TAR Brescia, sez. II, sentenza 2012-10-22, n. 201201708
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N. 01708/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01261/2005 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1261 del 2005, proposto da:
CAUZZI FRANCO in proprio e quale legale rappresentante dell’azienda agricola LA VALLE SRL, rappresentati e difesi dagli avv. E E, M A e F T, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Brescia, via Zima 5;
contro
AGEA (già AIMA), rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio in Brescia, via S. Caterina 6;
per l'annullamento
- della comunicazione dell’AGEA del 19 luglio 2005 avente ad oggetto la compensazione nazionale sulle vendite dirette per la campagna 2004-2005 nell’ambito del regime delle quote latte;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’AGEA;
Viste le memorie difensive;
Visti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 luglio 2012 il dott. Mauro Pedron;
Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente azienda agricola La Valle srl, che ha sede a Goito, svolge attività di produzione di latte vaccino, praticando anche la vendita diretta dello stesso.
2. Tramite comunicazione del 19 luglio 2005 l’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) ha applicato all’azienda agricola ricorrente il prelievo supplementare previsto dalla disciplina comunitaria in materia di quote latte, relativamente alla compensazione nazionale sulle vendite dirette per il periodo 2004-2005.
3. In particolare l’AGEA precisa di aver effettuato la compensazione nazionale degli esuberi individuali ai sensi dell’art. 10 comma 8 del DL 28 marzo 2003 n. 49 basandosi da un lato sui quantitativi di riferimento individuali (QRI) determinati dalle Regioni e dall’altro sulle dichiarazioni relative alle vendite dirette nel periodo di riferimento. Nel caso dell’azienda agricola ricorrente i dati sono i seguenti: (a) QRI disponibile pari a Kg 57.000;(b) quantità venduta pari a Kg 218.711;(c) esubero produttivo pari a Kg 161.711;(d) assenza di titoli preferenziali (zona svantaggiata, zona di montagna) ai fini della compensazione;(e) esubero individuale compensato pari a Kg 118.529;(f) esubero non compensato pari a Kg 43.182;(g) importo unitario del prelievo supplementare pari a 0,3327 €/Kg;(h) prelievo supplementare imputato pari a € 14.366,65.
4. Contro il suddetto provvedimento l’azienda agricola ricorrente ha presentato impugnazione con atto notificato il 5 ottobre 2005 e depositato il 12 ottobre 2005. Le censure sono molto ampie e articolate, e per ragioni di sintesi devono essere riassunte nei punti che seguono: (i) complessiva inaffidabilità del sistema delle quote latte per il ritardo con cui sono stati recepiti i regolamenti comunitari e per la mancanza di un preciso accertamento iniziale della produzione effettiva;(ii) illegittimità della compensazione, in quanto basata su dati imprecisi e non trasparenti (sia a livello nazionale sia in relazione alle singole aziende agricole) e in quanto effettuata mediante criteri diversi da quelli comunitari e idonei a creare discriminazioni tra i produttori.
5. L’AGEA si è costituita in giudizio chiedendo la reiezione del ricorso. In esecuzione di un’istruttoria disposta da questo TAR con ordinanza n. 1454 del 22 novembre 2005 l’AGEA ha depositato una relazione in data 29 dicembre 2005 sottolineando il carattere automatico del procedimento di calcolo del prelievo supplementare, una volta acquisiti e inseriti nel programma i dati necessari (v. sopra al punto 3).
6. Con memoria depositata il 15 giugno 2012 l’azienda agricola ricorrente ha nuovamente argomentato il motivo dell’inaffidabilità del sistema delle quote latte in Italia, evidenziando che in realtà dalle ultime indagini amministrative e penali risulterebbe una situazione complessiva di sottoproduzione a livello nazionale, la quale tuttavia non viene presa in esame in sede di compensazione.
7. I problemi esposti nel ricorso sono già stati esaminati da questo TAR in più occasioni (v. recentemente le sentenze 30 aprile 2012 n. 726, 7 giugno 2012 n. 1030, 25 giugno 2012 n. 1182). Riprendendo quanto affermato in tali pronunce si possono svolgere le seguenti considerazioni.
Relativamente all’assegnazione dei QRI:
8. L’assegnazione dei QRI (o quote latte) spettanti ai produttori è effettuata partendo dalle originarie quote A e B di cui all’art. 2 della legge 26 novembre 1992 n. 468 e operando gli incrementi o le riduzioni derivanti dalle norme sopravvenute.
9. L’applicazione della disciplina delle quote latte in Italia è stata caratterizzata da ritardi nell’adeguamento alla disciplina comunitaria e da imprecisioni nella raccolta dei dati sulla produzione effettiva (per una sintesi storica v. TAR Lazio Sez. II 10 maggio 2010 n. 10584;TAR Lazio Sez. II 3 febbraio 2010 n. 1439). Per questa ragione i provvedimenti di assegnazione dei QRI sono normalmente strutturati come provvisori, nel senso che riportano la somma dei quantitativi di latte riconosciuti fino a quel momento alle singole aziende e rinviano a una fase successiva la correzione di eventuali errori.
10. I quantitativi assegnati diventano definitivi per le aziende se entro 15 giorni dal ricevimento non viene proposta istanza di riesame (salvi gli eventuali ricorsi giurisdizionali). Per l’amministrazione resta invece aperta per un tempo indefinito (ma certamente non illimitato) la possibilità di operare delle rettifiche. Si realizza quindi la disapplicazione del normale modello di funzionamento delle garanzie procedimentali: tale soluzione è tuttavia necessaria per assicurare l’efficacia del sistema delle quote latte su scala regionale e nazionale, e può quindi considerarsi giustificata (v. CS Sez. VI 8 giugno 2009 n. 3487).
Sul legittimo affidamento e sulla certezza del diritto:
11. La comunicazione individuale dei singoli QRI, sia pure subordinata alla possibilità di successive rettifiche da parte dell’amministrazione, è una forma di pubblicità sufficiente in base ai canoni comunitari per consentire ai produttori di impostare la propria attività imprenditoriale.
12. Più in particolare la giurisprudenza comunitaria ha affermato che la rettifica con effetto retroattivo del QRI e il conseguente ricalcolo (anche in senso peggiorativo) del prelievo supplementare non trovano un ostacolo nel legittimo affidamento dei produttori. Risulta infatti prevalente l’esigenza che sia rispettato il quantitativo globale nazionale, specialmente in un contesto come quello italiano dove l’assegnazione iniziale dei QRI in base alla legge 468/1968, dopo anni di mancato adeguamento alla disciplina comunitaria, è stata caratterizzata da numerosi errori (v. C.Giust. Sez. VI 25 marzo 2004 C-480/00, Ribaldi , punti 63-68;C.Giust. Sez. VI 25 marzo 2004 C-231/00, Lattepiù , punti 79-85).
13. La giurisprudenza comunitaria ha formulato delle precisazioni anche sul rapporto tra la comunicazione del QRI e il principio di certezza del diritto. Quest’ultimo esige che la comunicazione sia tale da fornire ai produttori ogni informazione sul quantitativo di latte inizialmente assegnato e sulle successive variazioni. Le modalità con cui le informazioni sono trasmesse appartengono alla sfera di discrezionalità degli Stati, e in generale non si può escludere che anche la pubblicazione sui bollettini ufficiali sia idonea allo scopo (v. C.Giust. Sez. VI 25 marzo 2004 C-480/00, Ribaldi , punti 84-87).
14. La possibilità di rettifiche lascia naturalmente un margine di incertezza, che deve però essere tollerato, almeno quando vi sia il contrappeso costituito dal progressivo adeguamento delle banche dati e dall’affinamento della procedura di compensazione nazionale, perché solo conservando il potere di rettifica lo Stato è in grado di garantire il rispetto del quantitativo globale nazionale e di adempiere così alle proprie obbligazioni nei confronti dell’Unione.
15. Una volta stabilito che il sistema delle quote latte può e deve funzionare anche senza la certezza assoluta delle situazioni giuridiche dei singoli produttori, e anzi presupponendo a causa degli errori accumulati un continuo lavoro di aggiustamento per approssimazioni successive (tanto dal lato dei produttori tramite opposizioni e ricorsi quanto dal lato dell’amministrazione tramite rettifiche), cade la pretesa di trasformare il registro pubblico delle quote previsto dall’art. 2 commi 2 e 2-bis del DL 49/2003 in uno strumento in grado di dare certezza legale ai QRI di ciascun produttore. E soprattutto cade la pretesa di subordinare il rispetto dei QRI da parte dei produttori al raggiungimento del predetto grado di certezza legale tramite un nuovo calcolo delle quote di produzione storiche sull’intero bacino nazionale.
16. In questo quadro non sembrano condivisibili i rilievi formali mossi alla comunicazione dell’AGEA oggetto di impugnazione. Il foglio di calcolo utilizzato per stabilire la produzione in esubero rappresenta infatti un’elaborazione automatica dei dati a disposizione dell’amministrazione, acquisiti secondo un metodo che deve ritenersi legittimo in quanto fondato su una normativa nazionale e su una prassi che, seppure imperfette, sono state giudicate conformi alla disciplina comunitaria.
Circa la riduzione della quota B:
17. Risulta parimenti corretta la scelta di mantenere la decurtazione del QRI (e specificamente della quota B) come disposto dall’art. 2 comma 1 del DL 23 dicembre 1994 n. 727, anche se non è possibile stabilire con sicurezza quale fosse la produzione nel periodo in cui sono state fatte le prime rilevazioni.
18. Al riguardo si osserva che l’obbligo della riduzione non è mai stato eliminato. Nonostante la pronuncia di illegittimità costituzionale che ha investito l’art. 2 comma 1 del DL 727/1994 nella parte in cui non prevede il parere delle regioni nel procedimento di riduzione dei QRI (v. C.Cost. 28 dicembre 1995 n. 520), la necessità della riduzione è stata ribadita e consolidata nella legislazione successiva (v. DL 8 luglio 1996 n. 353, non convertito, e DL 23 ottobre 1996 n 552, convertito con legge 20 dicembre 1996 n. 642).
19. In seguito il DL 49/2003 ha in effetti cancellato la distinzione tra quota A e quota B del QRI, ma ha fatto espressamente salve (v. art. 2 comma 1 e art. 10 comma 23) le riduzioni alla quota B apportate ai sensi del DL 727/1994, e ha inoltre inserito le suddette riduzioni tra le cause di preferenza nella restituzione del prelievo versato in eccesso (v. art. 9 comma 4-a). Pertanto è chiaro che non vi è stata alcuna volontà legislativa di reintegrare il QRI con la porzione della quota B oggetto di decurtazione. E poiché la finalità del DL 727/1994 era di garantire il rispetto del quantitativo globale nazionale, la decurtazione risulta legittima anche nell’ordinamento comunitario.
20. L’unico rimedio contro la decurtazione della quota B rimane quindi il ricorso giurisdizionale individuale, nel quale occorre evidenziare, con riguardo alle condizioni di produzione esistenti in una particolare azienda in un dato periodo, le difformità rispetto a quanto rilevato dall’amministrazione.
Relativamente ai criteri della compensazione nazionale:
21. Il prelievo supplementare si applica in rapporto alla produzione di latte che supera il quantitativo globale nazionale rispettivamente per le consegne e per le vendite dirette. Peraltro nel caso delle consegne l’art. 5 del DL 49/2003 stabilisce che una volta accertato il superamento del QRI l’acquirente imponga al produttore il prelievo in via anticipata attraverso un meccanismo di trattenute mensili.
22. La normativa comunitaria indirizza la procedura di compensazione nazionale individuando direttamente, e consentendo agli Stati di specificare ulteriormente, alcune categorie privilegiate di produttori ai fini della restituzione del prelievo supplementare anticipato in eccesso (per le consegne) nonché ai fini della quantificazione del prelievo dovuto (per le vendite dirette). In proposito è possibile richiamare l’art. 9 del Reg. (CE) 9 luglio 2001 n. 1392/2001, l’art. 13 par.