TAR Roma, sez. 1T, ordinanza cautelare 2023-02-01, n. 202300688
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Pubblicato il 01/02/2023
N. 00688/2023 REG.PROV.CAU.
N. 15817/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 15817 del 2022, proposto da-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato F Z, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati
ex lege
in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento emesso dal Questore di Roma in data 20.10.2022, notificato in data 18.11.2022, con il quale è stato decretato il rifiuto della richiesta volta ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato e l'invito, entro 15 giorni dalla notifica del detto provvedimento, a lasciare spontaneamente il Territorio Nazionale, con l'avvertimento che, in caso di inottemperanza, verrà applicato quanto disposto dall'art. 13, comma 2 lett. b) d.lvo 286 del 25/07/1998;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura Roma;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 31 gennaio 2023 il cons. A M V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto il decreto con cui il Questore di Roma ha rifiutato la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato in quanto il richiedente, nonostante il tempo trascorso, non si è integrato come dimostrerebbe la condanna del -OMISSIS- con sentenza definitiva dal 5 marzo 2021 per i reati di cui agli artt. 572, 582 e 585 c.p. (maltrattamenti contro familiari e conviventi lesioni personali aggravate);
Rilevato che le suddette condotte sono state poste in essere nei riguardi dei familiari e che si tratta di reati per i quali l’art. 18 bis del T.U. Imm. prevede la revoca del permesso di soggiorno e l’espulsione ai sensi dell’art. 13 del citato T.U.;
che il livello di integrazione si misura dalla condotta del ricorrente e non solo dallo svolgimento di una attività lavorativa;
che il provvedimento appare adeguatamente motivato con il riferimento ai reati commessi nei riguardi dei familiari;
che nulla allega il ricorrente con riguardo agli episodi che hanno condotto alla condanna per i predetti reati;
che la sospensione della pena non rileva ai fini del rilascio del titolo di soggiorno, il quale ha riguardo alla condanna anche non definitiva, atteso che la sospensione è beneficio che attiene esclusivamente alla esecuzione della pena;
che la prevista revoca del permesso, anche a seguito di sentenza non definitiva, depone per la irrilevanza del percorso di rieducazione, che richiede tempi non compatibili con la necessità di valutare il percorso di integrazione del cittadino straniero al momento in cui deve rilasciarsi il rinnovo del permesso di soggiorno;
che questo Tribunale non ha giurisdizione sulla espulsione, con conseguente inammissibilità delle relative censure;
che le spese di fase devono seguire la soccombenza nella misura indicata in dispositivo;