TAR Catania, sez. II, sentenza 2014-09-12, n. 201402429
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N. 02429/2014 REG.PROV.COLL.
N. 02792/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2792 del 2013, proposto da:
G M, rappresentata e difesa dall’Avv. F M, con domicilio presso la presso la Segreteria del T.A.R. per la Sicilia – sezione di Catania in Catania, via Milano, n. 42/a;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria per legge in Catania, via Vecchia Ognina, n. 149;
per l'esecuzione
del giudicato nascente dal decreto n. 245/2011 emesso dalla Corte d’Appello di Messina il 22 gennaio 2013, nel procedimento iscritto al n. 245/2011 R.G. V.G., avente ad oggetto l’equa riparazione per inosservanza del termine ragionevole di durata del processo ai sensi della legge n. 98/2001 (c.d. Legge Pinto), con il quale il Ministero della Giustizia è stato condannato, tra l’altro, al pagamento in favore del ricorrente della somma di Euro 14.250,00 a titolo di equa riparazione, oltre interessi dalla data del ricorso fino al soddisfo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 luglio 2014 la dott.ssa Eleonora Monica e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il presente gravame la ricorrente ha chiesto l’esecuzione del decreto in epigrafe, emanato ai sensi dell’art. 2 legge n. 89/2001, limitatamente al pagamento in suo favore della somma ivi liquidata a titolo di equa riparazione per inosservanza del termine ragionevole di durata del processo, oltre spese ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore del difensore anticipatario.
L’amministrazione statale si è costituita in giudizio depositando una memoria di mera forma.
Nella camera di consiglio del 23 luglio 2014 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto.
Deve in primo luogo osservarsi che il presente ricorso è stato notificato l’11 novembre 2013 e che la notifica della decisione della Corte d’Appello di Messina in forma esecutiva all’amministrazione presso la propria sede legale è avvenuta il 28 febbraio 2013.
Ne consegue che, al momento della notifica del ricorso, era decorso il termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione di cui all’articolo 14 del decreto legge n. 669/1996, modificato dall’articolo 147, primo comma, lettera a), della legge n. 388/2000 e dall’articolo 44, terzo comma, lettera a), del decreto legge n. 269/2003, come modificato, in sede di conversione, dalla legge n. 326/2003.
La decisione di cui si chiede l’esecuzione, inoltre, è stata depositata in originale ai sensi dell’articolo 114, secondo comma, cod. proc. amm. e, come risulta dall’attestazione apposta in calce alla stessa dal Cancelliere della Corte di Appello di Messina il 16 settembre 2013, avverso la stessa non è stata proposta impugnazione.
E’ noto, inoltre, che il ricorso in ottemperanza può essere proposto anche in relazione ai decreti emessi ai sensi dell’art. 2 legge n. 89/2001, in ragione della loro natura decisoria e della idoneità degli stessi ad acquisire efficacia di giudicato (per tutte, Consiglio di Stato, sezione IV, n. 820/2011).
In conclusione il ricorso va accolto, dovendo, quindi, ordinarsi al Ministero della Giustizia di dare esecuzione, nei termini di cui in motivazione, al decreto in epigrafe entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione, ovvero della sua notifica su istanza di parte se anteriore.
Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza, si nomina il Dirigente della Direzione Centrale dei Servizi del Tesoro presso il Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi del Tesoro - con facoltà di delega ad altro Dirigente del medesimo ufficio - quale commissario ad acta per procedere in via sostitutiva nell’ulteriore termine di giorni sessanta.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in misura ridotta atteso che il difensore della ricorrente ha contestualmente proposto un rilevante numero di giudizi analoghi anche definiti nella stessa camera di consiglio del 23 luglio 2014.