TAR Roma, sez. IV, sentenza 2024-07-26, n. 202415273

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. IV, sentenza 2024-07-26, n. 202415273
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202415273
Data del deposito : 26 luglio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/07/2024

N. 15273/2024 REG.PROV.COLL.

N. 11328/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 11328 del 2023, proposto da
M A, G A, A A, F A, P A, I A, M B, S B, G B, M C, G C, M C, M C, C C, T C, M C D M, V C, Andrea D’Aleo, Agostino D’Arco, L D, G D, R D S, G D S, A D G, D D M, A D S, R D C, D D M, G D, C D B, V D F, M D F, A N D G, W D G, F D L, A D N, A D R, E D, Gluca Epifani, Gerardo Falcone, Massimiliano Farinelli, Mauro Ferrara, Federico Fiore, Roberto Forlini, Marco Franceschini, Daniele Furcas, Michele Fusco, Gni Giacco, Giacomo Gilberto, Massimiliano Giugliano, Daniele Giusti, Roberto Iannuzzi, Luigi Iasevoli, Antonio Lanatà, Claudio Leone, Donato Liccione, Luca Lipparelli, Anna Maria Loffredo, Carmine Lombardi, Giovanni Lotti, Luigi Luciani, Gfranco Maffucci, Angelo Maggiore, Vincenzo Geraldo Giovanni Magro, Vincenzo Malafronte, Davide Mancini, Carmelo Mannella, Massimo Marrocco, Luca Martellini, Andrea Martella, Marco Matola, Biagio Merenda, Giovanni Miceli, Giovanni Nanni, Francescantonio Paladino, Tommaso Palumbo, Marco Parisse, Pierfrancesco Pati, Berardo Petrella, Costantino Pigliacelli, Andrea Pinto, Luca Pisaturo, Massimo Pistolesi, Michele Plantamura, Giuseppe Quacquarelli, Luigi Quaranta, Benedetto Robbio, Albino Romano, Daniele Romani, Francesco Rossi, Nicola Rubini, Francesco Santacroce, Marco Santoni, Paolo Saracini, Andrea Sarcina, Emanuele Scagnoli, Domenico Scanzano, Natale Massimiliano Sergi, Tommaso Stano, Angelo Stea, Francesco Stendardo, Antonio Strazioso, Michelangelo Suozzi, Gabriele Tanzi, Roberto Tomao, Daniele Torrati, Angelo Tortoriello, Antonio Totaro, Salvatore Ucciardello, Alessandro Vaccarella, Mario Vigorosi, Matteo Villani, Roberto Virdis, Giuseppe Michele Zollino, Andrea Zilli, rappresentati e difesi dall’avvocato Antonio Iona, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, largo Somalia n. 30/C;

contro

- Ministero dell’Economia e delle Finanze;
- Guardia di Finanza Comando Generale;
in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l’accertamento

- del diritto alla rivalutazione in termini economici dei compensi spettanti per le prestazioni lavorative eccedenti il normale orario di servizio, con conseguente diritto a percepire le differenze retributive maturate negli ultimi 5 anni.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze e della Guardia di Finanza Comando Generale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 luglio 2024 il dott. G B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Il ricorso all’odierno esame, proposto da militari appartenenti al Corpo della Guardia di finanza, ha ad oggetto una domanda - proposta in sede di giurisdizione esclusiva (art. 133, comma 1, lett. i, c.p.a.) - volta all’accertamento del diritto alla riparametrazione e al ricalcolo della retribuzione per lavoro straordinario previa inclusione nella base di computo dell’indennità pensionabile e alla conseguente condanna delle “ amministrazioni resistenti ad operare una rivalutazione delle ore di straordinario dagli stessi prestate negli ultimi 5 anni e a corrispondere loro le differenze retributive sinora maturate ”.

A fondamento della pretesa hanno articolato i seguenti motivi di ricorso:

I) Violazione degli articoli 2108 c.c., 5 del D.P.R. n. 692/1923, 43 legge n. 121/81 e 6 del D.P.R. n. 69/1984.

I ricorrenti sostengono che “ l’attuale criterio di determinazione del compenso dovuto per le ore di lavoro straordinario si pone in aperta contraddizione con la previsione contenuta nel citato art. 43, c. 14, legge 121/1981, tuttora in vigore, secondo cui <Le indennità per la presenza e per i servizi fuori sede nonché il compenso per il lavoro straordinario vanno determinati in misura proporzionale alla retribuzione mensile> ”.

II) Illegittimità costituzionale dell’art. 43 del D.P.R. n. 164/2002, e di tutte le successive disposizioni che a tale articolo fanno riferimento ai fini della determinazione della misura di retribuzione del lavoro straordinario, per violazione degli artt. 3, 36, 97, 117 Cost. e 4 della Carta Sociale Europea.

I ricorrenti lamentano che “ non possa trovare giustificazione alcuna, anche alla luce dei principi sanciti dagli artt. 38 e 97 della Costituzione, l’attuale sistema di retribuzione degli straordinari previsto per i lavoratori appartenenti al comparto sicurezza rispetto a tutti gli altri dipendenti pubblici … Appare dunque irragionevole e gravemente discriminatoria la diversità di trattamento con cui viene attualmente determinata la maggiorazione spettante per le ore di lavoro straordinario degli appartenenti alle forze di polizia rispetto agli altri pubblici dipendenti ”.

Soggiungono che la previsione, da parte del d.p.r. n. 164/2002, di un compenso orario inferiore a quello previsto per un’ora di lavoro ordinario si pone in contrasto anche con quanto stabilito dall’art. 4 della Carta Sociale Europea, che riconoscere il diritto dei lavoratori ad un tasso retributivo maggiorato per le ore di lavoro straordinario.

Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni intimate eccependo l’inammissibilità del ricorso:

- “ in quanto è stato proposto un ricorso collettivo generico ed a fattor comune per tutti gli esponenti, affermando di aver diritto al ricalcolo del lavoro straordinario prestato nell’ultimo quinquennio, limitandosi a dedurre, a sostegno della loro pretesa, di aver prestato attività lavorativa oltre il normale orario d’obbligo e senza minimamente specificare a quale tipologia di servizi siano stati effettivamente addetti, a quanto ammontino dette ore di straordinario e con quale periodicità e durata ”;

- “ per il difetto di legittimazione attiva in capo ai singoli ricorrenti, in quanto le richieste fanno riferimento a tematiche di trattamento economico del personale oggetto di provvedimenti normativi (dd.P.R.) di recepimento degli esiti delle citate procedure di contrattazione/concertazione ”.

Nel merito, la difesa erariale ha dedotto l’infondatezza delle censure articolate col ricorso alla luce della giurisprudenza amministrativa in materia.

Previa conversione del rito da camerale (con cui il ricorso è stato incardinato) in ordinario, la causa è stata trattenuta per la decisione all’udienza pubblica del 10 luglio 2024.

I ricorrenti hanno adito questo Tribunale per ottenere l’accertamento del diritto alla riparametrazione e al ricalcolo della retribuzione per lavoro straordinario prestato lamentando, in particolare, che l’indennità pensionabile, data la sua natura retributiva, avrebbe dovuto essere considerata nel calcolo della retribuzione per straordinario e ciò in applicazione dell’art. 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121, norma che, dopo aver individuato le componenti del trattamento economico del personale della Guardia di Finanza (comma 3, secondo cui "[i] l trattamento economico del personale che espleta funzioni di polizia è costituito dallo stipendio del livello retributivo e da una indennità pensionabile, determinata in base alle funzioni attribuite, ai contenuti di professionalità richiesti, nonché alla responsabilità e al rischio connessi al servizio "), stabilisce che il compenso per il lavoro straordinario deve essere determinato " in misura proporzionale alla retribuzione mensile " (comma 14).

Tanto premesso, il Collegio osserva quanto segue.

L’infondatezza nel merito del ricorso (in adesione a un consolidato indirizzo giurisprudenziale: ex plurimis , T.A.R. Valle d’Aosta sez. I - Aosta, 13/03/2023, n. 15;
T.A.R. Umbria sez. I - Perugia, 28/05/2024, n. 391;
T.A.R. Liguria sez. I - Genova, 14/05/2024, n. 349;
T.A.R. Emilia-Romagna sez. I - Parma, 17/04/2024, n. 89;
TAR Campania - Salerno, Sez. III, 09/02/2024 n. 406;
T.A.R. Piemonte sez. III - Torino, 14/05/2024, n. 511) consente di prescindere dalle eccezioni processuali sollevate dalla difesa erariale.

In primo luogo va evidenziato che i ricorrenti hanno omesso di allegare specificamente (neppure tramite il mero richiamo alla documentazione prodotta) - né tantomeno provato - i fatti costitutivi dei diritti dedotti in giudizio.

Infatti, nel ricorso non vi è traccia degli specifici elementi che connotano la posizione di ciascuno dei ricorrenti: non sono indicati il ruolo e la qualifica di ognuno, le ore di lavoro straordinario effettuate, l’ammontare del compenso percepito a titolo di lavoro straordinario, l’ammontare della retribuzione ordinaria percepita, l’importo dell’indennità pensionabile che si sarebbe dovuta computare nella retribuzione-parametro, l’ammontare del conseguente credito spettante ai singoli ricorrenti.

E’ agevole rilevare che, in mancanza degli elementi suddetti - che era onere dei ricorrenti allegare specificamente e provare - non è possibile in alcun modo determinare il quantum della pretesa creditoria fatta valere.

In secondo luogo, anche prescindendo dalle anzidette considerazioni, va osservato che le censure poste a fondamento del ricorso presuppongono la perdurante vigenza dell’art. 43, comma 14, legge n. 121/1981, nella parte in cui stabilisce una correlazione tra l’importo del compenso per il lavoro straordinario e la retribuzione mensile ordinaria (che il comma 3 della medesima disposizione definisce includendovi anche l’indennità mensile pensionabile).

Tuttavia, come già rilevato dalla giurisprudenza amministrativa (cft. Cons. St., sez. IV, 30 gennaio 1998, n. 136, pronuncia menzionata dalle Amministrazioni resistenti), detta disposizione deve ritenersi tacitamente abrogata a seguito dell’entrata in vigore della successiva disciplina organica in materia di concertazione (d.lgs. n. 195/1995 recante l’attuazione della delega di cui all’art. 2 della legge n. 216/1992 in materia di procedure per la disciplina dei contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate).

In particolare, la disciplina invocata dai ricorrenti quale parametro di legittimità non può più ritenersi vigente in quanto abrogata tacitamente per regolazione dell’intera materia ( ex art. 14 disp. prel. cod. civ., ultima parte) e, comunque, in virtù dell’espressa previsione (ancorché riferita, genericamente, a tutte le disposizioni incompatibili) di cui all’art. 9, d.lgs. n. 195/1995 (il quale stabilisce che " sono abrogate le norme riguardanti le Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e quelle riguardanti le Forze armate in contrasto con le disposizioni del presente decreto "), come del resto rilevato anche dalla più recente giurisprudenza amministrativa di primo grado prima menzionata (cft., ex plurimis , T.A.R. Liguria sez. I - Genova, 14/05/2024, n. 349: “ In altri termini, l’introduzione della concertazione ha devoluto a tale sede la determinazione del trattamento economico (incluso il compenso per il lavoro straordinario) del personale delle forze di polizia a ordinamento militare (tra cui la Guardia di Finanza), con la conseguenza che non possono ritenersi più vigenti le precedenti disposizioni che regolavano detta materia allorquando la concertazione non esisteva ”).

Con il secondo motivo di ricorso i ricorrenti deducono la “ illegittimità costituzionale dell’art. 43 del D.P.R. n. 164/2002 [che ha comportato il definitivo abbandono del meccanismo parametrico per la retribuzione del lavoro straordinario e la sua sostituzione con un sistema di indennità forfettarie in misura fissa sganciate dalla base di computo della retribuzione ordinaria] e di tutte le successive disposizioni che a tale articolo fanno riferimento ai fini della determinazione della misura di retribuzione del lavoro straordinario ” per contrasto:

- con l’art. 3 Cost., sussistendo una disparità di trattamento tra “ l’attuale sistema di retribuzione degli straordinari previsto per i lavoratori appartenenti al comparto sicurezza ”, per i quali le ore di lavoro straordinario sono remunerate in via forfettaria , “ rispetto a tutti gli altri dipendenti pubblici ”, per i quali il lavoro straordinario sarebbe retribuito parametricamente alla retribuzione ordinaria;

- con l’art. 4 della Carta sociale europea, nella parte in cui prevede che “ le Parti s’impegnano … a riconoscere il diritto dei lavoratori ad un tasso retributivo maggiorato per le ore di lavoro straordinario ad eccezione di alcuni casi particolari ”.

La censura è priva di pregio ove si consideri che:

- in disparte l’estrema genericità della censura (mancando, in aggiunta alle ricadute delle sopra indicate carenze assertive, anche l’esatta individuazione di un tertium comparationis , non essendo specificato se il riferimento sia al personale contrattualizzato o a quello in regime di diritto pubblico), come già rilevato dalla Sezione (T.A.R. Lazio sez. IV – Roma, 02/05/2024, n. 8726), “ la ragionevolezza (art. 3 Cost.) del trattamento previsto per il lavoro straordinario deve scrutinarsi alla luce dei referenti costituzionali (artt. 54, 97 e 98 Cost.) propri del pubblico impiego e, in particolare, dei rapporti in regime di diritto pubblico (art. 3, d.lgs. 165 del 2001), la cui disciplina è permeata dalla dimensione autoritativa del rapporto di servizio. In questo contesto, la dimensione dell’interesse pubblico prevale sulle logiche strettamente economicistiche (che connotano, invece, l’impiego privato) e legittima la remunerazione delle ore di straordinario in via forfettaria. A difettare, del resto, è la stessa logica sottesa all’aumento di retribuzione previsto dall’art. 2108 c.c.: mentre nell’impiego privato vi è un soggetto che si “appropria” delle maggiori utilità derivanti dal lavoro straordinario, ed è quindi coerente che il lavoratore partecipi dei relativi vantaggi, nell’ambito dell’impiego pubblico nessuno si appropria uti singulus del risultato prodotto dallo sforzo addizionale del dipendente pubblico, che è rivolto invece a vantaggio della collettività ”;

- l’art. 4 della Carta sociale europea - le cui disposizioni “ non hanno efficacia diretta nell’ordinamento interno degli Stati contraenti, ma si concretano in impegni giuridici di carattere internazionale nei rapporti fra gli Stati medesimi, ai quali, perciò, è demandata l’attuazione dei principi e dei diritti in essa contemplati, con ampia discrezionalità quanto ai modi, ai tempi e ai mezzi ” (Cassazione civile sez. lav., 25/01/2011, n. 1717) - fa espressamente salvi “ casi particolari ” nei quali gli Stati contraenti possono negare il diritto alla maggiorazione, i quali ben possono ritenersi sussistenti nel caso di specie alla luce delle anzidette specificità dei rapporti di lavoro in regime di diritto pubblico.

In conclusione, l’infondatezza dei motivi di ricorso determina il rigetto del ricorso.

Le spese, nella misura liquidata in dispositivo, seguono la soccombenza.

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