TAR Napoli, sez. V, sentenza 2024-06-04, n. 202403557

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. V, sentenza 2024-06-04, n. 202403557
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202403557
Data del deposito : 4 giugno 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/06/2024

N. 03557/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00639/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 639 del 2022, proposto da
A S, rappresentata e difesa dall'avvocato A G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione, in Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;

per l'ottemperanza

al giudicato formatosi in ordine alla sentenza n°1906/2017 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Sezione Lavoro (G.L. Dott.ssa A S), pronunciata all'udienza del 04.07.2017 nel giudizio R.G. n°9775/2011, proposto dalla Prof.ssa Semola Annelisa nei confronti del Ministero dell'Istruzione, depositata in Cancelleria il 04.07.2017, munita di formula esecutiva il 01.08.2017, notificata il 16.11.2017 e passata in giudicato.


Visti il ricorso e i relativi allegati nonché l’atto di reclamo depositato in atti;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione;

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2024 il dott. F M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.- Con il reclamo in esame, proposto ex art. 117 comma 4 c.p.a., la ricorrente ha riferito che l’intestato Tribunale, con la sentenza n. 3391/2022 del 18.05.2022, aveva ordinato al Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca di dare integrale esecuzione a quanto disposto con la sentenza n. 1906/2017, pronunciata dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - Sezione Lavoro all'udienza del 04.07.2017 nel giudizio R.G. n°9775/2011, nominando, per il caso di eventuale, ulteriore inottemperanza, il Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato di Napoli affinché provvedesse quale commissario ad acta, con facoltà di delega, agli adempimenti del caso.

Ha dedotto ancora che l’ottemperanda dentenza n. 1906/2017 aveva dichiarato il diritto della ricorrente al trattamento stipendiale che avrebbe percepito qualora fosse stata inquadrata a tempo indeterminato, tenuto conto delle fasce stipendiali previste dalla normativa contrattuale di comparto, così condannando il Ministero convenuto al pagamento delle differenze retributive, da determinarsi sulla base di una anzianità di servizio calcolata a partire dalla prima assunzione e cumulando tra loro i diversi periodi lavorati, oltre interessi legali dalla debenza al soddisfo.

Tuttavia, il Commissario ad acta, com’era dato evincere dalla documentazione depositata (il Decreto di progressione di carriera Prot. 0005848/U del 05/08/2022 e il Decreto di liquidazione Prot. 0005849/U del 05/08/2022 del D.S.), avrebbe, a suo dire, errato nell'interpretare il mandato conferitogli, atteso che l’ottemperanda sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere non aveva né limitato – come erroneamente ritenuto dal Commissario ad acta - i propri effetti al servizio pre-ruolo prestato dalla ricorrente, estendendoli anche ai periodi successivi all’immissione in ruolo, né dichiarato la prescrizione rispetto ai crediti maturati dalla docente, né, infine, limitato in alcun modo la condanna del Ministero, riconoscendo per contro il suo diritto al pagamento delle differenze retributive con decorrenza dalla data di prima assunzione (01.09.2003) e senza limitazione alcuna. Pertanto, la ricorrente aveva diritto al riconoscimento della seconda fascia stipendiale (3-8 anni) a partire dalla maturazione del 3° anno di servizio, vale a dire dal 13.07.2007 (data di maturazione di 1095 giorni di servizio effettivo, pari a tre anni), alla terza fascia stipendiale (9-14 anni) a partire dal 13.07.2013, alla quarta fascia stipendiale (15-20 anni) a partire dal 13.07.2019.

Per contro, nel Decreto di progressione di carriera Prot. 0005848/U del 05/08/2022, la seconda fascia stipendiale era stata riconosciuta dal 05.08.2007 e non era stata eseguita alcuna ricostruzione per la decorrenza delle successive fasce stipendiali. Nel Decreto di liquidazione Prot. 0005849/U del 05/08/2022, poi, non era stata seguita la dovuta progressione economica, in quanto la stessa era stata arrestata al 31.08.2011, con il riconoscimento delle differenze retributive sino a tale data in ragione della maturazione della sola prima posizione stipendiale e senza i ratei di tredicesima mensilità e gli interessi come da sentenza.

La ricorrente ha, quindi, concluso domandando l’annullamento degli atti del commissario ad acta, del Decreto di progressione di carriera Prot. 0005848/U del 05/08/2022 e del conseguente Decreto di liquidazione Prot. 0005849/U del 05/08/2022, insistendo per la corretta esecuzione della Sentenza n. 1906/2017, pronunciata dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - Sezione Lavoro, se del caso con la nomina di un altro commissario.

Il resistente Ministero, con memoria depositata il 11.4.2024, ha contestato la fondatezza del reclamo.

Alla camera di consiglio del 7 maggio 2024 il reclamo è stato trattenuto in decisione.

2.- Il reclamo è infondato e, pertanto, dev’essere respinto.

3.- In primo luogo, osserva il Collegio che, come precisato dalla resistente amministrazione con la depositata relazione illustrativa, alla ricorrente, dipendente a tempo determinato, è stata riconosciuta, ai fini della retribuzione dei servizi resi a termine, la medesima retribuzione che avrebbe percepito un dipendente a tempo indeterminato con la medesima anzianità.

Per calcolare il raggiungimento del servizio richiesto ai fini dell'attribuzione della fascia retributiva superiore, così da ottemperare alla sentenza del Tribunale ordinario, è stato correttamente considerato soltanto il servizio effettivo reso dal dipendente a termine, escludendo la previsione di cui all'art 489 d.lvo 297/94, la cui applicazione falserebbe la comparazione (cfr., tra le altre, Cass., Sez. L -, Sentenza n. 31149 del 28/11/2019), servizio sommato anche se non continuativo (cfr.: Cassazione civile, sez. lav., 27/03/2023, n. 8672).

2.- In secondo luogo, non coglie nel segno l’ulteriore doglianza articolata dalla ricorrente che ha contestato i provvedimenti attuativi del giudicato in quanto non avrebbero liquidato in suo favore anche le differenze retributive maturate successivamente alla data di proposizione della domanda giudiziale (31.8.2011), sebbene l’ottemperanda sentenza non avesse posto alcuna limitazione temporale alla condanna comminata in danno dell’amministrazione resistente.

Si premetta che, in sede di esecuzione del giudicato, non è consentito al Giudice Amministrativo di integrare il comando giudiziale contenuto nelle sentenze dei giudici appartenenti ad altro plesso. In questo caso, il G.A. deve provvedere a garantire la semplice esecuzione del comando contenuto nelle stesse, attraverso una conseguente attività ermeneutica della decisione in contestazione che si deve svolgere attraverso: a) l'interpretazione del giudicato al fine di individuare il comportamento doveroso per la P.A. in sede di esecuzione;
b) l'accertamento del comportamento in effetti tenuto dalla medesima Amministrazione;
c) la valutazione della conformità del comportamento tenuto dall'Amministrazione rispetto a quello imposto dal giudicato (cfr. Cass., sez. un., 16 febbraio 2017 n. 4092;
Cons. St., ad. plen., 6 aprile 2017 n. 1).

In ossequio a tali consolidati principi, il Collegio osserva come la tesi della ricorrente non solo non sia avvalorata dal tenore del dictum giudiziale, ma confligga anche con i principi che regolano la portata del giudicato allorquando quest’ultimo si formi con riguardo ad un rapporto di durata.

Al riguardo, valga rimarcare che:

la pronuncia giurisdizionale di condanna del convenuto a un fare o un dare, anche se riferibile – come nella specie - a rapporti cosiddetti "di durata", produce, di norma, i suoi effetti per le prestazioni anteriori al periodo di presentazione della domanda e non per quelle relative al periodo successivo;
pertanto, pur non potendosi escludere, in teoria, che una pronuncia giurisdizionale, emanata in conformità della domanda proposta dalla parte quando ciò sia ammesso dall'ordinamento, possa statuire per l'avvenire, occorre tuttavia che una siffatta statuizione sia resa palese, in modo esplicito, dalle espressioni contenute nel dispositivo (Cassazione civile - sez. lav., 19/08/2020, n. 17314);

la condanna in futuro non assurge al rango di figura generale, ammissibile al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, presupponendo tale speciale azione di condanna una nozione allargata di interesse ad agire nonché l’espressa statuizione nella sentenza (cfr. T.A.R. Liguria, sez. I, 23 ottobre 2019, n. 818;
T.A.R. Liguria, sez. II, 16 giugno 2014, n. 938).

Quanto sopra detto, in definitiva, consente di affermare che correttamente l’amministrazione, in assenza di una specifica previsione nell’ambito dell’ottemperanda sentenza e non potendo – come detto - la stessa desumersi in via interpretativa, ha correttamente arrestato l’attività liquidatoria alle differenze retributive spettanti alla ricorrente al momento della presentazione della domanda.

Conclusivamente, il reclamo dev’essere respinto, potendo le spese di fase essere interamente compensate in ragione del carattere sensibile degli interessi coinvolti.

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