TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 2019-02-25, n. 201900121
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Testo completo
Pubblicato il 25/02/2019
N. 00121/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00329/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 329 del 2018, proposto da
S P, rappresentato e difeso dall'avvocato M D P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Abruzzo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata ex lege in L'Aquila, via Buccio Da Ranallo S. Domenico;
nei confronti
L R, rappresentata e difesa dagli avvocati M D N, R C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del decreto del Presidente del Consiglio Regionale n. 22/2018 del 29/05/2018 , pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Abruzzo n. 62 dell'8.06.2018, nella parte in cui è stata disposta la nomina della Dott.ssa L R nell'ambito della terna costituente il Collegio dei Revisori dei Conti della Regione Abruzzo per il quinquennio 2018-2023;
- della determinazione n. 37 del 24/07/2014 della Direzione Affari della Presidenza e Legislativi - Servizio Affari Istituzionali e Europei, nella parte in cui la dott.ssa L R è stata inserita nell'elenco dei candidati alla nomina a revisori dei conti della Regione Abruzzo;
nonchè per la condanna dell'amministrazione resistente ad attribuire tale incarico al dott. S P, nella sua qualità di primo estratto dei supplenti, in applicazione dell'art. 4 punto 8) del “Disciplinare recante i criteri e le modalità per il sorteggio pubblico per la nomina degli organi di controllo degli Enti regionali dall'Elenco regionale dei componenti gli organi di controllo degli Enti regionali formato ai sensi dell'art. 5, comma 1 ter della L.R. 24 marzo 2009, n. 4 e per la nomina dei Revisori dei conti della Regione Abruzzo”, che prevede il subentro dei supplenti in ordine di estrazione in caso di impedimento o rinuncia da parte dei componenti effettivi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Abruzzo e di L R;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 gennaio 2019 la dott.ssa P A G D C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- S P, premette in punto di fatto: di aver presentato domanda di partecipazione alla procedura, indetta dalla Regione con avviso pubblico approvato con determinazione n. 51AL/AIE del 14.09.2017, per il quarto aggiornamento dell’elenco dei candidati alla nomina a revisore dei conti della Regione Abruzzo a cui ha fatto seguito, previa verifica del possesso di tutti i requisiti richiesti, il suo inserimento nel relativo elenco, approvato con determinazione dirigenziale n. 68 APL/AIE del 28.11.2017; successivamente, in considerazione della scadenza al 31 maggio 2018 del Collegio dei
revisori dei conti (nominato nel 2013) presso la sede del Consiglio Regionale in data 15 maggio 2018 si provvedeva al sorteggio dei nominativi dei componenti il collegio per il quinquennio 2018-2023, secondo le modalità contenute nel “Disciplinare recante i criteri e le modalità per il sorteggio pubblico per la nomina (…) dei Revisori dei conti della Regione Abruzzo”; all’esito del sorteggio erano estratti D V M, D F A e R L; subito dopo si è provveduto con le medesime modalità anche alla estrazione della terna supplente ed il primo supplente estratto è stato il dott. P.
Tanto premesso, il dott, P impugna il decreto del Presidente del Consiglio Regionale n.
22/2018 del 29 maggio 2018, limitatamente alla nomina della dott.ssa L R quale componente effettivo del Collegio dei Revisori dei Conti della Regione Abruzzo per il quinquennio 2018-2023, sia l’atto ad esso presupposto (determinazione della Direzione Affari della Presidenza e Legislativi – Servizio Affari Istituzionali ed Europei n. 37 del 24.07.2014), deducendo l’illegittimità della nomina della dott.ssa R, per non essere la stessa in possesso del requisito di cinque anni di esperienza professionale, avendo la stessa annoverato nel quinquiennio l’esperienza svolta presso l’A.R.T.A.
Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:
I) violazione /falsa applicazione dell’art.25, comma 2, della l.r. 28.12.2012 n. 68, nonché violazione dell’avviso allegato alla determinazione n. 18/2014 del servizio affari istituzionali ed europei;
II) eccesso di potere per difetto di istruttoria.
2.- Per resistere al ricorso si sono costituite in giudizio la Regione Abruzzo e la controinteressata L R, le quali eccepiscono: l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione; il difetto di interesse. Deduce comunque l’infondatezza del ricorso nel merito.
3.- Alla pubblica udienza del 9 gennaio 2019 la causa è stata riservata per la decisione.
4.- Oggetto di impugnativa è il provvedimento di nomina della controinteressata quale componente effettivo del