TAR Roma, sez. 1B, sentenza breve 2009-06-16, n. 200905709

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1B, sentenza breve 2009-06-16, n. 200905709
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 200905709
Data del deposito : 16 giugno 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 11855/2006 REG.RIC.

N. 05709/2009 REG.SEN.

N. 11855/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,
Sul ricorso numero di registro generale 11855 del 2006, proposto da: B S, A L, A S, A A, B E, B M, B M, B M, C D, Cardi' Fabrizio, C C, C F, C A, C A, C P, C G, C F, C F, C G, C M, C A, C A, C M, C R, D A F, D B V, D A, D A, D G F, D P M, D S T, D A, E G, F R, F P, F M, G G, I R, Iezzi Luigi, Incelli Antonio, Lafuenti Riccardo, Loconzolo Daniele, Mariani Giuseppe, Marinelli Cesare, Marozzi Maurizio, Mascarino Maurizio, Masciulli Cristiano, Meloni Ruggiero, Micheletti Renato, Montalto Attilio, Murgia Pietro, Ormetti Giovanni, Pacifici Curzio, Palmieri Alberto, Paoli Primo, Petruzzo Armando, Pierucci Massimiliano, Pinuccio Galignano Cosimo, Piras Rolando, Pompei Vincenzo, Renzanigo Riccardo, Rotondo Luciano, Rubini Mauro, Saracino Vito, Savoldi Valentino, Smelzo Giovanni, Teobaldi Andrea, Trenta Francesco, Zazza Massimiliano, rappresentati e difesi dall'avv. Giancarlo Viglione, con domicilio eletto presso Giancarlo Viglione in Roma, via Ovidio, 32;

contro

Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'accertamento e la declaratoria

del diritto dei ricorrenti a percepire l'Assegno di lungo servizio di cui alla L. 642/61, senza la riduzione del 20% così come stabilito dall'art. 28, comma 1, del Decreto Legislativo 4/7/2006 n. 223 convertito con Legge 4/8/2006 n. 248;

nonché per la consequenziale condanna al pagamento delle somme dovute con decorrenza dal 4.7.2006, comprensive della rivalutazione monetaria, degli interessi legali e degli interessi anatocistici.


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2009 il Presidente dott. E O e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


RITENUTO, sinteticamente, in fatto:


-i ricorrenti, quali militari in servizio presso varie sedi estere per un periodo superiore a sei mesi, hanno diritto all’assegno di lungo servizio all’estero previsto dall’art.1 della legge 8 luglio 1961 n.642, ragguagliato, in misura mensile, a 30 diarie intere come stabilito dalle norme in vigore per il Paese di destinazione;

-gli stessi, in applicazione dell’art.28, primo comma, del d.l. 4 luglio 2006 n.223, convertito con la legge 4 agosto 2006 n.248 (in base al quale le diarie per le missioni all’estero … sono ridotte del 20 per cento), si sono visti ridurre tale assegno di detta percentuale, con conseguente recupero di quanto già percepito;

-con il ricorso in esame i ricorrenti sostengono che la loro destinazione all’estero non comporta invio in missione, ma trasferimento (come emergerebbe anche dai provvedimenti di invio all’estero di cui sono stati destinatari gli stessi ricorrenti), ragione per la quale l’assegno in questione, pur se ragguagliato alle diarie di missione al fine della sua quantificazione, avrebbe natura di emolumento di carattere stipendiale, e, in quanto tale, sfuggirebbe alla applicazione del predetto art.28;
essi ricavano tale interpretazione richiamando altresì l’art.3 della suddetta legge n.642 del 1961, in cui è previsto che, nel caso in cui l’assegno in questione non fosse ritenuto sufficiente in relazione a particolari condizioni di servizio, potrebbe essere attribuita una indennità speciale;

-i ricorrenti hanno quindi concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso, con conseguente riconoscimento del diritto a percepire l’assegno in argomento in misura intera;

-l’Amministrazione intimata si è costituita ed ha contrastato il ricorso;

-indi, ritenendosi il ricorso – in relazione agli atti in essere nel fascicolo processuale, e non ravvisandosi la necessità di disporre eventuale istruttoria – senz’altro definibile nel merito, è stata fissata la odierna camera di consiglio per l’adozione di sentenza in forma semplificata, ai sensi degli artt.21 e 26 della legge 6 dicembre 1971, n.1034, come modificata e integrata con la legge 21 luglio 2000 n.205;
e in tal senso si procede;


RITENUTO, sinteticamente, in diritto:


-il ricorso si palesa infondato;
e invero;


-l’art.1 della legge sopra citata n.642 del 1961 ragguaglia il c.d. assegno di lungo servizio a trenta diarie, sicché, già da un’interpretazione letterale del testo normativo, non v’è ragione per escludere che l’art.28 della legge parimenti citata n.248 del 2006, che ha stabilito la riduzione del 20% di tutte le diarie, abbia inteso riferirsi anche a quelle che concorrono a formare il predetto assegno;


-si presenta del resto evidente che nel momento in cui ha ragguagliato l’assegno di lungo servizio alla misura della diaria, il legislatore ha inteso connettere le vicende del primo a quelle di quest’ultima;


-si presenta cioè utilizzata, nel caso, la tecnica del rinvio ricettizio dinamico alla correlativa disciplina concernente la diaria cosicché, come è avvenuto che l’assegno in questione (assegno di lungo servizio) sia stato aumentato nel tempo quanto alla misura con l’aumentare della misura della diaria, così - e per la stessa ragione - non può essere evitato che laddove la diaria venga a subire riduzioni anche l’assegno in questione si riduca;


-è irrilevante, poi, che l’Amministrazione, nell’inviare il personale all’estero, utilizzi la dizione sia trasferito;
resta infatti che l’assegno in argomento, per la sua connessione con la diaria di missione, assume una misura variabile nel tempo (sia in melius che in peius) (cfr., sulla questione della riduzione nella fattispecie, questo TAR, I bis, sent.n.1992 del 3 marzo 2007, confermata in appello giusta sentenza Cons.Stato n.3524 del 15 luglio 2008).


Conclusivamente, il ricorso va respinto.


Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

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