TAR Roma, sez. 5B, sentenza 2022-07-19, n. 202210226

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 5B, sentenza 2022-07-19, n. 202210226
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202210226
Data del deposito : 19 luglio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/07/2022

N. 10226/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00483/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 483 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avv.ti prof. Francesco Cardarelli e Diego Campugiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco Cardarelli in Roma, via G. P. Da Palestrina 47;



contro

Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ministero dell'Economia e delle Finanze, non costituito in giudizio;



nei confronti

-OMISSIS-, non costituito in giudizio;



per l'annullamento, previa adozione delle opportune misure cautelari ex art. 55 c.p.a.:

a) della Delibera del Consiglio di Presidenza di Giustizia Tributaria n. 1329/2021 del 9 novembre 2021 (prot. 1225 del 10 novembre 2021 trasmessa con email del 14 novembre 2021), con la quale il Consiglio ha deliberato “ la non riconferma quadriennale del dott. -OMISSIS- nell'incarico di Presidente della Commissione Tributaria Provinciale dei -OMISSIS-a decorrere dal 01.12.2021 ”, incarico che a decorrere da tale data è stato assegnato al Presidente di sezione con maggiore anzianità presso detta sede;

b) della delibera n.1060/2021 del 28 settembre 2021, quale atto presupposto, con il quale la Consiglio di Presidenza di Giustizia Tributaria ha deliberato a maggioranza di convocare in audizione il Presidente della CTP di -OMISSIS-dott. -OMISSIS- dinnanzi al Plenum nella seduta del 19 ottobre 2021;

c) della nota prot.11839 del 21 luglio 2021 della Commissione I Status, con la quale preso atto delle osservazioni rese dal dott.-OMISSIS-al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, si è determinata, pur avendo già provveduto ad esprimere parere negativo per la sua riconferma nella carica dei Presidente della Commissione di-OMISSIS-, a richiedere quindici diverse tipologie di documenti afferenti all'amministrazione da parte del ricorrente della Commissione Provinciale nel quadriennio di interesse;

d) della nota del 24 febbraio 2021, prot. 257, con la quale è stata comunicata al dott. -OMISSIS- la determinazione della Commissione I Status di proporre al Consiglio di Presidenza la sua non riconferma nella carica di Presidente della Commissione Provinciale di-OMISSIS-;

e) della nota prot. 2979 del 21 dicembre 2021 della Commissione I Status con la quale ha chiesto delucidazioni al dott. -OMISSIS-;

f) di ogni atto connesso, presupposto e conseguente;

- nonché, ai sensi dell'art 116 cpa:

- del “silenzio rigetto” serbato dal Consiglio di Presidenza di Giustizia Tributaria con riferimento all'istanza di accesso alla documentazione amministrativa ex art.22 della legge n.241/90 s.m.i inoltrata, per conto dell'odierno ricorrente, in data 22 novembre 2021 (nonché sollecitata con pec dell'1 dicembre 2021), con la quale è stato chiesto all'Amministrazione resistente di prendere visione ed estrarre copia:

i) di tutti i documenti trasmessi dalla Commissione “Status” al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria riferiti al procedimento di conferma del dott. -OMISSIS-, conclusosi con delibera n°1329/2021, con particolare riferimento alla rendicontazione semestrale prodotta dalla CTP di -OMISSIS-e agli atti dell'Ufficio;

ii) dei verbali della seduta del Consiglio di Presidenza del 28.09.2021 e del 9.11.2021;

essendo tutti documenti necessari all'esercizio del diritto di difesa del dott. -OMISSIS- nelle competenti sedi giurisdizionali.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 giugno 2022 il dott. Alessandro Tomassetti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe l’odierno ricorrente impugna la delibera del 9 novembre 2021, n. 1329, conosciuta in data 14 novembre 2021, con la quale il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria ha disposto la sua “ non riconferma quadriennale (…) nell’incarico di Presidente della Commissione Tributaria Provinciale dei -OMISSIS-a decorrere dal 01.12.2021 ”, oltre agli presupposti indicati nel ricorso.

Deduce il ricorrente che con nota del 21 dicembre 2020, prot. 2979, la Commissione Status chiedeva al ricorrente “ di trasmettere a questo Consiglio le motivazioni riguardanti le scelte con cui è stato distribuito il carico di lavoro nel triennio 2017-2019 ”; dai prospetti semestrali relativi all'attività svolta dai componenti della Commissione (Ris. n. 8/2015, capo IV punto 3) si sarebbe ricavato infatti che, nonostante il raggiungimento di tutti gli obiettivi previsti, “ i fascicoli sono stati assegnati in maniera totalmente disomogenea, con carichi di lavoro gravosi per alcuni componenti e quasi nulli per sé stesso e per altri membri della Commissione ”.

Con la medesima richiesta, inoltre, si invitava il ricorrente ad inviare i prospetti riepilogativi dell'attività svolta per il 1° semestre 2020, che alla data non risultavano pervenuti al Consiglio.

Con nota prot. 9 del 5 gennaio 2021, il ricorrente rispondeva alla Commissione Status facendo rilevare che:

- con riferimento alla richiesta dei prospetti dell’attività svolta dalla Commissione provinciale per il primo semestre 2020, diversamente da quanto affermato nella nota del 21 dicembre 2020, essi erano stati trasmessi con nota prot. 2021 del 4 agosto 2020;

- in relazione alla richiesta di motivazioni riguardanti le scelte con cui era stato distribuito il carico di lavoro del triennio 2017 – 2019, egli aveva provveduto alla “ assegnazione in via automatica secondo il programma fornito della SIGIT ”, chiarendo che, prima di procedere all’assegnazione periodica aveva sempre avuto cura di ottenere dalla Cancelleria le pendenze di ogni Sezione in quel momento e, nel caso vi fosse stata disomogeneità, mediante il citato programma, aveva provveduto ad escludere la Sezione più impegnata, riequilibrando in tal modo il carico di lavoro;

- il numero di fascicoli assegnato alle singole Sezioni era stato analogo, ad eccezione della sesta in cui erano confluiti quelli a carico della terza Sezione alla data in fase di stasi per mancanza di componenti;

- una volta assegnati i fascicoli alle Sezioni, “ è cura dei rispettivi Presidenti di sezione provvedere alla distribuzione delle pratiche ai singoli relatori ”, tenendo conto anche della circostanza che “ molti giudici tributari presso questo ufficio sono impegnati in particolari e gravosi servizi istituzionali e le assenze dall’udienza è sempre stata giustificata dal Consiglio ”;

- nel periodo di interesse, la Commissione Provinciale aveva subito notevoli modifiche soggettive, dovute a dimissioni dei magistrati, un decesso, pensionamenti per un numero piuttosto rilevante riportato nell’allegato 16 alla nota, circostanza che aveva quindi inciso sulla distribuzione degli affari all’interno delle singole Sezioni;

- in relazione alla “ mancata assegnazione di fascicoli a sé stesso ”, essa doveva essere ritenuta abbondantemente bilanciata dai numerosi incombenti di natura giurisdizionale che il Presidente dalla Commissione provinciale tributaria è chiamato a svolgere per disposizione legislativa, soprattutto a -OMISSIS-trattandosi di Commissione che prevede a pieno organico ben 8 Sezioni (attualmente per l’effetto del congelamento solo 6);

- ai sensi dell’art.22 d.lgs. n. 472/1997, infatti, spetta al Presidente della Commissione valutare in via di urgenza la richiesta di misure cautelari ante causam , che nel triennio 2017 – 2019 era stata particolarmente importante e gravosa, inerendo a tributi evasi per somme ingenti ed in genere coinvolgendo un numero rilevante di soggetti;

- nei compiti giurisdizionali del Presidente, si annoverano, inoltre, sia le valutazioni delle numerose istanze di riunioni, i provvedimenti di autorizzazioni alla astensione, nonché gli ulteriori provvedimenti presidenziali, quali quelli di inammissibilità manifesta del ricorso ai sensi dell'art. 27 d.lgs. n. 546 del 1992;

- nel triennio inoltre, egli aveva anche provveduto ad esaminare le numerose richieste di sospensive prima dell’assegnazione e, dopo l'assegnazione, limitatamente alla prima Sezione, tutti provvedimenti che non rientravano nelle statistiche in quanto, in genere, vi si provvede in calce all'istanza per rendere più sollecita la definizione;

- in aggiunta alle descritte attività giurisdizionali, egli aveva dovuto – essendo andato deserto il relativo interpello – presiedere il collegio del gratuito patrocinio, per tutti gli anni, essendo quindi impegnato sia dall’esame preventivo delle pratiche (sempre più numerose per effetto della crisi economica), sia dalla motivazione dei rigetti delle domande all’esito della valutazione della copiosa documentazione ad esse allegata.

A conferma dell’impegno profuso nel triennio di riferimento dall’odierno ricorrente, tanto nelle sue osservazioni rese in data 5 gennaio 2021, quanto nell’autorelazione predisposta da quest’ultimo ed nella nota redatta dal Presidente della Commissione Regionale (ai sensi del capo del Regolamento per la conferma), è stato sottolineato il raggiungimento di tutti gli obiettivi relativi dello smaltimento dell’arretrato, sì da conseguire a fine 2019 il risultato che vedeva il periodo tra il deposito del ricorso e quello di sua discussione di soli due mesi.

A tale proposito nell’autorelazione del ricorrente era stato illustrato che:

“…. emerge dalle statistiche allegate, nella

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