TAR Ancona, sez. I, sentenza 2021-06-17, n. 202100489
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Testo completo
Pubblicato il 17/06/2021
N. 00489/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00173/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 173 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato S B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
U.T.G. - Prefettura di -OMISSIS-e Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso cui domiciliano in Ancona, corso Mazzini, 55;
per l’annullamento
- del decreto prot. n. -OMISSIS-, adottato il -OMISSIS- dalla Prefettura di -OMISSIS-- Ufficio Territoriale del Governo - Area IV e notificato il -OMISSIS-, con il quale vengono revocate con effetto immediato le misure di accoglienza nei confronti del ricorrente, già richiedente asilo;
- di tutti gli atti antecedenti e susseguenti, comunque presupposti e connessi;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Prefettura di -OMISSIS-e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 25 del D.L. n. 137 del 2020;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 marzo 2021 la dott.ssa S D M e rilevato che la stessa si è svolta mediante collegamento da remoto con l’utilizzo della piattaforma “Microsoft Teams”;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, cittadino nigeriano, impugna il provvedimento con il quale la Prefettura di -OMISSIS-ha disposto nei suoi confronti la revoca delle misure di accoglienza di cui al d.lgs. n. 142/2015.
Il provvedimento è stato adottato sulla base dei seguenti presupposti:
- la Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Ancona ha respinto l’istanza del ricorrente volta ad ottenere il riconoscimento della protezione internazionale;
- il ricorso proposto dall’interessato avverso tale provvedimento è stato respinto dal Tribunale di Ancona;
- nel fascicolo dell’Ufficio difetterebbe la documentazione circa l’avvenuta impugnazione, innanzi alla Corte di Cassazione, dell’anzidetta decisione del Tribunale e circa l’avvenuta presentazione dell’istanza di provvisoria sospensione dell’efficacia della decisione di primo grado.
A sostegno del gravame parte ricorrente deduce:
a. violazione dell’art. 24 Cost., dell’art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 286/1998 e della Direttiva n. 2013/33, come recepita dall’art. 3 del d.lgs. n. 142/2015, per mancata traduzione del provvedimento in lingua conosciuta dal ricorrente;abuso di potere per carenza di istruttoria;
b. violazione dell’art. 7 della legge n. n. 241/1990 per mancata comunicazione di avvio del procedimento;
c. annullabilità del provvedimento ex art. 21 octies della legge n. 241/1990 per motivazione contraddittoria e abuso di potere sotto il duplice profilo della carenza di istruttoria e dell’assenza di adeguata e idonea motivazione;violazione ed erronea applicazione dell’art. 23 del d.lgs. n. 142/2015.
2. Si è costituita in giudizio, per resistere, l’intimata Amministrazione. Quest’ultima, nella relazione istruttoria depositata in data 15 aprile 2020 unitamente all’allegata documentazione, ha precisato in fatto che:
- il cittadino nigeriano ha presentato ricorso per Cassazione avverso il decreto del Tribunale di Ancona, inoltrando, in data 10 dicembre 2019, un’istanza di sospensiva del provvedimento impugnato, per ottenere la cessazione dell’efficacia esecutiva dell’atto;
- detta istanza è stata respinta con decisione del 21 dicembre 2019, pubblicata cioè il giorno successivo alla data di adozione del provvedimento gravato in questa sede;
- di tanto non si sarebbe tenuto conto all’atto della revoca, “ in quanto non era stata comunicata dall’interessato l’avvenuta impugnativa per Cassazione della decisione negativa del Tribunale Ordinario, nonostante fosse decorso il termine previsto e nonostante i numerosi solleciti inviati al responsabile della struttura di accoglienza per avere notizie in merito ” (cfr., pagina 2 del rapporto della Prefettura di -OMISSIS-prot. -OMISSIS-);
- il provvedimento di revoca delle misure di accoglienza è stato adottato in ottemperanza alla vigente normativa e alle direttive in materia diramate dal competente Ministero dell’Interno con le circolari n. 2255 del 30 ottobre 2015 e n. 31404 del 21 luglio 2016.