TAR Firenze, sez. III, sentenza 2018-09-25, n. 201801228
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Pubblicato il 25/09/2018
N. 01228/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00824/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 824 del 2018, proposto da
J P, rappresentata e difesa dagli avvocati M D L e L A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Capalbio, non costituito in giudizio;
nei confronti
F.lli Barile Società Semplice Agricola di E e F B, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
della nota del Comune di Capalbio del 9 maggio 2018, di riscontro all'istanza di accesso del 16 aprile 2018, presentata dalla ricorrente, concernente gli atti del procedimento concluso con determinazione del Comune di Capalbio - Settore Tecnico R.G. n. 264 del 30.8.2017 – Servizio S.U. edilizia S.U. Attività Produttive – Vincolo I. – N. 114/2017, di approvazione della proposta di P.A.P.M.A.A. presentata dalla ditta “F.lli Barile Società Semplice Agricola di E e F B” per la realizzazione di un agri-sosta camper e agri-campeggio e necessari servizi mediante riuso del patrimonio edilizio esistente in Loc. Pelagone nel Comune di Capalbio, nonché di ogni altro atto, annesso, connesso, presupposto e/o consequenziale;
e per l'accertamento del diritto della ricorrente all'ostensione di copia della documentazione richiesta con la predetta istanza di accesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2018 il dott. P G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato:
- che, con atto depositato il 3 settembre 2018, la signora Paparrodopoulos riferisce di aver avuto accesso alla documentazione oggetto della domanda da lei proposta ex art. 116 c.p.a. con il ricorso in esame, e conclude per la declaratoria del sopravvenuto difetto di interesse e/o della cessata materia del contendere;
- che la ricorrente insiste, nondimeno, per la condanna dell’amministrazione intimata alla rifusione delle spese di lite, ivi incluso il rimborso del contributo unificato;
- che l’avvenuta ostensione dei documenti richiesti comporta, evidentemente, la soddisfazione della situazione soggettiva azionata e, con essa, la cessazione della res controversa ;
- che, ai fini del regolamento delle spese, il merito del ricorso deve essere delibato favorevolmente;
- che, infatti, la signora Paparrodopoulos vanta una posizione differenziata e qualificata di interesse, direttamente collegata alla documentazione oggetto dell’istanza di accesso, in virtù della proprietà del fondo confinante con quello destinato a ospitare l’attività assentita dal Comune di Capalbio con l’approvazione del PAPMAA presentato dalla società F.lli Barile;
- che, in particolare, l’accesso richiesto deve intendersi strumentale a verificare se e quali ricadute ambientali, in senso lato, potrebbero derivare dall’esercizio di quell’attività, in modo da consentire all’interessata di assumere consapevolmente e tempestivamente eventuali iniziative a salvaguardia della fruibilità dei propri beni e del loro valore, tenendo conto, fra l’altro, anche dell’ubicazione e della consistenza dell’intervento autorizzato;
- che, per inciso, l’assenza di immissioni in atmosfera non esaurisce certo i potenziali impatti dell’attività in questione sui fondi vicini;
- che, in definitiva, le ragioni poste a sostegno del diniego impugnato appaiono inconsistenti;
- che alla virtuale fondatezza del ricorso, così accertata, segue la condanna del Comune intimato alla rifusione delle spese processuali, liquidate come in dispositivo;