TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2017-03-24, n. 201703901

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2017-03-24, n. 201703901
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201703901
Data del deposito : 24 marzo 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/03/2017

N. 03901/2017 REG.PROV.COLL.

N. 10259/2016 REG.RIC.

N. 12233/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

nei seguenti giudizi riuniti:

A) ricorso numero di registro generale 10259 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da
ELETTROLIMA S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via G. Palumbo n. 26 presso lo studio dell’avv. A P e rappresentata e difesa nel presente giudizio dall’avv. M C

contro

- ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, viale Parioli n. 180 presso lo Studio Legale Sanino e rappresentata e difesa nel presente giudizio dagli avv.ti Mario Sanino, Gianpaolo Ruggiero e Lorenzo Aureli;
- ENEL ITALIA S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, viale Parioli n. 180 presso lo Studio Legale Sanino e rappresentata e difesa nel presente giudizio dagli avv.ti Mario Sanino, Gianpaolo Ruggiero e Lorenzo Aureli;
- ENEL ITALIA GLOBAL PROCUREMENT SUPPLIERS MANAGEMENT E DEVELOPMENT, in persona del legale rappresentante p.t. – non costituita in giudizio;

nei confronti di

- SITE S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;
- SINTESI CONSORZIO STABILE, in persona del legale rappresentante p.t. – non costituita in giudizio;



B) ricorso numero di registro generale 12233 del 2016, proposto da
ELETTROLIMA S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via Principessa Clotilde n. 2 presso lo studio dell’avv. Angelo Clarizia che, unitamente all’avv. M C, la rappresenta e difende nel presente giudizio

contro

- ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, viale Parioli n. 180 presso lo Studio Legale Sanino e rappresentata e difesa nel presente giudizio dagli avv.ti Mario Sanino, Gianpaolo Ruggiero e Lorenzo Aureli;
- ENEL ITALIA S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, viale Parioli n. 180 presso lo Studio Legale Sanino e rappresentata e difesa nel presente giudizio dagli avv.ti Mario Sanino, Gianpaolo Ruggiero e Lorenzo Aureli;
- ENEL ITALIA GLOBAL PROCUREMENT SUPPLIERS MANAGEMENT E DEVELOPMENT, in persona del legale rappresentante p.t. – non costituita in giudizio;
- ENEL S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t. – non costituita in giudizio;

QUANTO AL RICORSO n. 10259 del 2016 R.G.:

per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 4181/2016 emessa dal TAR Lazio, nella parte in cui annulla i provvedimenti impugnati laddove precludono alla ricorrente la partecipazione ai procedimenti di rinnovo e nuova qualificazione per l’iscrizione all’albo fornitori,

per la condanna degli enti intimati al risarcimento dei danni

e per l’annullamento dei seguenti atti:

a) nota prot. n. ENEL-COR-22/06/2016-0057802 del 22/06/2016 con cui Enel Italia s.r.l. ha comunicato, ai sensi dell’art. 10 bis l. n. 241/90, i motivi ostativi all’accoglimento della domanda di rinnovo della qualificazione;

b) nota prot. n. Enel – COR – 29/09/2016-0071654 del 29/09/16 con cui Enel Italia s.r.l. ha definitivamente escluso la ricorrente dal Sistema di Qualificazione di Enel per il gruppo merce LELE05/Lavori su impianti MT/BT;


QUANTO AL RICORSO n. 12233 del 2016 R.G.:

per l'annullamento

dei seguenti atti:

a) nota prot. n. ENEL-COR-22/06/2016-0057802 del 22/06/2016 con cui Enel Italia s.r.l. ha comunicato, ai sensi dell’art. 10 bis l. n. 241/90, i motivi ostativi all’accoglimento della domanda di rinnovo della qualificazione;

b) nota prot. n. Enel – COR – 29/09/2016-0071654 del 29/09/16 con cui Enel Italia s.r.l. ha definitivamente escluso la ricorrente dal Sistema di Qualificazione di Enel per il gruppo merce LELE05/Lavori su impianti MT/BT;


Visti i ricorsi i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio degli enti in epigrafe indicati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 1 marzo 2017 e nell’udienza pubblica del giorno 1 marzo 2017 il dott. M F e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con ricorso spedito per la notifica a mezzo posta il 09/09/2016 e depositato il 24/09/16 (proc. n. 10259/16 R.G.) la Elettrolima s.r.l. ha chiesto l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 4181/2016 emessa dal TAR Lazio, nella parte in cui annulla i provvedimenti impugnati laddove precludono alla ricorrente la partecipazione ai procedimenti di rinnovo e nuova qualificazione per l’iscrizione all’albo fornitori, e la condanna degli enti intimati al risarcimento dei danni.

Enel Italia s.r.l. ed Enel Distribuzione s.p.a., costituitesi in giudizio con comparse depositate rispettivamente in date 03/10/16 e 29/11/16, hanno concluso per il rigetto del ricorso.

Con atto spedito per la notifica a mezzo posta il 27/10/16 e depositato il 28/10/16 la Elettrolima s.r.l. ha impugnato con motivi aggiunti le note prot. n. ENEL-COR-22/06/2016-0057802 del 22/06/2016, con cui Enel Italia s.r.l. ha comunicato, ai sensi dell’art. 10 bis l. n. 241/90, i motivi ostativi all’accoglimento della domanda di rinnovo della qualificazione, e prot. n. Enel – COR – 29/09/2016-0071654 del 29/09/16, con cui Enel Italia s.r.l. ha definitivamente escluso la ricorrente dal Sistema di Qualificazione per il gruppo merce LELE05/Lavori su impianti MT/BT.

Con ricorso spedito per la notifica a mezzo posta il 27/10/16 e depositato il 07/11/16 (proc. n. 12233/16 R.G.) la Elettrolima s.r.l. ha impugnato le note prot. n. ENEL-COR-22/06/2016-0057802 del 22/06/2016 e prot. n. Enel – COR – 29/09/2016-0071654 del 29/09/16, già gravate nel giudizio n. 10259/16 R.G..

Enel Italia s.r.l. ed Enel Distribuzione s.p.a., costituitesi in giudizio con comparse depositate il 18/01/17, hanno chiesto il rigetto del ricorso.

Alla Camera di Consiglio del 1 marzo 2017 e all’udienza pubblica del 1 marzo 2017 i ricorsi sono stati trattenuti in decisione.

DIRITTO

Deve preliminarmente essere disposta la riunione dei ricorsi in epigrafe indicati sussistendo evidenti ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva;
infatti, i giudizi in esame presentano le stesse parti ricorrenti e resistenti ed hanno ad oggetto la medesima vicenda e i medesimi atti.

Esigenze di pregiudizialità logico – espositiva inducono il Collegio ad esaminare per primo il ricorso n. 12233/2016 R.G..

Il ricorso n. 12233/2016 R.G. è fondato e merita accoglimento.

Con il giudizio in esame la Elettrolima s.r.l. impugna le note prot. n. ENEL-COR-22/06/2016-0057802 del 22/06/2016, con cui Enel Italia s.r.l. ha comunicato, ai sensi dell’art. 10 bis l. n. 241/90, i motivi ostativi all’accoglimento della domanda di rinnovo della qualificazione, e prot. n. Enel – COR – 29/09/2016-0071654 del 29/09/16, con cui Enel Italia s.r.l. ha definitivamente escluso la ricorrente dal Sistema di Qualificazione di Enel per il gruppo merce LELE05/Lavori su impianti MT/BT.

In particolare, con il provvedimento del 29/09/16 Enel Italia s.r.l. ha ritenuto che l’omessa comunicazione, da parte della ricorrente, della modifica della struttura aziendale integri “gli estremi della grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante di cui all’art. 80 comma 5 d. lgs. n. 50/2016” e che, “attesa l’elevata incidenza che tali gravi inadempimenti e/o comportamenti hanno sulla persistenza del vincolo fiduciario committente/appaltatore”, l’unica misura applicabile sia quella dell’esclusione dal Sistema di Qualificazione specificamente disposta “per avere omesso di fornire le dovute informazioni, o, comunque, per aver reso false informazioni, ai fini del corretto svolgimento della procedura per la determinazione di

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