie violato dagli atti di compensazione;
2) eccesso di potere e violazione degli artt. 1241-ss. del codice civile, in quanto la disposta compensazione non sarebbe giustificata dall’indicazione di un credito determinato nel suo ammontare e di un debito per prelievo supplementare certo, liquido ed esigibile;inoltre, la compensazione riguarderebbe anche interessi di incerta quantificazione e privi del presupposto giustificativo della messa in mora da parte dell’amministrazione;
3) eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione e disparità di trattamento, in relazione a situazioni identiche di altri produttori agricoli;ù
4) violazione dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990 e difetto assoluto di motivazione, in quanto alle aziende ricorrenti non sarebbe stata comunicato l’avvio del procedimento e, in ogni caso, gli atti impugnati sarebbero del tutto privi dell’indicazione delle norme di legge attributive del potere e delle modalità di calcolo del prelievo.
Le amministrazioni resistenti hanno chiesto il rigetto del ricorso.
Alla pubblica udienza del 23 ottobre 2013 la causa è passata in decisione.
DIRITTO
Il primo motivo di ricorso ha carattere assorbente ed è fondato.
In ossequio al principio di sinteticità, può richiamarsi il precedente di questa Sezione (sentenza 8 maggio 2012 n. 500) che, accogliendo censure di identico tenore, ha così statuito:
“ (…) Si lamenta che tanto il provvedimento di intesa della Conferenza Permanente Stato-Regioni del 14.12.2006, quanto le comunicazioni AGEA impugnate che su esso si fondano, hanno posto in essere una nuova ipotesi di compensazione in assenza di una apposita previsione legislativa. In linea generale, il provvedimento di intesa si configura quale semplice atto di indirizzo, volto a favorire l’armonizzazione delle legislazioni statali e regionali o la predisposizione di nuove norme per il raggiungimento di posizioni unitarie o di obiettivi comuni. Esso deve pertanto necessariamente essere seguito, a livello statale e/o regionale, dall’adozione di norme idonee a perseguire lo scopo ivi prefissato. Sicché, l’atto di intesa impugnato avrebbe potuto individuare la compensazione come strumento di riscossione del prelievo supplementare, ma l’attuazione in concreto di detta compensazione avrebbe dovuto essere preceduta e regolamentata da una legge o da un atto avente forza di legge (…) Così, con il regolamento CE n. 1034/2008 del 21.10.2008, è stato aggiunto il nuovo art.