TAR Roma, sez. 5B, sentenza 2022-07-19, n. 202210226
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Pubblicato il 19/07/2022
N. 10226/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00483/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 483 del 2022, proposto da
-O-, rappresentato e difeso dagli avv.ti prof. F C e D C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio F C in Roma, via G. P. Da Palestrina 47;
contro
Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ministero dell'Economia e delle Finanze, non costituito in giudizio;
nei confronti
-O-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento, previa adozione delle opportune misure cautelari ex art. 55 c.p.a.:
a) della Delibera del Consiglio di Presidenza di Giustizia Tributaria n. 1329/2021 del 9 novembre 2021 (prot. 1225 del 10 novembre 2021 trasmessa con email del 14 novembre 2021), con la quale il Consiglio ha deliberato “ la non riconferma quadriennale del dott. -O- nell'incarico di Presidente della Commissione Tributaria Provinciale dei -O-a decorrere dal 01.12.2021 ”, incarico che a decorrere da tale data è stato assegnato al Presidente di sezione con maggiore anzianità presso detta sede;
b) della delibera n.1060/2021 del 28 settembre 2021, quale atto presupposto, con il quale la Consiglio di Presidenza di Giustizia Tributaria ha deliberato a maggioranza di convocare in audizione il Presidente della CTP di -O-dott. -O- dinnanzi al Plenum nella seduta del 19 ottobre 2021;
c) della nota prot.11839 del 21 luglio 2021 della Commissione I Status, con la quale preso atto delle osservazioni rese dal dott.-O-al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, si è determinata, pur avendo già provveduto ad esprimere parere negativo per la sua riconferma nella carica dei Presidente della Commissione di-O-, a richiedere quindici diverse tipologie di documenti afferenti all'amministrazione da parte del ricorrente della Commissione Provinciale nel quadriennio di interesse;
d) della nota del 24 febbraio 2021, prot. 257, con la quale è stata comunicata al dott. -O- la determinazione della Commissione I Status di proporre al Consiglio di Presidenza la sua non riconferma nella carica di Presidente della Commissione Provinciale di-O-;
e) della nota prot. 2979 del 21 dicembre 2021 della Commissione I Status con la quale ha chiesto delucidazioni al dott. -O-;
f) di ogni atto connesso, presupposto e conseguente;
- nonché, ai sensi dell'art 116 cpa:
- del “silenzio rigetto” serbato dal Consiglio di Presidenza di Giustizia Tributaria con riferimento all'istanza di accesso alla documentazione amministrativa ex art.22 della legge n.241/90 s.m.i inoltrata, per conto dell'odierno ricorrente, in data 22 novembre 2021 (nonché sollecitata con pec dell'1 dicembre 2021), con la quale è stato chiesto all'Amministrazione resistente di prendere visione ed estrarre copia:
i) di tutti i documenti trasmessi dalla Commissione “Status” al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria riferiti al procedimento di conferma del dott. -O-, conclusosi con delibera n°1329/2021, con particolare riferimento alla rendicontazione semestrale prodotta dalla CTP di -O-e agli atti dell'Ufficio;
ii) dei verbali della seduta del Consiglio di Presidenza del 28.09.2021 e del 9.11.2021;
essendo tutti documenti necessari all'esercizio del diritto di difesa del dott. -O- nelle competenti sedi giurisdizionali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 giugno 2022 il dott. A T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe l’odierno ricorrente impugna la delibera del 9 novembre 2021, n. 1329, conosciuta in data 14 novembre 2021, con la quale il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria ha disposto la sua “ non riconferma quadriennale (…) nell’incarico di Presidente della Commissione Tributaria Provinciale dei -O-a decorrere dal 01.12.2021 ”, oltre agli presupposti indicati nel ricorso.
Deduce il ricorrente che con nota del 21 dicembre 2020, prot. 2979, la Commissione Status chiedeva al ricorrente “ di trasmettere a questo Consiglio le motivazioni riguardanti le scelte con cui è stato distribuito il carico di lavoro nel triennio 2017-2019 ”;dai prospetti semestrali relativi all'attività svolta dai componenti della Commissione (Ris. n. 8/2015, capo IV punto 3) si sarebbe ricavato infatti che, nonostante il raggiungimento di tutti gli obiettivi previsti, “ i fascicoli sono stati assegnati in maniera totalmente disomogenea, con carichi di lavoro gravosi per alcuni componenti e quasi nulli per sé stesso e per altri membri della Commissione ”.
Con la medesima richiesta, inoltre, si invitava il ricorrente ad inviare i prospetti riepilogativi dell'attività svolta per il 1° semestre 2020, che alla data non risultavano pervenuti al Consiglio.
Con nota prot. 9 del 5 gennaio 2021, il ricorrente rispondeva alla Commissione Status facendo rilevare che:
- con riferimento alla richiesta dei prospetti dell’attività svolta dalla Commissione provinciale per il primo semestre 2020, diversamente da quanto affermato nella nota del 21 dicembre 2020, essi erano stati trasmessi con nota prot. 2021 del 4 agosto 2020;
- in relazione alla richiesta di motivazioni riguardanti le scelte con cui era stato distribuito il carico di lavoro del triennio 2017 – 2019, egli aveva provveduto alla “ assegnazione in via automatica secondo il programma fornito della SIGIT ”, chiarendo che, prima di procedere all’assegnazione periodica aveva sempre avuto cura di ottenere dalla Cancelleria le pendenze di ogni Sezione in quel momento e, nel caso vi fosse stata disomogeneità, mediante il citato programma, aveva provveduto ad escludere la Sezione più impegnata, riequilibrando in tal modo il carico di lavoro;
- il numero di fascicoli assegnato alle singole Sezioni era stato analogo, ad eccezione della sesta in cui erano confluiti quelli a carico della terza Sezione alla data in fase di stasi per mancanza di componenti;
- una volta assegnati i fascicoli alle Sezioni, “ è cura dei rispettivi Presidenti di sezione provvedere alla distribuzione delle pratiche ai singoli relatori ”, tenendo conto anche della circostanza che “ molti giudici tributari presso questo ufficio sono impegnati in particolari e gravosi servizi istituzionali e le assenze dall’udienza è sempre stata giustificata dal Consiglio ”;
- nel periodo di interesse, la Commissione Provinciale aveva subito notevoli modifiche soggettive, dovute a dimissioni dei magistrati, un decesso, pensionamenti per un numero piuttosto rilevante riportato nell’allegato 16 alla nota, circostanza che aveva quindi inciso sulla distribuzione degli affari all’interno delle singole Sezioni;
- in relazione alla “ mancata assegnazione di fascicoli a sé stesso ”, essa doveva essere ritenuta abbondantemente bilanciata dai numerosi incombenti di natura giurisdizionale che il Presidente dalla Commissione provinciale tributaria è chiamato a svolgere per disposizione legislativa, soprattutto a -O-trattandosi di Commissione che prevede a pieno organico ben 8 Sezioni (attualmente per l’effetto del congelamento solo 6);
- ai sensi dell’art.22 d.lgs. n. 472/1997, infatti, spetta al Presidente della Commissione valutare in via di urgenza la richiesta di misure cautelari ante causam , che nel triennio 2017 – 2019 era stata particolarmente importante e gravosa, inerendo a tributi evasi per somme ingenti ed in genere coinvolgendo un numero rilevante di soggetti;
- nei compiti giurisdizionali del Presidente, si annoverano, inoltre, sia le valutazioni delle numerose istanze di riunioni, i provvedimenti di autorizzazioni alla astensione, nonché gli ulteriori provvedimenti presidenziali, quali quelli di inammissibilità manifesta del ricorso ai sensi dell'art. 27 d.lgs. n. 546 del 1992;
- nel triennio inoltre, egli aveva anche provveduto ad esaminare le numerose richieste di sospensive prima dell’assegnazione e, dopo l'assegnazione, limitatamente alla prima Sezione, tutti provvedimenti che non rientravano nelle statistiche in quanto, in genere, vi si provvede in calce all'istanza per rendere più sollecita la definizione;
- in aggiunta alle descritte attività giurisdizionali, egli aveva dovuto – essendo andato deserto il relativo interpello – presiedere il collegio del gratuito patrocinio, per tutti gli anni, essendo quindi impegnato sia dall’esame preventivo delle pratiche (sempre più numerose per effetto della crisi economica), sia dalla motivazione dei rigetti delle domande all’esito della valutazione della copiosa documentazione ad esse allegata.
A conferma dell’impegno profuso nel triennio di riferimento dall’odierno ricorrente, tanto nelle sue osservazioni rese in data 5 gennaio 2021, quanto nell’autorelazione predisposta da quest’ultimo ed nella nota redatta dal Presidente della Commissione Regionale (ai sensi del capo del Regolamento per la conferma), è stato sottolineato il raggiungimento di tutti gli obiettivi relativi dello smaltimento dell’arretrato, sì da conseguire a fine 2019 il risultato che vedeva il periodo tra il deposito del ricorso e quello di sua discussione di soli due mesi.
A tale proposito nell’autorelazione del ricorrente era stato illustrato che:
“…. emerge dalle statistiche allegate, nella Commissione Provinciale Tributaria di -O-vi è stato una notevole diminuzione delle pendenze che ha assunto carattere eccezionale se non unico nella storia della Commissione. In particolare, a fatto fronte dei 1497 procedimenti pendenti al 31.12 2016, ne risultavano pendenti 989 al 31 12 2019, con una diminuzione di 508 procedimenti nel corso del triennio per una diminuzione percentuale superiore al 34 %. Tale eccezionale risultato è il frutto del lavoro dell'organizzazione e della specializzazione dei compiti nell'ambito della Commissione, della laboriosità e produttività dei giudici della sezione e della collaborazione del personale della cancelleria. La Commissione è stata ed è caratterizzata, tuttavia, da eventi che rendono arduo il mantenimento dello standard di produttività che ha caratterizzato il triennio precedente, in quanto vi sono numerose carenze di organico, e lo saranno per molti mesi ancora, come si evince dal prospetto allegato: è attualmente vacante il posto di presidente della sezione, e tre posti di giudici ”.
In quella del Presidente della Commissione Regionale si legge:
“ Il dott. -O-nelle funzioni di Presidente Capo di Commissione ha dimostrato un’ottima professionalità e una spiccata attitudine all'approfondimento delle questioni sottoposte alla Sua valutazione, considerata la Sua partecipazione, anche in qualità di relatore, a Convegni presso l'Università e presso la Suprema Corte;il servizio e le funzioni espletate ne rivelano la particolare attitudine per la corretta amministrazione della giustizia tributaria, avendo dimostrato capacità professionali ed organizzative di ottimo livello in termini di indi-pendenza, correttezza, preparazione giuridica e conoscenza delle problematiche interne all'organismo tributario;la laboriosità è di livello elevato se si considera l'ottima diminuzione percentuale dell’arretrato nel triennio 2017/2019, mantenendo alta la produttività della Commissione da lui presieduta nonostante le gravi carenze di organico ”.
Deduce, inoltre, il ricorrente che nella proposta di non conferma del 25 febbraio 2021, la Commissione ometteva di tenere in alcuna considerazione i chiarimenti resi dal ricorrente il 5 gennaio 2021, i quali, non solo non venivano in essa nemmeno menzionati, ma al rigo 1 della seconda pagina ne veniva addirittura negata la ricezione.
La Commissione nella proposta si limitava in tal modo ad affermare che:
- aveva “ proceduto alla richiesta delle informazioni di cui al punto 6 del Capo II del Regolamento e che non [erano] prevenute risposte al riguardo ”;
- era stata rilevata una “ totale disomogeneità dell'assegnazione dei fascicoli tra i giudici della commissione in tutto il periodo esaminato ”, ravvisata nell’asserita esistenza permanente di carichi di lavoro gravosi per alcuni giudici della Commissione e quasi nulli per tutti gli altri compreso il Presidente della commissione, il quale non può sottrarsi allo svolgimento dell'attività giurisdizionale nella qualità di Presidente di sezione, come invece documentato negli atti esaminati;
- le Risoluzioni annuali per l'organizzazione ed il funzionamento delle Commissioni tributarie farebbero obbligo ai Presidenti di Sezione di distribuire le controversie tra tutti i componenti del collegio, compresi i Presidenti e i Vice Presidenti, avendo cura di indicare, per tipologia e materia, i criteri di assegnazione dei fascicoli a sè stesso ed ai componenti del collegio;
- l'art. 15, comma 1, del d.lgs. n. 546/92 (citato erroneamente) assegnerebbe al Presidente della Commissione Tributaria l'esercizio della vigilanza sugli altri giudici ed in modo particolare sui Presidenti di Sezione che devono assicurare l'omogenea assegnazione dei fascicoli, evitando carichi di lavoro gravosi per alcuni componenti e quasi nulli per altri;
- che la capacità organizzativa dei presidenti deve essere valutata “ non solo con riferimento all'eventuale raggiungimento di obiettivi di smaltimento del carico di lavoro, ma anche con riguardo alla vigilanza che gli stessi esercitano sull'attività di gestione e programmazione dei Presidenti di sezione, al fine di evitare squilibri ripetuti nell'assegnazione dei fascicoli tra i componenti dei collegi e/o carichi di lavoro gravosi per alcuni e quasi nulli per altri, compreso il Presidente della Commissione ”;
- ai Presidenti delle Commissioni tributarie (v. decreti annuali di formazione dei calendari delle udienze e di composizione dei collegi giudicanti) spetta l'assegnazione di almeno 1 ricorso al mese (1/2 del carico del Presidente di Sezione);
- la vigilanza in generale e quella sull'attività dei Presidenti di sezione, in particolare, danno la cifra della capacità/incapacità organizzativa, di programmazione e di gestione dell'Ufficio da parte di Presidenti di Commissione.
Nel rispetto delle tempistiche previste dal Regolamento e senza aver potuto accedere alla documentazione richiesta, il ricorrente presentava osservazioni alla proposta di “non conferma” elaborata dalla Commissione Status, nella quale venivano evidenziati i vizi procedimentali derivanti da:
a) il non essergli stato concesso accesso nel termine previsto dal Regolamento (10 giorni dalla richiesta), impedendo in tal modo un contraddittorio pieno sulle contestazioni sollevate;
b) il non aver la Commissione tenuto in alcuna considerazione i chiarimenti resi il 5 gennaio 2021, addirittura negando nelle premesse che essi fossero stati ricevuti;
c) la mancata corrispondenza tra la contestazione oggetto della nota del 21 dicembre 2020 e la proposta di non conferma del 25 febbraio 2021, dal momento che, dalla lettura della prima emerge che in contestazione era l’asserita disomogenea assegnazione dei fascicoli ai relatori ad opera del ricorrente (con la precisazione che i carichi di lavoro sarebbero stati gravosi solo per alcuni componenti e quasi nulli per sé stesso e per altri membri della Commissione provinciale) e non il mancato esercizio della vigilanza sull’assegnazione dei medesimi fascicoli da parte dei Presidenti di sezione (in presunta violazione della previsione dell'art. 15, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992) come invece riportato nel proposto di “non conferma” del 25 febbraio 2021;
d) l’infondata affermazione secondo la quale il ricorrente sarebbe stato Presidente sia della Prima Sezione che della Quarta Sezione, carica che invece non aveva mai rivestito nel quadriennio, se non limitatamente ai tre mesi antecedenti all'assunzione della carica di Presidente della Commissione Tributaria;
e) la contraddittoria comunicazione tra quanto indicato nella nota a firma del Presidente della Commissione (con la quale è stata comunicata la proposta di “conferma”) e quanto riportato nella nota ad essa allegata (nella quale la Commissione decide per la “non conferma”);
f) l’errata assunzione che il ricorrente avesse provveduto anche all’assegnazione delle cause della sezione Quarta e non solo della Prima.
Le osservazioni presentante dal ricorrente in data 22 marzo 2021, censuravano inoltre:
- la motivazione solo “apparente” della proposta elaborata dalla Commissione Status, in quanto l'affermazione sulla disomogeneità dell'assegnazione dei fascicoli risultava generica e priva di riscontro, non essendo stato indicato quali annualità, Sezioni e soprattutto magistrati tale assegnazione avrebbe riguardato, rendendo in tal modo impossibile una adeguata difesa dell’interessato a causa della variabilità negli anni delle quantità, della qualità del contenzioso, delle vicende personali e delle modifiche soggettive che possono aver interessato i giudici (pensionamento, trasferimento, assenze per malattia o per altre ragioni d'ufficio, decesso), ossia di tutte le circostanze che possono aver condizionato l’assegnazione ai singoli giudici dai parte dei Presidenti di Sezione.
- l’omessa considerazione che l'assegnazione alle Sezioni dei fascicoli da parte del ricorrente è sempre avvenuta in modo automatico con il sistema Sigit fornito dal Ministero, avendo preventivamente valutato i loro carichi e, nel caso di non perfetta omogeneità in relazione ai ricorsi pendenti fra di esse (a causa della maggiore produttività di alcune rispetto ad altre, al numero dei giudici presenti, agli eventuali rinvii di fascicoli a causa di riunioni con altri fascicoli, cause di sospensione dei giudizi e altro ancora), provvedendo alla loro momentanea esclusione dal sistema automatico di assegnazione;
- la mancata valorizzazione della circostanza che - a mero titolo esemplificativo - per il 2020 tre Sezioni hanno avuto assegnazioni di fascicoli sostanzialmente analoghe (tra 223 e 228 affari), mentre la sesta sezione ha ricevuto un numero superiore di assegnazioni (342) a causa della soppressione della terza sezione (per mancanza di giudici sufficienti a formare i collegi);l'assegnazione di un numero di fascicoli superiori alla sezione Sesta non ha tuttavia gravato in modo particolare su di essa, poiché i fascicoli della Terza attenevano prevalentemente definizione agevolata delle liti (per i quali occorre quindi solo verificare l'avvenuta estinzione del giudizio).
- la medesima pretermissione anche in relazione al 2019, anno durante il quale (a parte la Quarta Sezione in corso di “congelamento”), sono stati assegnati alle 5 Sezioni operative un numero di fascicoli variabile tra un minimo di 213 e un massimo di 262;sicchè la differenza numerica di fascicoli tra le varie Sezioni regolarmente operative era risultata minima, mentre dall'esame delle statistiche è anche possibile evidenziare una compensazione tra i fascicoli assegnati alle Sezioni nei vari anni (il che ovviamente è conseguenza delle assegnazioni dei fascicoli effettuati in prossimità della scadenza dell'anno solare).
Quanto, invece alla ripartizione dei fascicoli assegnati ai relatori dai Presidenti di Sezione, nelle osservazioni rese il 22 marzo 2021, si tornava a far rilevare che la distribuzione dei fascicoli ai singoli relatori è compito dei Presidenti di Sezione e non sussistono norme specifiche che attribuiscono al Presidente della CTP compiti di analitica verifica delle assegnazioni dei ricorsi ai singoli relatori da parte dei Presidenti di Sezione, i quali non potrebbero essere esercitati prescindendo dall’analisi degli impegni istituzionali e di altre esigenze di singoli giudici.
L’art. 15, comma 1, d.lgs. n. 545 del 1992, infatti, configura un obbligo di vigilanza del Presidente della Commissione provinciale sui giudici della Commissione e sul loro operato, ma di certo non conferisce al medesimo Presidente la possibilità di sindacare l'assegnazione di un fascicolo a un determinato giudice, ovvero di contestare la possibilità che un giudice si assenti dall'udienza per motivi tempestivamente comunicati;fermo restando che l'eventuale esistenza di un'omessa vigilanza implica la realizzazione di un illecito eventualmente disciplinare da parte di qualche Presidente di Sezione o di qualche giudice del quale, tuttavia, non si ha avuto alcuna notizia nel corso del procedimento, né vi è stata indicazione nella proposta di non conferma redatta dalla Commissione Status.
Con memoria integrativa (datata 18 giugno 2021) delle osservazioni già rassegnate il 22 marzo 2021, il ricorrente, sulla base della documentazione ricevuta, stigmatizzava le seguenti risultanze:
i) dall'esame dei verbali era emerso che, diversamente da quanto affermato nel parere reso al Consiglio, la proposta di "non conferma" non era stata assunta "all'unanimità", ma tutt'al più "a maggioranza" posto che il relatore designato per l'istruttoria, non essendo in accordo con gli altri componenti della Commissione, si era astenuto chiedendo all'esito della seduta del 20 gennaio 2021 di essere sostituito nella sua funzione, in tal modo dimostrando come la proposta, diversamente da quanto rappresentato, fosse tutt'altro che immune da opposte valutazioni di alcuni componenti della stessa Commissione;
ii) l'originario consigliere designato per la trattazione della medesima era stato sostituito da altro componente della Commissione;
iii) dal verbale della seduta del 13 gennaio - nel corso della quale sono state prese in considerazioni le delucidazioni rese dal dott.-O-il 5 gennaio 2021 - si legge che il Relatore designato per l'istruttoria aveva ritenuto che " le motivazioni addotte alla richiesta chiarimenti possano essere accettate, atteso che gli obiettivi assegnati annualmente alla commissione di -O-sono stati raggiunti, compresa la riduzione dell'arretrato, e si possa procedere al rinnovo, se la Commissione condivide il suo parere ";
iv) nonostante la proposta del Relatore, “ dopo ampio dibattito in seno alla Commissione sulla sua proposta ", tra le sue fila era emerso il convincimento che “ la valutazione che le incombenze organizzative a carico di un PC non giustifichino l'assenza di attività giurisdizionale da parte sua, in particolare come Presidente della sezione prima, e che tale obbligo è richiamato sia dalle risoluzioni consiliari in materia, che dal Regolamento per il procedimento disciplinare nei confronti dei componenti delle Commissioni Tributarie ";
v) ne era seguito un rinvio ad altra seduta (quella del 20 gennaio 2021) in cui il Relatore aveva sostanzialmente ribadito la sua proposta di conferma, constatando sì alcune anomalie tra le rendicontazioni semestrali rese dalla Commissione di -O-e quelle presenti nel sistema SIGIT, ma ammettendo tuttavia che la distribuzione diversificata potesse essere dipesa dalla necessità di "sopperire alla carenza o assenza di componenti", riferendo, peraltro, della circostanza che vedeva il dott. D’Auria, nel periodo, essersi nominato anche componente della Commissione per il patrocinio a spese dello Stato e della Commissione feriale, senza che niente di quanto constatato avesse influenzato il raggiungimento degli obiettivi annuali da parte della Commissione.
Solo in data 21 luglio 2021, il Presidente della Commissione Status dava riscontro alla memoria integrativa dell’odierno ricorrente limitandosi a richiedere la seguente documentazione:
- verifica e motivazioni delle anomalie riscontrabili tra i dati riportati nelle rendicontazioni semestrali del periodo in esame trasmessi dalla CTP e quelle presenti al SIGIT;
- supporto documentale riferito ai motivi esposti nelle relazioni prodotte per la distribuzione diversificata tra i componenti dei collegi nel periodo di valutazione;
- documentazione attestante le richieste di non partecipazione dei giudici alle udienze e relative autorizzazioni, con riferimento agli episodi riportati nella memoria difensiva;
- composizione dei collegi feriali e delle Commissioni gratuito patrocinio nel periodo di valutazione;
- elenco dei ricorsi assegnati alla S.V. nel periodo in valutazione, come risultante agli atti della Commissione;
- elenco delle sentenze depositate dalla S.V. nel periodo in valutazione;
- rendicontazione sui casi di cambio di relatore e relativa motivazione nel periodo in valutazione, con riferimento agli episodi riportati nella memoria difensiva;
- acquisizione dei dispositivi dei procedimenti per i quali si è proceduto al cambio di relatore, con riferimento agli episodi riportati nella memoria difensiva;
- acquisizione dei decreti dei Presidenti di Sezione di assegnazione e ripartizione dei ricorsi ai singoli relatori relativi al periodo in valutazione;
- acquisizione dei decreti del Presidente della Commissione di ripartizione dei ricorsi alle sezioni relativi al periodo in valutazione elenco dei giudici ella CTP di -O-che hanno usufruito di esenzioni parziali o totali per incarichi istituzionali in altri ambiti lavorativi nel periodo in valutazione acquisizione elenco dei giudici della CTP con assenze prolungate per accertate patologie nel periodo in valutazione;
- acquisizione dei carichi di lavoro di ogni giudice tributario nel periodo in valutazione e tempi di deposito delle sentenze;
- interpelli interni svolti per applicazione in altre Sezioni nel periodo di valutazione e relativi esiti;
- copia dei ruoli di udienza del triennio 2017-2019 da cui risulti che la S.V. ha partecipato al collegio giudicate in sostituzione di componenti assenti e non sostituibili in modo predeterminato, secondo le disposizioni della risoluzione annuale relativa all’organizzazione delle sezioni.
Alla richiesta inviata il 21 luglio 2021 dalla Commissione Status, il ricorrente opponeva:
i) l’irragionevolezza e l’intempestività della pretesa avanzata dalla Commissione, quando quest’ultima ormai da mesi aveva ritenuto che l’istruttoria fosse completa e sufficiente per proporre la “non conferma” del candidato dal Consiglio di Presidenza, ossia all’organo al quale valutazione, pertanto, era stata rimessa;
ii) la reiterata omissione della formulazione di circostanziante contestazioni relative a quali anni, Sezioni della Commissione e magistrati fosse intervenuta l’iniqua distribuzione di cause (rispetto ai quali poteva tutt’al più giustificarsi un supplemento istruttorio);pretendendo invece dall’interessato tutta la documentazione afferente alla sua attività compiuta nel quadriennio;
iii) la volontà della Commissione di perseguire in modo surrettizio finalità diverse (esplorative) da quelle previste dal procedimento di conferma, con l’intento di assimilarlo ad un surrettizio procedimento “disciplinare”, privo tuttavia delle più elementari garanzie a tutela dell’interessato;prima tra queste la compiuta e circostanziata contestazione dei fatti ascritti;
iv) la non disponibilità della documentazione richiesta che, in concomitanza del periodo feriale, non era affatto di immediata reperibilità, ammesso e non concesso che fosse effettivamente necessario provvedere al suo reperimento;
v) la trasmissione alla Consiglio Provinciale della sola copia delle sentenze redatte nel quadriennio ed i provvedimenti con i quali si disciplinava la redazione delle sentenze in caso di impedimento del relatore.
A seguito della risposta del ricorrente, il Consiglio di Presidenza prendeva atto dell’audizione richiesta dal dott.-O-e pertanto, a maggioranza, disponeva la sua convocazione alla successiva seduta nel corso della quale questi oltre ad esporre, oralmente le sue difese, forniva ai componenti del Plenum un’ulteriore memoria scritta nella quale ribadiva le sue difese già articolate nelle sue precedenti difese.
Deduce il ricorrente due articolate censure nelle quali deduce:
- violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 545/1992;violazione falsa applicazione del capo I del regolamento per la procedura di conferma quadriennale del Presidente di Commissione tributaria;violazione a falsa applicazione dell’art.15 del d.lgs. n. 545/1992;violazione e falsa applicazione della risoluzione n. 5/2010;violazione e falsa applicazione della risoluzione n. 7/2010;violazione e falsa applicazione della delibera n. 1661/2018;violazione a falsa applicazione dell’art. 7 e ss. della legge n. 241 del 1990;cccesso di potere per difetto di motivazione e per sviamento;eccesso di potere per difetto di istruttoria;
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione resistente che ha depositato memorie e documentazione.
Con ordinanza n. 1350 del 2022 il Collegio ha intimato all’amministrazione l’adempimento istruttorio ex art.55 comma 12, “ ritenuto, altresì, necessario, ai fini di una compiuta cognizione del giudizio, disporre l’acquisizione in giudizio, ad opera dell’Amministrazione: i) di tutti i documenti trasmessi dalla Commissione “Status” al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria riferiti al procedimento di conferma dell’odierno ricorrente, conclusosi con delibera n. 1329/2021, con particolare riferimento alla rendicontazione semestrale prodotta dalla CTP di -O-e agli atti dell’Ufficio;ii) dei verbali della seduta del Consiglio di Presidenza del 28.09.2021 e del 9.11.2021;iii) di una compiuta nota volta a fornire dettagliata e documentata relazione riguardo alla vicenda contenziosa in questione e alle censure dedotte da parte ricorrente, nonché ogni ulteriore elemento utile per la soluzione della controversia ”.
In data 22.4.2022 l’Amministrazione ha depositato documentazione in ottemperanza alla predetta ordinanza.
Il ricorrente ha depositato atti relativi alla modalità di assegnazione dei fascicoli nonché una memoria conclusionale.
All’udienza del 10 giugno 2022 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è fondato nei sensi di cui alla motivazione.
Osserva il Collegio, preliminarmente, come il procedimento di conferma per il successivo quadriennio del Presidente della Commissione provinciale tributaria trova la sua disciplina di riferimento nelle seguenti disposizioni normative:
- ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. n. 545 del 1992: “ A ciascuna delle commissioni tributarie provinciali e regionali è preposto un presidente che presiede anche la prima sezione. L'incarico ha durata quadriennale a decorrere dalla data di esercizio effettivo delle funzioni ed è rinnovabile per una sola volta e per un uguale periodo, previa valutazione positiva da parte del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria dell'attività svolta nel primo triennio del quadriennio iniziale. Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria stabilisce con proprio regolamento il procedimento e le modalità di tale valutazione, garantendo la previa interlocuzione con l'interessato ”.
- il Regolamento per la procedura di conferma quadriennale del Presidente di Commissione tributaria prevede:
a) al capo I che:
“ Oggetto della valutazione in sede di conferma negli incarichi direttivi è la capacità organizzativa, di programmazione e di gestione dell'Ufficio. La capacità organizzativa deve essere valutata con riferimento ai risultati conseguiti nella gestione dell'Ufficio e nel coordinamento dei Giudici Tributari e alla capacità di dare efficace risoluzione ai problemi dell'Ufficio, tenuto conto della relativa dimensione e delle risorse strutturali disponibili. La verifica deve altresì riguardare la competenza tecnica, l'autorevolezza culturale e l'indipendenza da impropri condizionamenti, espresse nell'esercizio delle funzioni direttive ”;
b) al Capo V che al fine di consentire alla Commissione I Status di redigere la sua proposta da sottoporre al Plenum del Consiglio di Presidenza, la medesima Commissione acquisisce:
“ a. l'autorelazione del magistrato e i relativi documenti allegati;
b. le statistiche del lavoro svolto;
c. i provvedimenti redatti relativi al progetto tabellare o al programma organizzativo, alla destinazione dei giudici tributari, all'assegnazione degli affari, alle variazioni tabellari, ai decreti di applicazione e supplenza e qualsiasi altro provvedimento organizzativo dell'Ufficio, avuto riguardo agli esiti della loro approvazione da parte del Consiglio di Presidenza;
d. le informazioni di cui al CAPO II n. 6;
e. i fatti oggetto di eventuali procedimenti penali e disciplinari a carico del magi-strato in valutazione;
f. l'attività di formazione sia a livello centrale che decentrato seguita dal magistrato;
g. tutti i provvedimenti redatti relativi al rispetto delle pari opportunità al fin di garantire l'equilibrio fra i generi nel progetto tabellare e nell'assegnazione degli affari ”;
c) sempre al capo V, si dispone, poi, che la commissione Status del Consiglio di Presidenza entro i tre mesi antecedenti alla scadenza del quadriennio formula la proposta sulla conferma, esplicitando nella motivazione le capacità di direzione e di organizzazione dimostrate dal candidato nel periodo valutato;la proposta, nella parte dispositiva, indica se è approvata all'unanimità o maggioranza, riportando, in tale ultimo caso, il risultato numerico dei voti espressi, omessa ogni indicazione nominativa;la proposta è comunicata all'interessato, affinché entro dieci giorni dalla comunicazione lo stesso possa prendere visione ed estrarre copia degli atti del procedimento e far pervenire nei successivi dieci giorni le proprie osservazioni, ovvero chiedere l'audizione davanti al Consiglio. La proposta corredata dalla documentazione acquisita, con le eventuali osservazioni dell'interessato, è rimessa al Plenum del Consiglio di Presidenza per la delibera.
Come evidenziato, le motivazioni che hanno condotto il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria alla mancata conferma del ricorrente per ulteriori quattro anni nella carica di Presidente della Commissione Provinciale Tributaria di-O-, possono essere ricondotte a due ragioni:
- la prima, attiene all’asserita mancata vigilanza prevista dall’art.15 del dlgs 545/92 sulla presunta “disomogeneità dell’assegnazione dei fascicoli tra i giudici della commissione in tutto il periodo esaminato” nei quali sarebbero incorsi i presidenti delle sezioni ingenerando carichi di lavoro gravosi per alcuni giudici della Commissione e quasi nulli per tutti gli altri, sebbene in nessun atto del procedimento sia mai stato indicato quali siano le sezioni interessate da tale disomogeneità, quali magistrati sarebbero stati assegnatari di incarichi più gravosi a vantaggio di altri sotto impiegati;
- la seconda afferisce al carico minimo per lo svolgimento dell’attività giurisdizionali previste per i presidenti di sezioni che il dott.-O-non avrebbe rispettato.
Quanto alla prima motivazione, occorre preliminarmente rilevare che la vigilanza sulle modalità di attribuzione delle cause ai magistrati da parte dei Presidenti di Sezione, sì da giustificare interventi su di esso da parte del Presidente della Commissione, non costituisce – ai sensi del Regolamento per la procedura di conferma quadriennale del Presidente di Commissione – espresso parametro di valutazione per la conferma nell’incarico di Presidente della Commissione Provinciale. Come già rilevato, infatti, il Regolamento per la conferma del Presidente della Commissione Tributaria prevede che ad essere valutata sia “ la capacità organizzativa (…) valutata con riferimento ai risultati conseguiti nella gestione dell'Ufficio e nel coordinamento dei Giudici Tributari e alla capacità di dare efficace risoluzione ai problemi dell'Ufficio, tenuto conto della relativa dimensione e delle risorse strutturali disponibili. La verifica deve altresì riguardare la competenza tecnica, l'autorevolezza culturale e l'indipendenza da impropri condizionamenti, espresse nell'esercizio delle funzioni direttive ”.
Sotto tale profilo, dunque, ciò che viene espressamente posto in evidenza nella valutazione della conferma delle funzioni presidenziali è la capacità organizzativa generale che coinvolge una pluralità di elementi e che si sostanzia nella valutazione in merito alla corretta gestione dell’Ufficio sia sotto il profilo esterno (risultati conseguiti nella gestione;indipendenza ed autorevolezza), sia sotto il profilo interno (coordinamento dei giudici tributari;capacità di offrire efficace risoluzione ai problemi dell’Ufficio);in tale ambito, peraltro, occorre anche rilevare come risulti documentato come nel triennio in cui l’odierno ricorrente è stato Presidente della Commissione le controversie pendenti da 1497 sono state ridotte a 984 (con un abbattimento del 34%) e a fronte di 4351 controversie incardinate nel medesimo triennio ad essere decise sono state 4864.
In alcun punto del Regolamento, al contrario - ai fini della conferma della Presidenza di Commissione - è prevista una valutazione specifica del profilo distributivo dei fascicoli per singolo magistrato che – come nella fattispecie in esame – non venga ad incidere sul corretto assetto gestionale complessivo della Commissione stessa e, cioè, che non riverberi i suoi effetti sull’assetto interno od esterno dell’Ufficio.
Né, del resto, può ritenersi che il profilo “distributivo” dei fascicoli possa costituire implicito parametro di giudizio sull’operato del Presidente della Commissione, posto che egli non vi provvede (a tal proposito la delibera n. 1661/2018, al capo IV prevede che per quanto riguarda l’assegnazione e la ripartizione dei ricorsi alle Sezioni ed ai singoli relatori, trovano applicazione le Risoluzioni n. 5 del 27 aprile 2010 ed integrativa n. 7 del 20 luglio 2010, che disciplinano l’intera materia). Sotto tale profilo, dunque, non vi è dubbio che l’assegnazione dei ricorsi ai componenti del Collegio spetta al Presidente di Sezione e non al Presidente della Commissione Provinciale, il quale è tenuto alla sola distribuzione dei ricorsi tra le Sezioni;il punto 2 della delibera n. 1661/2018 infatti, tiene conto che la ripartizione dei ricorsi alle sezioni avviene da parte del Presidente della Commissione a mezzo del “ Programma per l’assegnazione automatica dei ricorsi alla sezioni ”, attualmente in uso. Così come evidenziato nella documentazione depositata in atti, il ricorrente ha dato attuazione alla previsione, utilizzando per la distribuzione dei ricorsi alla Sezioni la funzione del programma SIGIT fornito dal Ministero, in tal modo seguendo le indicazioni degli Uffici.
D’altra parte, occorre anche osservare come il disposto di cui all’art. 15, comma 1, d.lgs. n. 545/1992 - “ il presidente di ciascuna commissione tributaria esercita la vigilanza sugli altri componenti e sulla qualità e l'efficienza dei servizi di segreteria della propria commissione, al fine di segnalarne le risultanze al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze per i provvedimenti di competenza ” - non contempla la possibilità per il Presidente della Commissione di censurare la distribuzione dei ricorsi da parte dei Presidenti di Sezione, ovvero di operare in via sostitutiva, atteso che la generica vigilanza deve essere intesa quale volta alla corretta gestione della operatività della Commissione Tributaria (al fine della segnalazione, in tale fattispecie, delle risultanze al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze per i provvedimenti di competenza) e non già quale potere diretto del Presidente della Commissione sulla attribuzione dei fascicoli all’interno delle diverse Sezioni (il cui sindacato può, eventualmente, comportare un diverso potere disciplinare nei confronti del Presidente di Sezione ovvero del singolo magistrato all’interno della Sezione).
Da ultimo, occorre anche osservare come la tabella riportata nella impugnata delibera non indica i nominativi dei magistrati appartenenti alla Sezioni e non presenta alcuna spiegazione che possa
illustrare cosa rappresentino i numeri indicati e come essi siano stati computati alla luce
della reportistica semestrale inviata dalla Commissione Provinciale;Tali numeri non presentano, infatti, alcuna correlazione con i report semestrali inoltrati dalla Commissione Provinciale.
Del resto, nelle osservazioni presentante dal ricorrente in data 22 marzo 2021, si evidenziava che:
- l'affermazione sulla disomogeneità dell'assegnazione dei fascicoli risultava generica e priva di riscontro, non essendo stato indicato quali annualità, Sezioni e soprattutto magistrati tale assegnazione avrebbe riguardato, rendendo in tal modo impossibile una adeguata difesa dell’interessato a causa della variabilità negli anni delle quantità, della qualità del contenzioso, delle vicende personali e delle modifiche soggettive che possono aver interessato i giudici (pensionamento, trasferimento, assenze per malattia o per altre ragioni d'ufficio, decesso), ossia di tutte le circostanze che possono aver condizionato l’assegnazione ai singoli giudici dai parte dei Presidenti di Sezione;
- l’omessa considerazione che l'assegnazione alle Sezioni dei fascicoli da parte del ricorrente era sempre avvenuta in modo automatico con il sistema Sigit fornito dal Ministero, avendo preventivamente valutato i loro carichi e, nel caso di non perfetta omogeneità in relazione ai ricorsi pendenti fra di esse (a causa della maggiore produttività di alcune rispetto ad altre, al numero dei giudici presenti, agli eventuali rinvii di fascicoli a causa di riunioni con altri fascicoli, cause di sospensione dei giudizi e altro ancora), provvedendo alla loro momentanea esclusione dal sistema automatico di assegnazione;
- la mancata valorizzazione della circostanza che - a mero titolo esemplificativo - per il 2020 tre Sezioni avevano avuto assegnazioni di fascicoli sostanzialmente analoghe (tra 223 e 228 affari), mentre la sesta sezione ha ricevuto un numero superiore di assegnazioni (342) a causa della soppressione della terza sezione (per mancanza di giudici sufficienti a formare i collegi);l'assegnazione di un numero di fascicoli superiori alla sezione Sesta non aveva tuttavia gravato in modo particolare su di essa, poiché i fascicoli della Terza attenevano prevalentemente definizione agevolata delle liti (per i quali occorre quindi solo verificare l'avvenuta estinzione del giudizio);
- la medesima pretermissione anche in relazione al 2019, anno durante il quale (a parte la Quarta Sezione in corso di “congelamento”), erano stati assegnati alle 5 Sezioni operative un numero di fascicoli variabile tra un minimo di 213 e un massimo di 262;sicché la differenza numerica di fascicoli tra le varie Sezioni regolarmente operative era risultata minima, mentre dall'esame delle statistiche era anche possibile evidenziare una compensazione tra i fascicoli assegnati alle Sezioni nei vari anni (il che ovviamente è conseguenza delle assegnazioni dei fascicoli effettuati in prossimità della scadenza dell'anno solare).
Osserva il Collegio come tali argomentazioni – alle quali sono state aggiunte dal ricorrente anche quelle relative ai rilievi in merito alle assenze per pensionamento o temporanee dei singoli magistrati legate alle condizioni di salute ed agli impegni istituzionali degli stessi – non hanno ricevuto nello svolgimento procedimentale una adeguata motivazione, non emergendo – dalla motivazione del provvedimento – una esaustiva ricognizione in ordine alle modalità della individuazione della non corretta distribuzione degli affari tra i componenti della Commissione, dei singoli magistrati onerati o sollevati dal carico ovvero delle ragioni per le quali, nonostante i rilievi del ricorrente, si sia addivenuti alla complessiva valutazione negativa dell’operato del Presidente della Commissione.
Quanto, poi, alla contestazione afferente il carico minimo per lo svolgimento dell’attività giurisdizionali previste per i Presidenti, è sufficiente rilevare che tale prescrizione – riferita ai Presidenti di Sezione – deve essere ragionevolmente applicata ai Presidenti di Commissione Tributaria che, unitamente allo svolgimento di funzioni propriamente giurisdizionali, operano in vista di un corretto assetto organizzativo e gestorio dell’itero Ufficio.
Del resto, come evidenziato dalla documentazione depositata in atti, l’odierno ricorrente si è occupato di una serie di questioni giurisdizionali ed extra-giurisdizionali che non possono non essere valutate in sede di conferma delle funzioni presidenziali (tutela cautelare ante causam ;istanze di riunioni;provvedimenti di autorizzazioni alla astensione;provvedimenti presidenziali quali quelli diretti a dichiarare la manifesta inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 27 d.lgs. n. 546 del 1992;istanze dei difensori rivolte al Presidente);inoltre, il dott.-O-ha provveduto all’esame tutte le richieste di sospensive prima e dopo l'assegnazione del fascicolo ai singoli componenti della prima Sezione, nonché ulteriori problematiche circa la richiesta della formula esecutiva, dopo la decisione di primo grado, su sollecitazione della cancelleria, o di certificazioni circa il passaggio in giudicato di alcuni capi della sentenza;ha presieduto la Commissione gratuito patrocinio, per tutti gli anni in cui è stato presidente (l'interpello per la partecipazione allo stesso è sempre risultato vacante tra i giudici);ha svolto mensilmente incontri con i giudici per discutere le varie problematiche approfondite dal sottoscritto - previamente studiate e relazionate ai colleghi - al fine di adottare un indirizzo di commissione su alcune questioni meritevoli di particolare rilievo.
Tali attività, seppur ampiamente descritte e comprovate in sede procedimentale - oltre le sentenze personalmente redatte dal ricorrente - non risultano essere state compiutamente valutate, ponendosi l’accento sul mero dato numerico dei ricorsi assegnati e definiti dal ricorrente.
Conseguentemente e per motivi esposti, il ricorso appare fondato sotto l’assorbente profilo dell’eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione e, per l’effetto, devono essere annullati gli atti impugnati, fermo restando il potere rivalutativo del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.