TAR Brescia, sez. II, sentenza 2023-01-31, n. 202300090

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Brescia, sez. II, sentenza 2023-01-31, n. 202300090
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
Numero : 202300090
Data del deposito : 31 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 31/01/2023

N. 00090/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00998/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 998 del 2021, proposto da
LUIGI GUARNERI, ALBERTO GUARNERI, M B, rappresentati e difesi dagli avv. P B e C A, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia;

contro

AGEA, ADER, rappresentate e difese dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia, e domicilio fisico in Brescia, via S. Caterina 6;

per l'annullamento

- dell’intimazione di pagamento n. 022 2021 90018324 45/000 emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione sede di Brescia, inviata mediante lettera raccomandata in data 15 dicembre 2021, con la quale è stato chiesto il pagamento della somma di € 1.151.489,39 a titolo di prelievo supplementare, interessi e oneri di riscossione per la campagna 2002-2003;

- dell’intimazione di pagamento n. 022 2021 900 18329 50/000 emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione sede di Brescia, inviata mediante lettera raccomandata in data 15 dicembre 2021, con la quale è stato chiesto il pagamento della somma di € 1.151.543,79 a titolo di prelievo supplementare, interessi e oneri di riscossione per la campagna 2002-2003;

- dell’intimazione di pagamento n. 022 2021 90018328 49/000 emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione sede di Brescia, inviata mediante lettera raccomandata in data 15 dicembre 2021, con la quale è stato chiesto il pagamento della somma di € 1.151.543,79 a titolo di prelievo supplementare, interessi e oneri di riscossione per la campagna 2002-2003;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’AGEA e dell’ADER;

Visti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 novembre 2022 il dott. Mauro Pedron;

Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. I ricorrenti, chiamati all’eredità di un’azienda agricola che produceva latte vaccino e come tale era assoggettata al regime europeo delle quote latte fino alla campagna 2014-2015, impugnano le intimazioni di pagamento emesse nei loro confronti dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione sede di Brescia, (rispettivamente n. 022 2021 90018324 45/000, n. 022 2021 900 18329 50/000, n. 022 2021 90018328 49/000), notificate mediante lettere raccomandate in data 15 dicembre 2021, con le quali è stato chiesto a ciascuno in solido il pagamento della somma di € 1.151.543,79 (in un caso € 1.151.489,39) a titolo di prelievo supplementare, interessi e oneri di riscossione per la campagna 2002-2003.

2. Nel ricorso sono formulate plurime censure, che possono essere sintetizzate nei punti seguenti:

(i) preliminarmente, mancherebbe il trasferimento del debito in capo ai ricorrenti, in quanto il prelievo supplementare si collega all’attività di un’azienda agricola cessata con la morte del titolare, intervenuta nel maggio 2018. I ricorrenti, rispettivamente figli e moglie del titolare, non hanno ancora accettato l’eredità, neppure tacitamente, e non intendono accettarla;

(ii) nel merito, vi sarebbe incertezza sull’effettiva produzione nazionale di latte nell’intero periodo compreso tra la campagna 1995-1996 e la campagna 2014-2015, e di conseguenza mancherebbe addirittura il presupposto per poter applicare il prelievo supplementare ai produttori che avrebbero concorso a determinare il presunto esubero rispetto alla quota nazionale. In proposito, il ricorso richiama l’ordinanza del GIP di Roma del 5 giugno 2019 (nel procedimento n. 96592/2016 RG-NR e n. 101551/2016 RG-GIP), e la sentenza del Tribunale

UE

Sez.

II

2 dicembre 2014 T-661/11 ( Repubblica Italiana v. Commissione ). Gli importi del prelievo supplementare risulterebbero quindi inseriti illegittimamente nel Registro Nazionale dei Debiti di cui all’art. 8- ter comma 2 del

DL

10 febbraio 2009 n. 5, non trattandosi di importi accertati come dovuti;

(iii) si sarebbe verificata la prescrizione (quadriennale, quinquennale o decennale) del debito, anche a causa della mancata notifica dell’accertamento ai produttori responsabili dell’esubero di latte, essendo irrilevante la notifica effettuata nei confronti degli acquirenti. Sarebbe in ogni caso illegittima l’applicazione degli interessi;

(iv) nella quantificazione del prelievo supplementare dovrebbero essere disapplicate le norme interne contrastanti con il diritto dell’Unione, come recentemente interpretato dalla Corte di Giustizia;

(v) sull’importo del prelievo supplementare, ridefinito e ridotto in base alle operazioni di calcolo conseguenti alla disapplicazione delle norme interne di cui al punto (iv), dovrebbe poi essere effettuata un’ulteriore riduzione per tenere conto delle compensazioni con gli aiuti PAC già eseguite dall’AGEA o dagli organismi pagatori regionali ai sensi dell’art. 8- ter comma 5 del

DL

5/2009;

3. L’amministrazione si è costituita in giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso.

4. Questo TAR, con ordinanza n. 174 del 21 febbraio 2022, ha accolto la domanda cautelare, e ha inoltre disposto istruttoria a carico dell’AGEA, allo scopo di chiarire il contenzioso proposto dall’azienda agricola nei confronti degli atti di accertamento o di intimazione del prelievo supplementare per la campagna oggetto del presente ricorso. È stato chiesto in particolare di specificare se siano intervenute sentenze passate in giudicato.

5. Con i depositi di data 5 e 28 ottobre 2022 l’AGEA ha fornito le seguenti informazioni:

(a) le intimazioni di pagamento impugnate, relative alla campagna 2002-2003, rinviano alla cartella di pagamento n. 300 2015 00000074 23 000, notificata all’azienda agricola il 12 marzo 2015;

(b) dopo le comunicazioni di fine campagna, l’azienda agricola ha proposto ricorso, come risulta dall’estratto del SIAN. In tale elenco vi sono due pronunce del

TAR

Lazio riguardanti i risultati della compensazione nazionale per l’annata 2002-2003 (sentenze n. 12859 del 17 dicembre 2014, e n. 1057 del 21 gennaio 2015), entrambe di reiezione. Tuttavia, l’azienda agricola e il primo acquirente (Leonessa Società Agricola Cooperativa a r.l.) non figurano tra i ricorrenti in nessuna delle due;

(c) prima della cartella di pagamento del 2015 e delle intimazioni di pagamento oggetto del presente giudizio, è stata notificata all’azienda agricola l’intimazione di pagamento n. AGEA.

DIRGEN.

2013.759 di data 11 giugno 2013, ricevuta il 27 giugno 2013;

(d) per quanto riguarda la compensazione con gli aiuti PAC, l’AGEA ha proceduto alla contabilizzazione dei recuperi intervenuti nel frattempo, detraendo dai debiti originari tutte le somme recuperate (v. prospetti di dettaglio - doc. 10 e 11).

6. In relazione ai dati forniti dall’AGEA, occorre peraltro evidenziare che nel ricorso era già stata segnalata l’impugnazione della cartella di pagamento n. 300 2015 00000074 23 000. Il

TAR

Brescia, con sentenza n. 180 del 6 febbraio 2017 (confermata da

CS

Sez.

III

7 giugno 2022 n. 4644), ha annullato la suddetta cartella, ravvisando una contraddizione tra la richiesta di versamento immediato dell’intero prelievo supplementare e la precedente concessione della rateizzazione ai sensi degli art. 8- quater e 8- quinquies del

DL

5/2009. L’annullamento era accompagnato da prescrizioni conformative, in quanto all’azienda agricola è stato imposto il versamento integrale delle rate già scadute. Era inoltre precisato che nel caso di mancato versamento entro il termine di 60 giorni dal deposito della sentenza vi sarebbe stata decadenza dal beneficio della rateizzazione, con la conseguente esposizione al recupero coattivo dell’intero debito.

7. Così ricostruito il quadro fattuale, sulle questioni rilevanti ai fini della decisione si possono svolgere le seguenti considerazioni.

Sulla chiamata all’eredità

8. I ricorrenti sostengono di non essere tenuti a versare il prelievo supplementare, in quanto semplici chiamati all’eredità dell’azienda agricola che ha sforato la quota disponibile. Pur avendo manifestato nel ricorso la volontà di rinunciare all’eredità, i ricorrenti non hanno poi fornito alcuna prova della rinuncia nel corso del giudizio. Si deve quindi presumere che una rinuncia formale non sia intervenuta. Sull’eventuale accettazione tacita prima della notifica del ricorso non si possono svolgere valutazioni precise, in mancanza di informazioni sul possesso dei beni e sulla formazione dell’inventario. Non sembra però esservi totale separazione rispetto all’attività dell’azienda agricola cessata, in quanto due degli attuali ricorrenti figurano come ricorrenti, assieme all’azienda agricola cessata, nel giudizio riguardante la cartella di pagamento n. 300 2015 00000074 23 000, definito dalla sentenza del

TAR

Brescia n. 180/2017.

9. In ogni caso, la posizione di chiamati all’eredità, in mancanza di un curatore, conferisce la legittimazione passiva per quanto riguarda le intimazioni rivolte all’eredità giacente, e la legittimazione attiva per quanto riguarda le azioni dirette alla conservazione dei beni (v. art. 460 c.c.). In questo quadro, il termine decennale per l’accettazione (v. art. 480 c.c.) non impedisce all’amministrazione di recuperare i propri crediti rivolgendosi direttamente ai chiamati all’eredità. L’intimazione di pagamento può essere considerata equivalente a una messa in mora per la scelta tra accettazione o rinuncia (analogamente al meccanismo già disciplinato dall’art. 481 c.c.). Se i chiamati omettono di effettuare la scelta, e si difendono nel merito, come nel presente giudizio, l’accertamento del debito ereditario sarà vincolante anche nei loro confronti. Occorre peraltro sottolineare che per quanto riguarda i profili civilistici il giudice amministrativo dispone di una cognizione solo incidentale, e dunque rimane ferma la facoltà dei ricorrenti di dimostrare davanti al giudice ordinario di avere in realtà rinunciato alla successione.

Sull’esigibilità del credito

10. In assenza di provvedimenti cautelari sospensivi, l’unica causa di inibizione della riscossione coattiva consiste nella presentazione della domanda di rateizzazione, purché non si verifichi la decadenza dal beneficio per mancata sottoscrizione del contratto o per mancata effettuazione dei pagamenti alle scadenze stabilite. Con riguardo alla campagna oggetto del presente giudizio, la rateizzazione è stata chiesta (su questo presupposto, infatti, la sentenza del

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