TAR Potenza, sez. I, sentenza 2019-07-01, n. 201900553

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Potenza, sez. I, sentenza 2019-07-01, n. 201900553
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Potenza
Numero : 201900553
Data del deposito : 1 luglio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 01/07/2019

N. 00553/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00280/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 280 del 2009, proposto da M T C, rappresentata e difesa dall’avv. A R B, con domicilio eletto in Potenza Viale Dante n. 100 presso lo studio dell’avv. R M R;

contro

Comune di Lavello, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. G M, con domicilio eletto in Potenza Via Livorno n. 131 presso lo studio dell’avv. G L;

per la condanna

del Comune di Lavello al risarcimento dei danni, patiti dalla sig.ra M T C, per la sua mancata assunzione da parte del Comune nel periodo dal 3.3.1997 al 2.3.1998, eccetto il periodo dal 3.3.1997 al 25.4.1997, in cui la Caporale ha lavorato alla dipendenze della Camera di Commercio di Potenza, pari alla “retribuzione lorda percepita dalla sig.ra P D G nel periodo dal 26.4.1997 al 2.3.1998”, assunta dal Comune al suo posto, “comprensiva di tutti gli elementi ad essa accessori e del trattamento di fine servizio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria fino al soddisfo”, nonché la condanna del Comune “al versamento dei corrispondenti contributi previdenziali per la ricostruzione della posizione previdenziale nel periodo da risarcire”;


Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Lavello;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 maggio 2019 il Cons. P M e uditi gli avv.ti A R B e Donato Traficante, per delega dell'avv. G M;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con Del. G.M. n. 235 del 27.2.21997 il Comune di Lavello approvava la graduatoria del concorso, indetto con Del. G.M. n. 533 del 20.5.1996, per l’assunzione a tempo determinato per 1 anno di 1 Istruttore/Ragioniere, che vedeva collocate: al primo posto la sig.ra P D G con il punteggio complessivo di 16 punti;
al 2° posto la sig.ra Giovanna Averbene con il punteggio complessivo di 14 punti;
ed al 3° posto la sig.ra M T C con il punteggio complessivo di 14 punti.

Successivamente con Del. C.C. n. 20 del 27.2.1998 il Comune di Lavello prorogava per 1 altro anno l’assunzione della sig.ra P D G.

La sig.ra M T C impugnava i predetti provvedimenti rispettivamente con Ric. n. 363/1997 e Ric. n. 292/1998, che venivano accolti da questo Tribunale con Sentenza n. 588 del 14.6.2001.

Con tale Sentenza questo TAR respingeva, però, la domanda risarcitoria, proposta con riferimento al primo anno attività lavorativa, svolto dal 3.3.1997 al 2.3.1998 dalla sig.ra P D G, nell’ambito del giudizio attivato con il primo Ric. n. 363/1997, perché era stata formulata con la memoria non notificata del 13.5.2000, ed accoglieva soltanto la domanda risarcitoria proposta con il secondo Ric. n. 292/1998, relativa al periodo dal 3.3.1998 al 2.3.1999 di proroga di un altro anno del rapporto di lavoro a tempo determinato della D G, condannando il Comune di Lavello al pagamento in favore della Caporale della “retribuzione lorda (con obbligo di pagamento delle imposte a carico del danneggiato risarcito) che sarebbe spettata alla ricorrente se fosse stata assunta in servizio, comprensiva di tutti gli elementi ad essa accessori”, specificando che “sulla retribuzione lorda devono essere computati separatamente sulla sorte capitale la rivalutazione monetaria e gli interessi legali”, ma non riconosceva la corresponsione dei contributi previdenziali, sia “perché la ricorrente non ha proposto una specifica domanda, ritualmente notificata, fondata sul pregiudizio che l’illegittima mancata assunzione avrebbe arrecato alla di lei posizione previdenziale”, sia perché “nell’ipotesi di assunzione in servizio, l’obbligazione contributiva avrebbe avuto come soggetto creditore non la ricorrente (la quale, ricorrendone i presupposti, avrebbe potuto chiedere la regolarizzazione della propria posizione assicurativa a spese dell’Amministrazione datrice di lavoro), ma l’Istituto di Previdenza”, specificando che “neppure in costanza di rapporto di lavoro (ove lo stesso fosse stato costituito), la contribuzione previdenziale sarebbe immediatamente pervenuta al patrimonio della ricorrente, che avrebbe quindi dovuto proporre specifica domanda risarcitoria anche in relazione al pregiudizio inerente alla sua posizione previdenziale”.

Successivamente, la sig.ra M T C:

-con raccomandata a.r. del 5.6.2006, spedita il giorno successivo e ricevuta dal Comune di Lavello l’8.6.2006, diffidava il Comune “ad adempiere al risarcimento nella misura corrispondente alla retribuzione lorda che sarebbe spettata per il primo anno di lavoro ex Del. G.M. n. 235 del 27.2.1997, comprensivo di tutti gli elementi ad essa accessori, oltre interessi e rivalutazione monetaria”;

-con atto di citazione, notificato al Comune di Lavello il 20.7.2006, al fine di ottenere il predetto risarcimento, adiva il Tribunale di Melfi, il quale con Sentenza n. 494 del 15.10.2008, accoglieva l’eccezione del Comune di difetto di giurisdizione, in quanto si trattava di un danno conseguente all’annullamento di provvedimenti amministrativi illegittimi;

-pertanto, con il presente ricorso, notificato il 18/23.6.2009 e depositato il 27.6.2009, riassumeva il giudizio dinanzi a questo Tribunale, chiedendo la condanna del Comune di Lavello al risarcimento dei danni, per la sua mancata assunzione da parte del Comune nel periodo dal 3.3.1997 al 2.3.1998, eccetto il periodo dal 3.3.1997 al 25.4.1997, in cui la Caporale ha lavorato alla dipendenze della Camera di Commercio di Potenza, pari alla “retribuzione lorda percepita dalla sig.ra P D G nel periodo dal 26.4.1997 al 2.3.1998”, assunta dal Comune al suo posto, “comprensiva di tutti gli elementi ad essa accessori e del trattamento di fine servizio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria fino al soddisfo”, nonché la condanna del Comune “al versamento dei corrispondenti contributi previdenziali per la ricostruzione della posizione previdenziale nel periodo da risarcire”.

Si è costituito in giudizio il Comune di Lavello, il quale, dopo aver evidenziato di aver corrisposto, in data 9.12.2002, alla ricorrente la somma complessiva di € 21.815,54 per il periodo dal 3.3.1998 al 2.3.1999, ha: 1) eccepito: a) la nullità del ricorso per “incerta determinazione del petitum” e/o per non aver quantificato la somma spettante;
b) e la prescrizione quinquennale ex art. 2947 C.C., decorrente dalla pubblicazione in data 14.6.2001 della suddetta Sentenza del

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