TAR Roma, sez. I, sentenza 2022-12-09, n. 202216474
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 09/12/2022
N. 16474/2022 REG.PROV.COLL.
N. 08735/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8735 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
V V, rappresentata e difesa dagli avvocati S B, G F F e R G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. G F F in Roma, piazza dei Prati degli Strozzi 22;
contro
Consiglio Superiore della Magistratura, Ministero della Giustizia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Roberto R, rappresentato e difeso dagli avvocati Massimiliano Mangano e Michele Cimino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
della delibera del Plenum del Consiglio Superiore della Magistratura adottata nella seduta del 8/7/2021, avente ad oggetto la “Pratica num. 30/CO/2019. Conferimento dell'ufficio direttivo di Presidente del Tribunale di GELA – vac. 19/06/2019 – Dott. Paolo Andrea Fiore – pubblicato con telefax n. 15452 del 18/09/2019 (dott. Roberto R)”, con la quale è stata disposta la nomina a Presidente del Tribunale di Gela del dott. Roberto R e della nota prot. P 13519/2021 del 12/7/2021, riportante lo stralcio della delibera e con la quale si comunica l'avvenuta nomina;
ove occorra, della delibera di “Correzione errore materiale nella delibera 08.07.2021 di conferimento dell'ufficio direttivo di Presidente del Tribunale di GELA - vac. 19/06/2019 - Dott. Paolo Andrea Fiore – pubblicato con telefax n. 15452 del 18/09/2019”, con la quale si corregge il dispositivo della delibera del 8/7/2021 di nomina del dott. RIGGIO a Presidente del Tribunale di Gela, nel senso che laddove è scritto “attualmente giudice del Tribunale di Catania” debba leggersi e intendersi “attualmente giudice del Tribunale di Palermo”;
della proposta della V Commissione del Consiglio Superiore della Magistratura del 7/7/2021, relativa al conferimento dell'ufficio direttivo di Presidente del Tribunale di Gela, del relativo verbale e di tutti gli allegati, ivi compresi il parametro, le schede e le attestazioni;
del concerto del Ministro della Giustizia a favore del magistrato indicato prot. 37/7/51-2021 del 24/6/2021, allegato alla proposta della Quinta Commissione del C.S.M.;
del decreto del Ministero della Giustizia di nomina del Dott. Roberto R, che non risulterebbe allo stato ancora emesso ed i cui estremi sono pertanto sconosciuti e/o di ogni ulteriore provvedimento di nomina del dott. R, previo eventuale annullamento e/o disapplicazione del DPR di nomina;
dei verbali della V Commissione del C.S.M. del 7/7/2021, dei verbali della seduta del Plenum dell’8/7/2021 e di ogni verbale del C.S.M. teso a condurre alla nomina del dott. R;
di ogni parere emesso nel procedimento, ove teso a determinare la illegittima nomina del dott. R, in sfavore della ricorrente;
del verbale di immissione e/o di insediamento e di ogni disposizione impartita dal Ministero della Giustizia o dal C.S.M., teso a determinare l'avvio dell'incarico di Presidente del Tribunale di Gela;- di ogni decreto o provvedimento adottato dalle Amministrazioni resistenti, di nomina o di conferimento delle funzioni direttive di Presidente del Tribunale di Gela;
di ogni nota e/o provvedimento, anche dirigenziale, di trasmissione degli estratti dei verbali delle sedute che hanno condotto alla nomina del dott. R e che ha disposto che il magistrato assumesse possesso delle funzioni;
ove occorra, della proposta e del relativo verbale della V Commissione del 12/11/2020, il cui contenuto è sconosciuto, con i quali viene individuato il magistrato M R C A;
ove occorra, della proposta e del relativo verbale della V Commissione del 10/05/2021, il cui contenuto è sconosciuto, con i quali viene individuato il magistrato Roberto R;
del bando relativo alla procedura afferente il “Conferimento dell'ufficio direttivo di Presidente del Tribunale di GELA – vac. 19/06/2019” e del T.U. sulla Dirigenza Giudiziaria, ove interpretati nel senso di consentire la valutazione di pareri/esperienze/documenti successivi alla data della vacanza e, comunque, alla pubblicazione del bando e alla data di scadenza del termine per presentare la domanda di partecipazione e ove impedissero la corretta valutazione della dott.ssa V, determinando l'illegittima nomina del dott. R;
sempre ove occorrer possa, delle pagine “News” – “Brevi dal Plenum”, degli estratti dal portale www.csm.it ed anche dell'area cosmag, dai quali si apprendeva che il dott. Roberto R era stato nominato Presidente del Tribunale di Gela;
di tutti gli atti, anche non conosciuti, consequenziali, presupposti e connessi, tesi a determinare la nomina del dott. R quale Presidente del Tribunale di Gela e l'assunzione delle relative funzioni;
ancora, avverso e per l'annullamento del diniego di accesso formatosi sull'istanza di accesso agli atti, ricevuta dal CSM il 19/7/2020, e più in particolare sugli atti richiesti ai punti 5) e 6) di detta istanza, e di tutti gli atti, anche non conosciuti, consequenziali, presupposti e connessi, mirati a negare il diritto di accesso, ivi compreso un eventuale successivo diniego formale, nonché per la declaratoria del diritto della ricorrente all'accesso ai documenti richiesti in detta istanza e per il conseguente ordine al C.S.M. di esibizione dei documenti amministrativi richiesti e la facoltà della ricorrente di estrarne copia;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da V Veronica il 23/11/2021:
di tutti gli atti impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio, per tutte le ragioni meglio ivi esposte e per gli ulteriori motivi che in questa sede verranno evidenziati;
di tutti gli atti estratti a seguito di accesso agli atti disposto con ordinanza collegiale n. 10352 del 8/10/2021 della Prima Sezione del TAR Lazio, già impugnati con ricorso introduttivo, per tutte le ragioni meglio ivi esposte e per gli ulteriori motivi che in questa sede verranno evidenziati e, nello specifico, delle proposte e dei verbali di seduta del 12/11/2020 e del 10/5/2021, nella parte in cui conducono alla nomina del dott. R in luogo della ricorrente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Consiglio Superiore della Magistratura, del Ministero della Giustizia e di Roberto R;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 ottobre 2022 la dott.ssa F P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso in epigrafe la dott.ssa V V ha impugnato la delibera dell’8 luglio 2021 con cui il Consiglio Superiore della Magistratura ha nominato Presidente del Tribunale di Gela il dott. Roberto R e gli atti presupposti.
La ricorrente ha dedotto di avere presentato domanda di partecipazione alla procedura per il conferimento di tale incarico, procedura sfociata dapprima con la proposta della V Commissione di conferimento dell’incarico alla dott.ssa M R C A, con 5 voti favorevoli;l’iter, tuttavia, non si concludeva e, in data 10.5.2021, veniva proposto per l’ufficio direttivo in questione il dott. Roberto R, con n. 4 voti favorevoli;anche in questo caso, però, la procedura non si concludeva, tanto che la delibera del Plenum del CSM dell’8 luglio 2021 seguiva una nuova proposta sempre in favore del dott. R, adottata nella seduta del 7 luglio, sempre con 4 voti favorevoli.
La ricorrente, venuta a conoscenza della nomina dell’8 luglio 2021, aveva presentato istanza di accesso agli atti.
In data 3 agosto 2021 pervenivano alla ricorrente i documenti richiesti, pur se l’ostensione non era completa.
A sostegno del ricorso sono state formulate le seguenti censure:
1.eccesso di potere per violazione e falsa applicazione dell’art. 26 bis del d.lgs. 26/2006 (art. 3 quater, c. 1, lett. b del d.l. 193/2009, conv. in l. 24/2010) e dell’art. 42 del T.U. sulla dirigenza giudiziaria (circolare n. p-14858-2015 del 28 luglio 2015 – delibera del 28 luglio 2015 e succ. mod. al 15 giugno 2016), anche in relazione agli artt. 3, 105 e 108 Cost.. Carenza dei requisiti per concorrere all’attribuzione di incarico direttivo in capo al controinteressato.
L’art. 26 bis del d.lgs. 26/2006 prevede che i magistrati che aspirino al conferimento di incarichi direttivi devono frequentare specifici corsi di formazione, all’esito dei quali vengono comunicati al CSM gli elementi di valutazione per ciascun partecipante, con riferimento alle capacità organizzative e con validità quinquennale.
Dalla documentazione prodotta non risulterebbe che il dott. R abbia partecipato al corso di formazione previsto dal c. 5 dell’art. 26 del d.lgs. 26/2006 e dall’art. 42 del T.U.;ne deriverebbe la carenza in capo al controinteressato dei requisiti per la partecipazione alla procedura.
2. violazione e falsa applicazione del principio di buon andamento di cui all’art. 97 Cost., violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3 della l. 241/1990. Violazione e falsa applicazione degli art. 10 e ss. del d.lgs. 16/2006. Violazione e falsa applicazione del T.U. sulla dirigenza
giudiziaria. Eccesso di potere per carenza ed erroneità dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione. Eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità, ingiustizia manifesta, travisamento od omissione dei fatti, arbitrarietà e sviamento. Violazione dei principi di par condicio ed imparzialità ed eccesso di potere per disparità di trattamento.
Il CSM aveva affermato la prevalenza del dott. R in relazione all’indicatore specifico di cui all’art. 17, lett. a), del T.U. Dirigenza, rilevando che, sebbene entrambi i candidati vantavano un percorso professionale caratterizzato dallo svolgimento di funzioni giudicanti nei diversi settori (penale e civile), con consolidate presidenze di collegi, le esperienze del dott. R erano più variegate, poiché nel proprio più lungo (circa dieci anni) percorso professionale egli si era confrontato con diversi uffici (Pretura circondariale di Marsala, Tribunali di Marsala, Termini Imerese e Palermo), e quindi vantava un percorso più completo.
Di contro, l’art. 28 del Testo unico citato imponeva di considerare “la pluralità di esperienze”, profilo sotto il quale doveva ritenersi prevalente il percorso professionale della ricorrente, e non le esperienze in diversi uffici, di cui non vi era menzione.
A tale riguardo la ricorrente ha dedotto che l’esperienza civilistica del nominato risaliva a circa 25 anni prima, si era svolta all’interno di un ufficio giudiziario di secondario rilievo, ovvero una Pretura, poi soppressa, ed era stata svolta comunque contestualmente alle funzioni penali, non avendo perciò carattere esclusivo.
La dott.ssa V, invece, oltre ad avere svolto per anni le funzioni civili, aveva anche fatto parte sin dalla nomina del collegio penale, anche con funzioni di presidente in processi molto complessi;dal novembre 2006 aveva svolto anche le funzioni di Gip, ufficio del quale aveva assunto le funzioni di coordinatore per tre anni dal gennaio 2014 al gennaio 2017;da maggio 2015 ad agosto 2016 era stata Presidente facente funzione della Sezione Penale;aveva, inoltre, ricoperto le funzioni di Presidente Vicario f.f. del Tribunale di Gela dal 14/5/2015 e sino al 18/8/2016 e le funzioni di Presidente di Sezione Penale f.f. del Tribunale di Gela dal 14/5/2015 al 18/8/2016, esercitando nel contempo le funzioni gip/gup.
A fronte di tali esperienze, il ruolo di Gip/Gup distrettuale non avrebbe potuto essere posto quale elemento essenziale a fondamento del giudizio di prevalenza, dovendo recedere rispetto allo svolgimento di funzioni di Presidente di Sezione Penale f.f. o di Presidente Vicario f.f. del Tribunale da parte della ricorrente.
Quanto all’indicatore di cui all’art. 17, lett. b), il CSM aveva riconosciuto la prevalenza della ricorrente, sminuendone però immotivatamente la rilevanza nel contesto della comparazione con il controinteressato, rilevando che lo stesso aveva maturato positive esperienze organizzative che, comunque, anche la ricorrente poteva vantare;inoltre, l’indicatore specifico di cui all’art. 17 lett. b) faceva riferimento ad esperienze direttive e semidirettive e non ad esperienze organizzative, che non avrebbero dovuto rilevare nella comparazione fra i due candidati.
Quanto alle proposte organizzative, il dott. R avrebbe elaborato un progetto generico, mentre la ricorrente avrebbe sviluppato un progetto organizzativo analitico e puntuale in ogni suo aspetto.
La delibera non aveva, poi, riconosciuto la prevalenza nell’ambito delle esperienze ordinamentali della ricorrente, nonostante la stessa fosse stata dal 21.11.2013 sino ad aprile 2016 componente del Comitato pari opportunità costituito presso il Consiglio Giudiziario di Caltanissetta, e da aprile 2016 sino ad ottobre 2020 componente della Commissione Flussi presso la Corte di Appello di Caltanissetta, oltre ad aver ricoperto il ruolo di componente del Consiglio Giudiziario di Caltanissetta da settembre 2019, successivamente alla domanda di partecipazione alla procedura;il dott. R, invece, non poteva vantare alcuna di tali esperienze, se non qualche mese (da febbraio 2019 sino alla data della vacanza) nella Quarta Commissione del CSM per gli standard di rendimento in relazione agli specifici settori di attività.
Si sono costituiti il Consiglio Superiore della Magistratura, il Ministero della Giustizia e Roberto R resistendo al ricorso.
Con ordinanza n. 352 dell’8 ottobre 2021 è stata accolta l’istanza di accesso ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a., disponendo che il CSM consentisse l’ostensione della documentazione richiesta dalla ricorrente in data 19 luglio 2020 e, in particolare, degli atti richiesti ai punti 5) e 6) di detta istanza, ovvero “la proposta relativa al conferimento dell’Ufficio Direttivo di Presidente del Tribunale di Gela del 12/11/2020 (Quinta Commissione del CSM - proposto: M R C A) e la proposta relativa al conferimento dell’Ufficio Direttivo di Presidente del Tribunale di Gela del 10/05/2021 (Quinta Commissione del CSM - proposto: Roberto R)”.
Visionata la documentazione richiesta, la ricorrente ha proposto motivi aggiunti, depositati il 23 novembre 2021, con i quali ha addotto ulteriori argomentazioni a sostegno del secondo motivo di ricorso, rilevando che la prima proposta di conferimento dell’incarico in questione alla dott.ssa A aveva visto soccombente il dott. R, in considerazione del profilo professionale spiccatamente penalistico, e che utilizzando il medesimo criterio anche il confronto con la ricorrente avrebbe condotto al medesimo risultato.
All’udienza pubblica del 26 ottobre 2022 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Deve premettersi che il procedimento per il conferimento degli uffici direttivi e semidirettivi ai magistrati ordinari è disciplinato dal d.lgs. n. 160/2006 e dal Testo Unico sulla Dirigenza giudiziaria adottato dal CSM nella seduta del 28 luglio 2015.
Secondo tale disciplina, per il conferimento di incarichi direttivi assumono rilevanza il parametro delle “attitudini” e quello del “merito” che, in una valutazione integrata, confluiscono in un giudizio complessivo ed unitario.
Il parametro delle attitudini viene definito all'art. 12, comma 12, del d.lgs. 160/2006, ai sensi del quale l'attitudine direttiva è riferita alla capacità di organizzare, di programmare e di gestire l'attività e le risorse in rapporto al tipo, alla condizione strutturale dell'ufficio e alle relative dotazioni di mezzi e di personale;è riferita altresì alla propensione all'impiego di tecnologie avanzate, nonché alla capacità di valorizzare le attitudini dei magistrati e dei funzionari, nel rispetto delle individualità e delle autonomie istituzionali, di operare il controllo di gestione sull'andamento generale dell'ufficio, di ideare, programmare e realizzare, con tempestività, gli adattamenti organizzativi e gestionali e di dare piena e compiuta attuazione a quanto indicato nel progetto di organizzazione tabellare.
Il profilo del merito investe, invece, la verifica dell'attività, anche giudiziaria, svolta ed ha lo scopo di ricostruire in maniera completa il profilo professionale del magistrato, del quale vanno valutati capacità, laboriosità, diligenza ed impegno, come definiti dall’art. 11 del d.lgs. 160/2006.
Integrativa della normativa primaria è, come detto, quella secondaria posta dal Consiglio Superiore della Magistratura contenuta nella Circolare n. P-14858-2015 del 28 luglio 2015, “Testo Unico sulla Dirigenza giudiziaria”, che ha stabilito, quanto alla valutazione del merito, che la stessa debba avvenire sulla base del positivo superamento della più recente valutazione di professionalità quadriennale e ha disciplinato in maniera estremamente puntuale l’apprezzamento del requisito dell’attitudine.
In particolare, con riferimento alle attitudini, il nuovo Testo Unico ha previsto accanto agli indicatori generali - disciplinati dagli artt.