TAR Roma, sez. IV, ordinanza cautelare 2022-02-24, n. 202201149

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. IV, ordinanza cautelare 2022-02-24, n. 202201149
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202201149
Data del deposito : 24 febbraio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/02/2022

N. 00442/2022 REG.RIC.

N. 01149/2022 REG.PROV.CAU.

N. 00442/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 442 del 2022, proposto da


-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati C P K M e P K M, elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Mangili, n. 29, presso lo studio dell’avvocato F d L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


contro

- Formez Pa;
- Commissione Interministeriale Ripam;
- Dipartimento della Funzione Pubblica;
- Ministero dell’Economia e delle Finanze;
- Ministero dell’Interno;
- Ministero del Lavoro e delle politiche sociali;
- Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro;
- Presidenza del Consiglio dei Ministri;
in persona dei rispettivi legali rappresentanti, rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono domiciliati in Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12

per l’annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- dell’esito della prova unica per esame e titoli per il concorso Unico Ripam Lavoro per l’assunzione a tempo indeterminato di 1.514 (elevato a 1541) unità di personale nei diversi profili del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali, dell’Ispettorato nazionale del lavoro e dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro – Profilo amministrativo/Funzionario area amministrativa giuridico contenzioso Codice CU/GIUL, comunicato il 9 novembre 2021, nella parte in cui il ricorrente è risultato non idoneo, riportando un punteggio di 20,25/30;

- ove lesivi, dei verbali dal contenuto sconosciuto con i quali la Commissione ha individuato gli ausili per i candidati portatori di handicap, nonché il tempo supplementare assegnato ai soggetti portatori di handicap, per inadeguatezza, illogicità e macroscopica erroneità degli stessi;

- degli eventuali verbali dal contenuto sconosciuto con i quali la Commissione ha stabilito di far sostenere ai soggetti portatori di handicap la prova unica, nella stessa aula degli altri candidati;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente ancorché sconosciuto.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2022 il dott. Roberto Politi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Premesso che il ricorrente – riconosciuto “cieco assoluto”, come da verbale della Commissione medica per l’accertamento dell’invalidità civile, delle condizioni visive e della sordità, ai sensi dell’art. 20, comma 1, della legge 3 agosto 2009, n. 102, nonché ai sensi dell’art. 18, comma 22, della legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché invalido al 100%, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 104/2010 – ha presentato (in qualità di dipendente interno INAIL inquadrato come amministrativo B1 con la qualifica di centralinista non vedente) domanda di partecipazione al concorso sopra indicato, per n. 127 (centoventisette) posti riservati - Profilo amministrativo/Funzionario area amministrativa giuridico contenzioso Codice CU/GIUL;

Osservato come, secondo quanto dalla parte evidenziato, nonostante l’interessato avesse chiesto la fornitura, ai fini dello svolgimento della prova concorsuale, di un PC con sintesi vocale entro i termini previsti dal bando, il giorno stesso della prova il medesimo ha appreso che non gli sarebbe stato assegnato tale ausilio;

Ulteriormente rilevato come, ai fini dello svolgimento della prova di cui trattasi, è stata posta a disposizione dell’odierno ricorrente una tutor , scelta dal Presidente dopo essere stata identificata con documento tra il personale Formez, al fine di dare lettura all’interessato dei quesiti somministrati;

Rilevato come l’art. 20 della legge n. 104 del 1992 stabilisca che “ La persona handicappata sostiene le prove d’esame nei concorsi pubblici e per l'abilitazione alle professioni con l'uso degli ausili necessari e nei tempi aggiuntivi eventualmente necessari in relazione allo specifico handicap” (comma 1);
e, ulteriormente, preveda (comma 2) che “nella domanda di partecipazione al concorso e all'esame per l'abilitazione alle professioni il candidato specifica l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi”;

Preso atto che FORMEZ, con memoria depositata in atti il 7 febbraio 2022, ha rappresentato, con riferimento alle doglianze dedotte dalla parte ricorrente, che:

- “la Commissione esaminatrice ha concesso al Dr. -OMISSIS- il massimo del tempo aggiuntivo per svolgere la prova, nonché, non disponendo di un PC con sintesi vocale, ha assegnato al ricorrente un’addetta alla vigilanza del concorso che leggesse per suo conto i quesiti somministrati. La Commissione, infine, ha riservato al Dr. -OMISSIS- un posto nell’aula vicina alla postazione della Commissione stessa in maniera tale da poter prestare immediata assistenza in caso di necessità”;

- “l’assistenza del tutor era … idonea a garantire, al pari di un pc con sintesi vocale, di rileggere la domanda e le alternative di risposta, riferendo e ripetendo esclusivamente quanto scritto nel testo”;

Rammentato come questo Tribunale, con sentenza della Sezione III, n. 4071 del 7 aprile 2021, nell’annettere valenza inficiante, quanto allo svolgimento di una prove d’esame, alla circostanza che l’Amministrazione abbia omesso di dimostrare che “il tutor messo a disposizione … per la lettura dei quesiti e delle relative risposte possibili avesse le competenze necessarie per lo svolgimento del suddetto ruolo”; abbia, tuttavia, valutato la portata pregiudizievole di tale circostanza alla luce della “somministrazione di taluni quesiti contenenti immagini e grafici, di difficile comprensione per la candidata in ragione della sua situazione di disabilità visiva” (evenienza, questa, evidentemente non sovrapponibile, rispetto alla connotazione delle prove nel caso in esame affrontate dai candidati);

Ulteriormente rammentato come, con sentenza n. 5995 del 23 agosto 2021, la Sezione VI del Consiglio di Stato abbia osservato che, “ ferma rimanendo la necessità di assicurare gli ausili e i tempi aggiuntivi necessari in relazione alla specifica disabilità documentata dal concorrente, non potrebbe ritenersi, di per sé, illegittima la scelta dell’Amministrazione di non riservare ai concorrenti aventi diritto ai tempi aggiuntivi un’aula di esame separata rispetto a quella destinata ai concorrenti tenuti a concludere la prova entro il termine ordinario;
salvo che una tale decisione non sia imposta dalle particolarità del caso concreto, non potendosi in astratto escludere che la disabilità documentata dal candidato richieda, quale specifico ausilio necessario per assicurare la sua partecipazione effettiva alle operazioni concorsuali, la predisposizione di un’aula separata”
(circostanza, quest’ultima, che parte ricorrente non ha documentalmente comprovato);

Escluso, alla stregua delle considerazioni svolte, che la proposta istanza cautelare riveli profili di fondatezza, (conseguentemente, potendosi pretermettere, nella presente fase, la disamina dell’eccezione in rito formulata dalla difesa dell’Amministrazione in ragione dell’omessa notificazione del gravame nei confronti di taluno dei controinteressati) sì da consentire un positivo apprezzamento del fumus boni juris;

Da ultimo, ritenuto che la particolarità della controversia integri idoneo fondamento giustificativo, ai fini della compensazione fra le parti delle spese della presente fase cautelare;

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