TAR Roma, sez. 1B, sentenza breve 2018-03-13, n. 201802839

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1B, sentenza breve 2018-03-13, n. 201802839
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201802839
Data del deposito : 13 marzo 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/03/2018

N. 02839/2018 REG.PROV.COLL.

N. 05520/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 5520 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati G C, G C, C L M, con domicilio eletto presso lo studio G C in Roma, viale Parioli N. 55;

contro

Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Gen.Le Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

-OMISSIS-non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

“- del giudizio medico-legale comunicato con nota della Commissione medica interforze di 2^ istanza Roma del Comando sanità e veterinaria n. J11700107 di protocollo del 21 marzo 2017, con il quale il 1° Caporale Maggiore ricorrente è stato dichiarato «non idoneo al servizio quale volontario in ferma per perdita permanente dei requisiti psico-fisici richiesti per il reclutamento per attribuzione del coefficiente 3 nella caratteristica PS del profilo sanitario, prevista dal codice 3 della Direttiva per delineare il profilo sanitario di cui al Decreto 4 giugno 2014, ai sensi del combinato disposto dell'art. 959 del D.Lgs 66/2010 e dell'art. 580, comma 4 del DPR 90/2010»;

- del verbale mod. BL/S n. J11700107 del 21 marzo 2017;

- del conseguente provvedimento, seppure non ancora pubblicato o notificato, di esclusione del ricorrente da «l'immissione nel ruolo dei volontari in servizio permanente dell'Esercito, ai sensi del paragrafo 10, sottopara c. della Circolare n. M_D

GMIL

0835398 del 4 marzo 2014»;

- per quanto possa occorrere, del giudizio medico-legale adottato dal Reparto osservazione del Dipartimento militare di medicina legale di Bari Palese del 19 dicembre 2016, con cui il ricorrente è stato giudicato «non idoneo quale volontario in ferma per perdita permanente dell'idoneità fisio-psico-attitudinale al servizio nell'EI, per attribuzione del coefficiente 3 nella caratteristica PS del profilo sanitario, ai sensi del codice 3 della Direttiva tecnica per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare di cui al decreto del Ministero della difesa del 4 giugno 2014» in quanto asseritamente -OMISSIS-»;

- di tutti gli atti comunque presupposti, connessi e/o conseguenti ai predetti provvedimenti”.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti:

“- altresì del verbale n. J11700107 di protocollo del 9 marzo 2017 (foglio di proposta a rassegna), acquisito il 18 maggio 2017, con cui il ricorrente è stato giudicato «non idoneo quale volontario in ferma per perdita permanente dell'idoneità fisio-psico-attitudinale al servizio nell'EI, per attribuzione del coefficiente 3 nella caratteristica PS del profilo sanitario, ai sensi del codice 3 della direttiva tecnica per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare di cui al decreto del Ministero della difesa del 4 giugno 2014» con il parere concorde del Direttore di sanità;

- per quanto possa occorrere, degli atti di rassegna connessi al citato verbale n. J11700107 di protocollo del 9 marzo 2017, nonché della -OMISSIS-del Policlinico militare Celio, a questo correlate – tutti acquisiti il 18 maggio 2017 in esito ad una istanza di accesso agli atti – con cui al ricorrente è stata ascritta la diagnosi «t-OMISSIS-»;

- del provvedimento n. M_D GMIL REG2017 0313088 di protocollo del 17 maggio 2017 (notificato il 9 giugno 2017), con cui il Capo del II Reparto della Direzione generale per il personale militare del Ministero della difesa, in considerazione della circostanza per cui «il militare è stato giudicato non idoneo al servizio quale volontario in ferma per perdita dei requisiti psico-fisici richiesti per il reclutamento» e del fatto che «la domanda di rafferma biennale può essere presentata dai VFP4 che sono risultati idonei ma non utilmente collocati nella graduatoria per l'immissione nei ruoli dei VSP», ha sciolto «la riserva, cui era stata subordinata la concessione della rafferma biennale … negativamente …, con contestuale collocamento in congedo illimitato a decorrere dal 26 maggio 2014, data di scadenza della ferma prefissata quadriennale» ed ha disposto «che la proposta di proscioglimento dalla ferma prefissata per perdita permanente dell'idoneità fisio-psico-attitudinale richiesta per il reclutamento … non potrà avere alcun seguito»;

- per quanto possa occorrere, della nota n. M_D GMIL REG2017 0388557 di protocollo del 3 luglio 2017 con cui il Direttore della 6^ Divisione del II Reparto della Direzione generale per il personale militare del Ministero della difesa, in esito ad una istanza di accesso agli atti, ha comunicato che «il procedimento di proscioglimento dalla ferma prefissata per perdita permanente dell'idoneità fisio-psico-attitudinale richiesta per il reclutamento … non ha avuto seguito in quanto il giudizio medico-legale di declassamento … è stato emesso dopo l'approvazione del Decreto dirigenziale n. 155 del 12 agosto 2016, nel quale veniva disposta», nei confronti del militare, «la sospensione dall'immissione nel ruolo dei volontari in servizio permanente»;

- del provvedimento n. M_D GMIL REG2017 0288084 di protocollo del 5 maggio 2017 (acquisito il 3 luglio 2017 in esito ad una istanza di accesso), con cui il Coordinatore della 2^ Divisione del I Reparto della Direzione generale per il personale militare del Ministero della difesa ha disposto, «in applicazione di quanto previsto nelle premesse del predetto decreto dirigenziale n. 155 del 12 agosto 2016», l'esclusione del ricorrente «dalla graduatoria di merito di cui al decreto dirigenziale n. 93 del 6 maggio 2016» e, per l'effetto, la decadenza di costui «dalla nomina a vincitore dell'immissione in argomento»;

- di tutti gli atti comunque presupposti, connessi e conseguenti ai predetti provvedimenti”.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2018 la dott.ssa F R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;


Costituisce oggetto di impugnativa il provvedimento di proscioglimento del ricorrente per perdita permanente dei requisiti psico-fisici disposto in base ad un giudizio medico-legale, confermato dalla Commissione medica di II istanza, con cui è stato ascritto al coefficiente 3 nella caratteristica PS della Direttiva per delineare il profilo sanitario di cui al Decreto 4 giugno 2014.

Il ricorso è affidato a censure riconducibili all’eccesso di potere per errore sui fatti/travisamento dei presupposti. A supporto della sua affermazione il ricorrente produce perizie mediche di parte con cui si esclude l’esistenza delle imperfezioni caratteriologiche riscontrate dalla PA. Inoltre si lamenta l’errore di diritto, per aver l’Amministrazione fatto applicazione dei criteri riportati nella direttiva vigente (Direttiva Tecnica per delineare il profilo sanitario di cui al Decreto Ministeriale 4 giugno 2014) anziché in quella più favorevole, che avrebbe dovuto trovare applicazione nel suo caso, in quanto volontario già in servizio (Decreto del 5 dicembre 2005) come prescritto dall’art. 2, comma 2 della stessa direttiva del 2014 (quest’ultima stabilisce che, «limitatamente al personale militare volontario già in servizio al momento di adozione del presente provvedimento continuano a trovare applicazione, ai fini del passaggio in servizio permanente effettivo nell'ambito della categoria di personale, qualora più favorevoli, i requisiti di idoneità al servizio militare contenuti nelle direttive vigenti al momento del reclutamento dello stesso»).

Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata che resiste solo formalmente.

Con ordinanza collegiale n. 10756/2017, sono stati disposti incombenti istruttori, volti ad accertare l’effettiva sussistenza dell’imperfezione personologica in contestazione ad opera di una diversa amministrazione.

In data 10.1.2018 è stata depositata la relazione della verificazione effettuata in data 21 e 22 dicembre 2017 da una commissione composta di tre membri, specialisti nella disciplina di settore, che hanno confermato l’ascrizione del ricorrente al profilo PS3.

Alla Camera di Consiglio odierna la causa è stata trattenuta in decisione con sentenza in forma semplificata, sussistendone i presupposti ed avendone dato preavviso alle parti.

Il ricorso va respinto in quanto infondato in fatto ed in diritto.

Quanto al primo gruppo di censure, con cui si lamenta l’eccesso di potere per difetto di istruttoria/errore sui fatti/travisamento dei presupposti va disatteso alla luce delle sfavorevoli risultanze della verificazione disposta dalla Sezione, che ha confermato il giudizio sanitario espresso dai competenti organi di medicina militare di prima e di seconda istanza.

Quanto al secondo motivo di doglianza, concernente la normativa applicabile al caso di specie, il gravame risulta del pari infondato in quanto le imperfezioni del carattere contemplate dall’attuale Direttiva Tecnica per delineare il profilo sanitario dei soggetti idonei al servizio militare, di cui all’art. 959 del D.Lgs 66/2010 e dell’art. 580, comma 4 del DPR 90/2010, approvata con DM 4.6.2014 sia la previgente Direttiva, approvata con DM 5.12.2005, contemplavano la medesima imperfezione caratteriale come condizione per l’ascrizione al profilo PS3: entrambe le Direttive, infatti, distinguono i disturbi psichiatrici veri e propri – che costituiscono cause di inidoneità al servizio militare – da quei tratti caratteristici della personalità che, pur non assumendo alcun valore patologico, sono ritenuti non compatibili con lo svolgimento delle funzioni tipiche della professione militare. Il fatto che all’atto dell’ingresso nell’organizzazione militare il ricorrente presentasse un grado minore dei medesimi tratti – indicati con la diversa dicitura “note di ….” - con conseguente ascrizione al profilo PS2, non può essere considerato come elemento indicativo di erroneità o contraddittorietà con le valutazioni successive, dato che il diverso esito delle valutazioni caratteriologiche può essere dipeso dall’evoluzione di tali caratteristiche nel tempo, ovvero dalla mancata rilevazione del diverso grado di presenza degli stessi tratti della personalità in sede di valutazioni concorsuali per il primo ingresso (valutazioni non paragonabili quanto a livello di approfondimento, sia per la diversa finalità, sia perché sono solo in parte predittivi di quello che sarà il comportamento in vivo del soggetto una volta effettivamente inserito nell’organizzazione militare;
né si può escludere che questa abbia influito sull`evoluzione di tratti del carattere prima latenti).

Disattesa anche quest’ultima censura, il ricorso va respinto in quanto infondato.

Sussistono tuttavia giusti motivi, considerate le condizioni personali del ricorrente, per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

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