TAR Venezia, sez. II, sentenza 2024-03-11, n. 202400446
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Testo completo
Pubblicato il 11/03/2024
N. 00446/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00210/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 210 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
W B, N A, rappresentati e difesi dall'avvocato V P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Torre di Mosto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati R B, K M, G R C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della “comunicazione ai sensi dell'art. 10 bis L. 241/1990 e s.m.i.” prot. n. 8938 del 5.12.2022, del Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Torre di Mosto notificata a mezzo p.e.c. in data 5.12.2022;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, anche non conosciuti, ivi compresa la comunicazione di avvio del procedimento prot. n. 7475 del 7.10.2022.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da B W il 7/4/2023:
- dell'ordinanza n. 4 del 23.02.2023, prot. n. 1341, emessa dal Responsabile Settore 2° del Comune di Torre di Mosto avente ad oggetto “ordinanza di demolizione di opere abusive ai sensi dell'art. 31 de DPR 380/2001 e smi” notificata alle ricorrenti in data 28.02.2023;
- di tutto gli atti presupposti, connessi e conseguenti, anche non conosciuti.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Torre di Mosto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 novembre 2023 il dott. Marco Rinaldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso principale, integrato da motivi aggiunti, le signore B W e A N, nella loro rispettiva qualità di proprietaria e usufruttuaria di un immobile sito in via Codetta 3, nel Comune di Torre di Mosto, ricadente in zona agricola E, hanno chiesto l’annullamento:
1) del diniego di permesso di costruire in sanatoria presentato in data 13.07.2022 e relativo alla porzione di portico di mq. 45,81 (diniego di sanatoria impugnato con il ricorso principale);
2) dell’ordinanza di demolizione n. 4 del 23.02.2023 che ha ordinato alle ricorrenti, nella loro qualità di proprietaria (B W) ed usufruttuaria (A N) la “ demolizione e rimozione dell’intero fabbricato catastalmente identificato al Foglio 26 Particella 1 Subalterno 12 della consistenza di circa 45,81, relativi al “portico” di cui alla richiesta di sanatoria e di circa mq 60,50 costituenti l’“annesso rustico” ed alla sola signora B W, in qualità di proprietaria dell’immobile, la “(..) demolizione e rimozione della platea e trave di copertura relative alla C.I.L.A. pervenuta il 10.08.2021 in merito a demolizione di porzione di Fabbricato ad uso garage e ripostiglio, catastalmente identificato al Foglio 26 particella 1, Subalterno 13” (ordine di demolizione relativo a vari manufatti impugnato coni motivi aggiunti).
A sostegno delle impugnative interposte, le odierne istanti, dopo aver ricostruito la storia e le vicende degli immobili per cui è causa, hanno dedotto plurime censure di violazione di legge ed eccesso di potere.
Si è costituito in giudizio il Comune di Torre di Mosto, replicando alle avverse censure e chiedendo il rigetto nel merito del ricorso principale e dei motivi aggiunti.
Con ordinanza n. 218/2023 il Collegio ha accolto l’istanza cautelare formulata in via incidentale dalle ricorrenti e all’udienza pubblica in epigrafe indicata la causa è stata posta in decisione.
Il ricorso e i motivi aggiunti meritano parziale accoglimento.
Come riconosciuto dalle parti, per valutare la legittimità del diniego di sanatoria ex art. 36 del DPR 380/2001 e del conseguente ordine di demolizione della porzione di porticato di mq 45,81 di superficie e di mc 192,95 di volume e dell’annesso rustico di circa mq 60,50 è dirimente qualificare l’intervento assentito con la concessione edilizia n. 8/95 e stabilire se si tratti di “ampliamento” ovvero di “nuova unità abitativa”.
Le conseguenze di tale qualificazione sono dirimenti, in quanto è pacifico che se l’intervento edilizio realizzato in forza della concessione edilizia n. 8/95 fosse qualificabile come ampliamento dell’abitazione esistente ex art. 4 L.R.V. n. 24/1985 (come sostenuto dal Comune) ne deriverebbe l’esaurimento della capacità edificatoria prevista dall’art. 44, c. 5, della L.R.V. n. 11/2004, con conseguente preclusione della sanatoria richiesta dalle interessate.
Ove, invece, si trattasse di una nuova abitazione ex art. 5 L.R.V. n. 24/1985 (come sostenuto dai ricorrenti) la capacità edificatoria di cui all’art. 44, c. 5, della L.R.V. n. 11/2004 non sarebbe esaurita e la sanatoria costituirebbe un atto dovuto, non sussistendo ulteriori ragioni ostative all’accoglimento dell’istanza di accertamento di conformità.
Per meglio comprendere i termini della questione controversa è opportuno riportare il testo delle disposizioni richiamate.
L’art. 4 L.R. 24/85 riguardava gli interventi di “Restauro e ampliamento” e stabiliva che: “Per le costruzioni esistenti nelle zone agricole sono ammessi la manutenzione ordinaria e straordinaria, i restauri e la ristrutturazione, nonchè, fatti salvi gli edifici di cui all’art. 10 e quelli comunque soggetti a