TAR Trento, sez. I, sentenza 2011-02-23, n. 201100057

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Trento, sez. I, sentenza 2011-02-23, n. 201100057
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Trento
Numero : 201100057
Data del deposito : 23 febbraio 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00125/2010 REG.RIC.

N. 00057/2011 REG.PROV.COLL.

N. 00125/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 125 del 2010, proposto da:
B Costruzioni di B Marino &
C. S.n.c, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avv.ti A A e S D, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Trento, Via G. Manci, n. 18

contro

Comune di Pergine Valsugana, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avv. A L, con domicilio eletto presso il suo studio in Trento, Via Paradisi, n. 15/5;
Dirigente della Direzione Servizi ai Cittadini e Imprese del Comune di Pergine Valsugana, non costituito in giudizio

nei confronti di

Maurizio Mattivi, non costituito in giudizio

e con l'intervento di

ad adiuvandum:
Simone V, rappresentato e difeso dagli avv.ti Gianfranco Depeder e Mauro Demattè, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Trento, vicolo del Liceo n. 1

per l'annullamento

- del provvedimento emesso dal Comune di Pergine Valsugana - Direzione Servizi ai Cittadini e alle Imprese - Ufficio Edilizia Privata prot. n. 2010-8822/BA dd. 12 marzo 2010 a firma del Dirigente Lucia Masè avente ad oggetto "Legge Provinciale n. 22 di data 5.9.1991 e s.m.. Cambio della destinazione d'uso del Piano sottotetto in difformità parziale alla concessione edilizia n. 401/02/C dd. 23.09.2002 con successive varianti su p.ed. 462, p.m. 33 C.C. Mrano Loc. Cirè", nonché l’ingiunzione di riduzione in pristino nel termine di gg. 90 dell'asserito abuso;

- di ogni ulteriore atto presupposto, richiamato e infraprocedimentale, ivi compreso il verbale di sopralluogo del 8.10.2009 e la nota di avvio di procedimento del 4.1.2010 prot. n. 94.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Pergine Valsugana e di Simone V;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 dicembre 2010 il dott. Fiorenzo Tomaselli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con ricorso notificato a partire dal 22 maggio 2010, e depositato presso la Segreteria del Tribunale il successivo 8 giugno, la ditta B Costruzioni ha impugnato l’ingiunzione con cui l’Amministrazione comunale, contestando - nel complesso residenziale realizzato dalla società sulla p.ed. 462 C.C. Mrano - il cambio di destinazione d’uso dei locali situati al piano sottotetto della P.M. 33, i quali, previsti nel titolo abilitativo con destinazione a soffitta, sarebbero invece destinati a funzioni abitative, ha ordinato la riduzione in pristino da eseguirsi nel termine di novanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento.

A sostegno dell’impugnativa sono state formulate le seguenti censure:

1) violazione ed erronea applicazione degli artt. 121, comma 5, lett. a) e 122 della L.p. 5.9.1991, n. 22 per riconoscimento esplicito nell’atto – assenza dichiarata di responsabilità dell’impresa concessionaria;

2) Violazione e falsa applicazione dell'art. 121, comma 5, lett. a) e dell'art. 122 L.p.

5.9.1991 n. 22 e s.m. per difetto di motivazione sulla ritenuta e contestata difformità parziale non essenziale rispetto ai titoli autorizzativi e abilitativi del 2005 pur essendosi riconosciuta la conformità dei locali sottotetto alla concessione edilizia e relativi indici stereometrici e falsa applicazione agli effetti

della contestazione di cambio di destinazione d'uso degli artt. 4 comma 2.5 lett. h) e comma 7.3, delle Norme di Attuazione del P.R.G. vigente in contrasto con le disposizioni della vigente e prevalente disciplina delle pertinenze locali accessorie e dei sottotetti di cui all'art. 24 commi 3, 4, 5 e 6 del Regolamento edilizio comunale approvato con delibera C.C. 26.11.2004, n. 52 e dell'art. 51 (prevalenza della norma regolamentare sulle N.A.) ed eccesso potere per contraddittorietà e travisamento e perplessità istruttoria per aver negato la pertinenzialità abitativa del vano sottotetto legittimato dai titoli autorizzativi ed abilitativi come accessibile e in collegamento aperto con il piano abitabile sottostante mediante foro e scala autorizzate e illuminato da ben quattro finestre a falda concessionate, ma asseritamente non dotabile di servizi igienici e impianti e punti luce contestati all'impresa concessionaria.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione comunale intimata, argomentatamente controdeducendo e chiedendo la reiezione del ricorso perché infondato nel merito.

Si è costituito ad adiuvandum Simone V, acquirente dell’unità immobiliare in controversia.

Alla pubblica udienza del giorno 9 dicembre 2010 il ricorso è stato trattenuto per la decisione

DIRITTO

1. Si premette, per una retta comprensione della vicenda, che il vigente piano regolatore generale del Comune di Pergine Valsugana prevede che l’altezza dei fabbricati sia determinata in “numero dei piani abitabili” anziché “in metri lineari”. Con la stessa finalità il piano regolatore indica “l’indice di utilizzo” di un fabbricato, ossia la “superficie utile lorda ammissibile (S.u.l.)” anziché il “volume massimo edificabile”. Ciò dichiaratamente al fine di consentire, fra altro, una maggiore flessibilità nel calcolo progettuale dell’altezza dei fabbricati ed evitare il ricorso ad “artifici particolari per rendere abitabile il sottotetto”: in tal modo, l’ultimo piano abitabile potrebbe essere realizzato con un “piano mansardato sotto la copertura” o “con un piano a tutta altezza e soffitta non abitabile”.

Di conseguenza:

- nel numero dei piani di un edificio non viene computato il piano sottotetto avente un’altezza media ponderale inferiore a m. 2,20;

- i sottotetti con un’altezza media ponderale misurata sull’intero piano, al netto delle murature perimetrali e dell’orditura secondaria del tetto, inferiore a m. 2,20 non costituiscono superficie utile lorda (cfr., art. 4, commi 2.5 e 7.3 delle N.T.A. e relazione illustrativa al P.R.G.).

Sulla base della normativa sopra riportata è stata rilasciata alla società B la concessione edilizia n. 405/2002, che ha autorizzato la costruzione di un fabbricato residenziale in p.ed. 462 C.C. Mrano – composto da due piani fuori terra. L’ulteriore piano destinato a soffitta e di altezza media ponderale inferiore a m. 2,20, in applicazione delle ricordate disposizioni del P.R.G., non è stato quindi computato, né come piano, né come S.u.l.

All’esito del sopralluogo eseguito dal personale del Comune di Pergine Valsugana in data 8.10.2009 sulla P.M. 33 - venduta nell’anno 2005 al signor V - è stata riscontrata nei locali ricavati nel sottotetto la realizzazione, addebitata al concessionario ed esecutore dell’opera, dell’impianto elettrico, di un impianto idraulico munito di scarichi fognari, dell’impianto di riscaldamento, nonché dell’intonacatura al civile delle pareti.

Dall’unitaria considerazione dei richiamati elementi ed a prescindere dagli interventi posti in essere dal proprietario, l’Amministrazione comunale ha quindi contestato alla ricorrente di aver modificato la destinazione d’uso di detti locali ed ha ordinato, con l’avversata ingiunzione, la conseguente rimessa in pristino.

2. Il ricorso merita un favorevole apprezzamento sotto gli assorbenti profili di cui al secondo motivo.

La deducente impresa sostiene, da un lato, che non vi sarebbe stata alcuna modificazione della destinazione d’uso, in quanto la contestata fattispecie ricorrerebbe solo tra categorie autonome dal punto di vista urbanistico, mentre nell’ambito della stessa categoria i mutamenti di fatto della destinazione d’uso non sarebbero rilevanti, perché non comporterebbero variazioni del carico urbanistico;
dall’altro che gli interventi eseguiti e contestati rientrerebbero nell’ambito delle opere assentite con la concessione edilizia n. 405 del 23.9.2002 e successiva variante dell’11.3.2005 e che, comunque, l’art. 24 del regolamento edilizio comunale consentirebbe di ricavare nei sottotetti non abitabili servizi igienici, disbrighi, ripostigli e guardaroba.

Detto ordine di idee appare condivisibile.

Al riguardo, precisa anzitutto il Collegio che l’art. 6 delle N.T.A. del P.R.G. di Pergine Valsugana, dopo aver elencato le funzioni d’uso del territorio raggruppate per categorie (abitative, direzionali, produttive, commerciali, agricole e alberghiere), stabilisce, al comma 2, che “fermo restando che il passaggio da una categoria all’altra comporta sempre il cambio di destinazione d’uso, non costituisce cambio di destinazione d’uso il passaggio tra funzioni all’interno della stessa categoria di funzioni, qualora non comporti incremento di carico urbanistico”, specificando che si ha “incremento di carico urbanistico” in nominati casi fra i quali rientrano “l’aumento della superficie utile lorda e/o la variazione della destinazione d’uso con o senza trasformazioni fisiche tra i raggruppamenti di categoria”.

Nella fattispecie in esame, peraltro, devesi primariamente osservare che il citato art. 24 del regolamento edilizio, rubricato “dimensioni minime dei locali e delle aperture”, che stabilisce anche le condizioni necessarie affinché un sottotetto possa essere considerato “abitabile”, in assenza di una specifica disciplina dettata per i sottotetti autorizzati ai sensi delle sopra citate disposizioni del piano regolatore, si applica obbligatoriamente e per quanto compatibile a tutte le tipologie di sottotetti, anche non abitabili, esistenti nel territorio comunale.

Per quanto qui interessa, si rileva poi che i commi 5 e 6 dell’articolo in esame prevedono che nei sottotetti possano essere ricavati locali non destinati ad abitazione permanente, distinguendo tra “servizi igienici, corridoi e disbrighi”, ambienti che devono presentare un’altezza media ponderale non inferiore a metri 1,90 misurata secondo indicate modalità, e “ripostigli, guardaroba o simili” per i quali non è richiesto il rispetto di un’altezza media ponderale minima.

Da ciò deve quindi dedursi che non è la semplice finitura con intonaco e tinteggiatura al civile, né la pavimentazione e nemmeno la presenza degli impianti elettrico, idraulico e termico che integra il contestato abuso, posto che detti elementi sono compatibili con la possibile e legittima destinazione della soffitta a ripostiglio o a guardaroba.

Dunque, l'art. 24 del Regolamento edilizio comunale autorizza la fruizione residenziale non permanente nei locali accessori dell’abitazione principale ed a tale stregua non pare integrare alcun autonomo abuso l’installazione, da parte della ricorrente impresa, nei visti locali di impianti che ne consentano il suddetto utilizzo.

Di conseguenza, la responsabilità di B Costruzioni va scissa da quella del successivo avente causa, che abbia, come nella specie, dotato lo stesso sottotetto di opere ed arredi obiettivamente propri di una residenza idonea ad una fruizione permanente.

3. Per le suesposte considerazioni, il ricorso va quindi accolto con assorbimento dei profili non riassumibili in quelli sopra definiti.

Sussistono, peraltro, giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio, attesa la peculiarità della questione.

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