TAR Bologna, sez. I, sentenza 2014-04-04, n. 201400375

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bologna, sez. I, sentenza 2014-04-04, n. 201400375
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
Numero : 201400375
Data del deposito : 4 aprile 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00989/2013 REG.RIC.

N. 00375/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00989/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia OM

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 989 del 2013, proposto da SI LL, rappresentato e difeso dall'avv. Carmen Milazzo, con domicilio eletto presso la Segreteria Tar in Bologna, Strada Maggiore 53;



contro

il Ministero della Difesa; il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura distr.le dello Stato, domiciliata in Bologna, via Guido Reni 4;



per l'annullamento

della determinazione n. 344298/T-6-2 del Comando generale dell’Arma dei Carabinieri di rigetto dell’istanza di trasferimento ex art 42 bis del decreto legislativo n. 151/2001;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 marzo 2014 il dott. Ugo Di Benedetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1.Riferisce il ricorrente, carabiniere scelto in servizio presso la stazione di Monghidoro (Bologna), di essere padre di una bambina, nata il [...], e di aver presentato, ai sensi dell'articolo 42 bis del D. lgs 151 / 2001 , un'istanza di assegnazione temporanea presso la sede di San Martino delle Scale (Palermo) o altro comando prossimo alla residenza.

L'Amministrazione intimata ha respinto detta istanza sostenendo l'inapplicabilità al personale militare della suddetta normativa.

L'interessato ha impugnato il provvedimento in epigrafe indicato deducendone l'illegittimità.

Si è costituita in giudizio l'amministrazione intimata che ha contro dedotto alle avverse doglianze e concluso per il rigetto del ricorso.

2.L’istanza cautelare è stata accolta con ordinanza 593/2013 ed è stata eseguita dall’amministrazione a seguito della ordinanza di questo

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