TAR Ancona, sez. I, sentenza 2014-02-06, n. 201400186

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2014-02-06, n. 201400186
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 201400186
Data del deposito : 6 febbraio 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00267/2013 REG.RIC.

N. 00186/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00267/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 267 del 2013, proposto da:
G. A. G., rappresentato e difeso dagli avv. L B, G P, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R. Marche in Ancona, via della Loggia, 24;

contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria in Ancona, piazza Cavour, 29;

nei confronti di

28° Reggimento “Pavia” di Pesaro;

per l'annullamento

del provvedimento di collocamento in congedo illimitato per fine ferma

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il Primo Referendario F A nell'udienza pubblica del giorno 23 gennaio 2014 e uditi per le parti i difensori, come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con il ricorso in epigrafe, il ricorrente ha impugnato il provvedimento con il quale lo stesso è stato collocato in congedo illimitato per fine ferma.

Per resistere al ricorso, si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa, che, con memoria e documenti, ne ha domandato il rigetto, vinte le spese.

Con ordinanza cautelare n° 230/2013 del 21 giugno 2013, è stata fissata udienza pubblica per la trattazione di merito del ricorso.

Alla pubblica udienza del 23 gennaio 2014, sentiti i difensori delle parti, come da verbale, il ricorso è stato trattenuto per essere deciso.

DIRITTO

Il ricorso dev’essere accolto nei sensi in appresso precisati.

La vicenda di cui si controverte trae origine da un infortunio occorso all’odierno ricorrente, in seguito al quale il ricorrente medesimo è stato sottoposto ad intervento chirurgico.

In data 4 settembre 2012, il Dipartimento militare di medicina legale di Chieti ha dichiarato il ricorrente -OMISSIS-, infermità non dipendente da causa di servizio.

Nei confronti del ricorrente, è stato, quindi, emesso foglio di proposta a rassegna -OMISSIS-

Con comunicazione di avvio del procedimento in data 12 settembre 2012, al ricorrente è stato comunicato l’inizio del procedimento di proscioglimento dalla ferma contratta -OMISSIS-.

Il procedimento si è concluso con l’impugnato provvedimento di collocamento in congedo illimitato per fine ferma.

Ciò premesso, si appalesano fondate le dedotte doglianze di carenza motivazionale, considerato che, essendo stato instaurato nei confronti del ricorrente il procedimento di proscioglimento dalla ferma contratta -OMISSIS-, dall’impugnato provvedimento non sono evincibili le ragioni per le quali tale procedimento si sia concluso con un provvedimento di fine ferma per scadenza del periodo di ferma, piuttosto che con un provvedimento di proscioglimento dalla ferma -OMISSIS-, secondo quanto dichiarato dai competenti organi militari medico-legali.

Per tali ragioni, il ricorso dev’essere accolto nei sensi precisati.

Le spese processuali possono essere compensate, per ragioni equitative.

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