TAR Roma, sez. IV, sentenza 2024-07-26, n. 202415273

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. IV, sentenza 2024-07-26, n. 202415273
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202415273
Data del deposito : 26 luglio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/07/2024

N. 15273/2024 REG.PROV.COLL.

N. 11328/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 11328 del 2023, proposto da
M A, G A, A A, F A, P A, I A, M B, S B, G B, M C, G C, M C, M C, C C, T C, M C D M, V C, Andrea D’Aleo, Agostino D’Arco, L D, G D, R D S, G D S, A D G, D D M, A D S, R D C, D D M, G D, C D B, V D F, M D F, A N D G, W D G, F D L, A D N, A D R, E D, Gluca Epifani, Gerardo Falcone, Massimiliano Farinelli, Mauro Ferrara, Federico Fiore, Roberto Forlini, Marco Franceschini, Daniele Furcas, Michele Fusco, Gni Giacco, Giacomo Gilberto, Massimiliano Giugliano, Daniele Giusti, Roberto Iannuzzi, Luigi Iasevoli, Antonio Lanatà, Claudio Leone, Donato Liccione, Luca Lipparelli, Anna Maria Loffredo, Carmine Lombardi, Giovanni Lotti, Luigi Luciani, Gfranco Maffucci, Angelo Maggiore, Vincenzo Geraldo Giovanni Magro, Vincenzo Malafronte, Davide Mancini, Carmelo Mannella, Massimo Marrocco, Luca Martellini, Andrea Martella, Marco Matola, Biagio Merenda, Giovanni Miceli, Giovanni Nanni, Francescantonio Paladino, Tommaso Palumbo, Marco Parisse, Pierfrancesco Pati, Berardo Petrella, Costantino Pigliacelli, Andrea Pinto, Luca Pisaturo, Massimo Pistolesi, Michele Plantamura, Giuseppe Quacquarelli, Luigi Quaranta, Benedetto Robbio, Albino Romano, Daniele Romani, Francesco Rossi, Nicola Rubini, Francesco Santacroce, Marco Santoni, Paolo Saracini, Andrea Sarcina, Emanuele Scagnoli, Domenico Scanzano, Natale Massimiliano Sergi, Tommaso Stano, Angelo Stea, Francesco Stendardo, Antonio Strazioso, Michelangelo Suozzi, Gabriele Tanzi, Roberto Tomao, Daniele Torrati, Angelo Tortoriello, Antonio Totaro, Salvatore Ucciardello, Alessandro Vaccarella, Mario Vigorosi, Matteo Villani, Roberto Virdis, Giuseppe Michele Zollino, Andrea Zilli, rappresentati e difesi dall’avvocato Antonio Iona, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, largo Somalia n. 30/C;

contro

- Ministero dell’Economia e delle Finanze;
- Guardia di Finanza Comando Generale;
in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l’accertamento

- del diritto alla rivalutazione in termini economici dei compensi spettanti per le prestazioni lavorative eccedenti il normale orario di servizio, con conseguente diritto a percepire le differenze retributive maturate negli ultimi 5 anni.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze e della Guardia di Finanza Comando Generale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 luglio 2024 il dott. G B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Il ricorso all’odierno esame, proposto da militari appartenenti al Corpo della Guardia di finanza, ha ad oggetto una domanda - proposta in sede di giurisdizione esclusiva (art. 133, comma 1, lett. i, c.p.a.) - volta all’accertamento del diritto alla riparametrazione e al ricalcolo della retribuzione per lavoro straordinario previa inclusione nella base di computo dell’indennità pensionabile e alla conseguente condanna delle “ amministrazioni resistenti ad operare una rivalutazione delle ore di straordinario dagli stessi prestate negli ultimi 5 anni e a corrispondere loro le differenze retributive sinora maturate ”.

A fondamento della pretesa hanno articolato i seguenti motivi di ricorso:

I) Violazione degli articoli 2108 c.c., 5 del D.P.R. n. 692/1923, 43 legge n. 121/81 e 6 del D.P.R. n. 69/1984.

I ricorrenti sostengono che “ l’attuale criterio di determinazione del compenso dovuto per le ore di lavoro straordinario si pone in aperta contraddizione con la previsione contenuta nel citato art. 43, c. 14, legge 121/1981, tuttora in vigore, secondo cui <Le indennità per la presenza e per i servizi fuori sede nonché il compenso per il lavoro straordinario vanno determinati in misura proporzionale alla retribuzione mensile> ”.

II) Illegittimità costituzionale dell’art. 43 del D.P.R. n. 164/2002, e di tutte le successive disposizioni che a tale articolo fanno riferimento ai fini della determinazione della misura di retribuzione del lavoro straordinario, per violazione degli artt. 3, 36, 97, 117 Cost. e 4 della Carta Sociale Europea.

I ricorrenti lamentano che “ non possa trovare giustificazione alcuna, anche alla luce dei principi sanciti dagli artt. 38 e 97 della Costituzione, l’attuale sistema di retribuzione degli straordinari previsto per i lavoratori

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