TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2022-02-21, n. 202202024

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2022-02-21, n. 202202024
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202202024
Data del deposito : 21 febbraio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 21/02/2022

N. 02024/2022 REG.PROV.COLL.

N. 09132/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9132 del 2020, proposto dalla signora -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato P M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in -OMISSIS-, via dei Portoghesi, 12;



per l'annullamento, previa sospensiva,

- del Provvedimento di diniego dell’assegnazione temporanea presso la Questura di -OMISSIS- ai sensi dell’art.42bis del d.lgs. n.151 del 2001 di cui alla nota ministeriale n.333-D/50238 del 28.9.2020, notificata in data 5.10.2020;

- nonché di ogni altro atto, comunque, connesso, prodromico e/o conseguente, pur non conosciuto dalla ricorrente;

e per l’accertamento e la declaratoria

del diritto della ricorrente ad ottenere l’assegnazione temporanea per la durata di anni tre ai sensi dell’art.42bis del d.lgs. n.151 del 2001.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 novembre 2021 il Cons.M C e presenti per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1.La sig.ra -OMISSIS- - Agente Scelto della Polizia di Stato, coniugata con due figli entrambi minori di tre anni, nati nel 2017 e nel 2019, riferisce che dopo la nascita del primo figlio in data 24.9.2018 ha presentato all’Amministrazione di appartenenza (all’epoca l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico (U.P.G.S.P.) della Questura di -OMISSIS-) istanza di aggregazione presso la Questura di -OMISSIS-.

Espone che nelle more dell’istruttoria è stata posta in interdizione anticipata dal lavoro per maternità e il 9.6.2019 è nato il secondo figlio; dopo il rientro in servizio è stata assegnata all’Ufficio Immigrazione della Questura di-OMISSIS-e in data 16.4.2020 a seguito della chiusura degli asili per l’emergenza sanitaria del periodo ha presentato istanza di aggregazione temporanea, ai sensi dell’art.7 d.P.R. n. 254 del 1999, che è stata respinta dall’Amministrazione.

Successivamente sono sorte manifestazioni patologiche a carico dei due figli minori necessitanti della presenza continuativa della mamma ed ha inoltrato in data 16.6.2020 motivata istanza di assegnazione temporanea presso la Questura di -OMISSIS- ex art.42bis del d.lgs.26 marzo 2001, n.151, allegando all’uopo i certificati medici attestanti le-OMISSIS-.

Il Ministero dell’interno, previa richiesta di integrazione documentale relativa alla posizione lavorativa del coniuge della istante, debitamente riscontrata, ha disposto in data 18.3.2020 preavviso di rigetto con richiesta di osservazioni, che sono state inoltrate dall’interessata a sostegno delle proprie ragioni, evidenziando la circostanza di non poter contare per l’assistenza e cura della prole neanche del supporto dei nonni, stante le condizioni di salute della propria madre invalida al 100 % ai sensi della legge n. 104 del 1992, nonché il rilievo della previsione della movimentazione del personale fissata per il mese di dicembre di un incremento di n.6 unità presso la Questura di -OMISSIS-, di n.60 unità presso la Questura di -OMISSIS-, con oggettivo rilevante incremento della forza quivi in servizio.

1.1.Con provvedimento, notificato in data 5.10.2020, il Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione centrale per le Risorse Umane ha comunicato all’interessata di non poter accogliere la domanda presentata sulla base di specifiche considerazioni, tra le quali la situazione deficitaria di unità dell’ufficio di appartenenza, le gravose ed eccezionali esigenze di servizio della città di-OMISSIS-sede di servizio, la lieve carenza di organico della Questura di -OMISSIS-, ufficio richiesto dall’interessata, lo specifico efficiente supporto lavorativo della stessa presso l’Ufficio Immigrazione, dove assegnata, il prevalente interesse pubblico del buon andamento dell’amministrazione e della regolarità del servizio istituzionale, per la realizzazione dei preminenti interessi collettivi rispetto a quello dell’interessata.

2.Avverso tale provvedimento di diniego la dipendente ha proposto ricorso deducendo i seguenti motivi:

I) Violazione e falsa applicazione dell’art.42bis d.lgs. n.151 del 2001, dell’art.1493 d. lgs.n.66 del 2010, dell’art.40, comma 1 lett. q del d.lgs. n.172 del 2019, degli artt.30, 31 e 32 della Costituzione. Carenza di istruttoria, di motivazione e di ponderazione dei contrapposti interessi. Violazione del principio di ragionevolezza, genericità, contraddittorietà, irrazionalità ed ingiustizia manifeste. Violazione dell’art.3 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo; II) Violazione e falsa applicazione dell’art.42 bis d.lgs. n.151 del 2001 e dell’art.3 della L. n. 241 del 1990. Eccesso di potere per difetto di motivazione, illogicità arbitrarietà, incoerenza, incongruità e contraddittorietà manifeste. Eccesso di potere per erronea valutazione e/o travisamento dei fatti, assenza o, comunque, carenza dei presupposti. Violazione dell’art.97 della Costituzione : il provvedimento di diniego impugnato sarebbe tardivo perché adottato oltre il termine di 30 giorni prescritto e inoltre illegittimo perché non darebbe conto della sussistenza di esigenze eccezionali che lo giustifichino e sostengano, così come previsto dall’art. 42 bis d.lgs. n.151 del 2001. Nonostante l’apparente diffusa argomentazione, in realtà la motivazione del provvedimento sarebbe generica e non aderente alle circostanze concrete né terrebbe conto di quanto prospettato e documentato dalla ricorrente nell’istanza e nelle successive osservazioni. L’Amministrazione resistente non avrebbe evidenziato le specifiche esigenze organizzative e operative poste a base del diniego del beneficio richiesto, anche tenuto conto delle concrete mansioni svolte dalla ricorrente (attività di protocollazione e schedatura pratiche presso l’Ufficio immigrazione, dove peraltro da ottobre 2020 sarebbe stato aggregato altro collega). Generiche sarebbero le considerazioni sulle esigenze di servizio della città di -OMISSIS-, peraltro diverse dalla descrizione con l’avvento della situazione di emergenza sanitaria, con la contrazione degli interventi sulla sicurezza, risultando invece il territorio dell’Aquila più complesso e più vasto per detti interventi. Le circostanze addotte non potrebbero costituire motivi ostativi al riconoscimento del beneficio previsto dalla normativa in materia introdotta a tutela del minore dovendo, comunque, essere vagliate in rapporto alla concreta situazione di riferimento legata ai -OMISSIS-.

Parte ricorrente ha quindi concluso chiedendo l’annullamento del provvedimento di diniego impugnato, previa sospensione cautelare, nonché l’accertamento del diritto della stessa ad ottenere l’assegnazione temporanea per la durata di anni tre, ai sensi dell’art.42bis del d.lgs. n.151 del 2001 presso la Questura di -OMISSIS-.

3.Si è costituito in giudizio il Ministero dell’interno intimato in resistenza ed ha depositato articolata documentazione relativa al procedimento nonché la

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