TAR Perugia, sez. I, sentenza 2023-07-05, n. 202300434

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Perugia, sez. I, sentenza 2023-07-05, n. 202300434
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Perugia
Numero : 202300434
Data del deposito : 5 luglio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 05/07/2023

N. 00434/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00284/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 284 del 2023, proposto da Ini Bus di Ini Gaetano &
C. S.a.s. e Minerva Bus S.p.A. unipersonale, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentate e difese dall’avvocato A C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

il Comune di Gubbio, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato F A, con domicilio eletto presso il suo studio in Perugia, via XX Settembre n. 76, e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
la Provincia di Perugia, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Chiara Valentini, con domicilio eletto presso l’Avvocatura della Provincia di Perugia, sita in Perugia, piazza Italia n. 11, e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
i Comuni di Costacciaro, Fossato di Vico, Gualdo Tadino, Montone, Pietralunga, Sigillo e Valfabbrica, non costituiti in giudizio;

nei confronti

il Consorzio autonoleggiatori riuniti Alto Tevere (CARAT) Soc. coop., Co.Tra.Pe. Soc. coop., Sordilli Tours S.r.l., Autonoleggi Bevilacqua di B M, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dagli avvocati Alessandro Longo e Giuseppe Capanna, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Perugia, corso Vannucci n. 10, e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’annullamento

previa sospensione cautelare,

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- della determinazione n. 250 del 16.02.2023 del Comune di Gubbio, comunicata con nota prot. 9447 del 22.02.2023, avente ad oggetto “ Gara SUA A215 – Procedura aperta, telematica ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, sopra soglia eurounitaria, per l’affidamento in appalto del servizio di trasporto scolastico per i comuni dell’area interna ‘Nord-Est Umbria’. CIG 9315764BA3 – Approvazione verbali di gara e aggiudicazione definitiva ”;

- nonché di ogni atto di gara presupposto, connesso e conseguente nella parte in cui è stata ammessa la controinteressata, è stato attribuito il punteggio ed è stato aggiudicato l’incanto alla controinteressata, ivi inclusi, i verbali di gara del 16.09.2022, del 12.10.2022, del 19.10.2022 e del 21.10.2022, il bando, il disciplinare ed il capitolato speciale e relativi allegati nonché gli eventuali chiarimenti resi in sede di gara al riguardo, la nota della S.U.A. del 20.09.2022 in riscontro della nota della ricorrente prot. n. 29669 del 19.09.2022 di richiesta di esclusione, la nota della S.U.A. del 14.11.2022 in riscontro della nota della ricorrente via p.e.c. del 10.11.2022, la nota prot. n. 3994 del 23.01.2023 della S.U.A. di verifica dei requisiti, gli atti tutti di verifica dell’anomalia dell’offerta, l’eventuale contratto d’appalto sottoscritto;

oltre al risarcimento dei danni in forma specifica mediante affidamento del servizio ovvero, in subordine, per equivalente monetario;

e per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Consorzio autonoleggiatori riuniti Alto Tevere (CARAT) Soc. coop. il 26.04.2023:

- del bando di gara pubblicato dalla Provincia di Perugia, individuata come Stazione unica appaltante dal Comune di Gubbio, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea (25.07.2022) e sulla G.U.R.I. n. 86 del 25.07.2022, avente ad oggetto “ gara SUA A215 –Procedura aperta, telematica ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016, sopra soglia eurountaria, per l’affidamento in appalto del servizio di trasporto scolastico per i comuni dell’area interna ‘Nord-Est Umbria’ – CIG 9315764BA3 ” e dei relativi allegati;

- del disciplinare e del capitolato speciale descrittivo-prestazionale della medesima procedura di gara unitamente ai relativi allegati;

- dell’appendice al capitolato speciale descrittivo-prestazionale;

- di ogni atto, connesso, presupposto e/o consequenziale ancorché non conosciuto;

tutti nella misura in cui dovessero intendersi nel senso che richiedono, a pena di esclusione, quale requisito di partecipazione il possesso esclusivamente della certificazione di qualità UNI ENI ISO 9001:2015 “ nel settore IAF 31, idonea, pertinente e proporzionata al seguente oggetto: trasporto scolastico ” senza nessuna possibilità di valutazione di certificazioni equivalenti e comunque congrue e pertinenti rispetto all’oggetto della gara e quindi nella parte in cui impedirebbero la partecipazione delle ricorrenti incidentali in relazione alla posizione della mandante Autonoleggi Bevilacqua di B M;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Gubbio, della Provincia di Perugia, del Consorzio autonoleggiatori riuniti Alto Tevere (CARAT) Soc. coop., di Co.Tra.Pe. Soc. coop., di Sordilli Tours S.r.l. e di Autonoleggi Bevilacqua di B M;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 giugno 2023 il dott. Davide De Grazia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. – Il RTI costituendo tra Ini Bus di Ini Gaetano &
S.a.s. e Minerva Bus S.p.a. Unipersonale (d’ora in avanti, per brevità, solo “Ini Bus” o “RTI Ini Bus”) ha partecipato alla procedura di gara bandita dalla Provincia di Perugia quale stazione unica appaltante per conto del capofila Comune di Gubbio per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico per i Comuni dell’area interna “Nord-Est Umbria” per la durata di anni 3 rinnovabile per anni 3 e per l’importo complessivo di gara € 7.977.407,13 per ogni triennio, da aggiudicare con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

2. – Alla procedura ha partecipato, oltre a Ini Bus, solo il costituendo RTI tra il Consorzio Autonoleggiatori Riuniti Alto Tevere (CARAT) soc. coop, Co.Tra.Pe. soc. coop., Sordilli Trours S.r.l. e Autonoleggi Bevilacqua di B M (di seguito, per brevità, solo “CARAT” o “RTI CARAT”).

3. – Nel corso dello svolgimento della gara, con nota del 19.09.2022, Ini Bus chiedeva alla stazione appaltante l’esclusione del RTI concorrente per il mancato possesso della certificazione necessaria per lo svolgimento dell’attività di trasporto scolastico e relativa assistenza.

Con nota del 20.09.2022, la stazione appaltante rispondeva di non avere rilevato elementi ostativi alla partecipazione alla gara del RTI CARAT e che, comunque, avrebbe proceduto all’accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione solo in sede di verifica delle dichiarazioni rese dal concorrente aggiudicatario.

4. – Si svolgevano le sedute della commissione di gara per l’esame delle offerte tecniche e di quelle economiche, all’esito del quale al RTI Ini Bus veniva attribuito il punteggio complessivo di 97,41 punti, mentre al RTI CARAT veniva attribuito il punteggio complessivo di 97,76 punti.

5. – Con nota del 11.11.2022 Ini Bus sollecitava nuovamente l’esclusione del RTI CARAT per mancanza del requisito di qualificazione richiesto per partecipare alla gara.

Con missiva del 14.11.2022, la stazione appaltante comunicava che erano in corso le verifiche volte all’accertamento del possesso da parte del RTI CARAT dei requisiti richiesti dalla lex specialis e dallo stesso dichiarati.

6. – Con determinazione n. 250 del 16.02.2023, comunicata a mezzo PEC il 22.02.2023, la stazione appaltante disponeva l’aggiudicazione del servizio al RTI CARAT.

7. – Con ricorso notificato il 24.03.2023 e depositato il 6.04.2023, Ini Bus ha impugnato dinnanzi a questo Tribunale amministrativo regionale il provvedimento da ultimo citato e, con esso, gli atti della procedura indicati in epigrafe e ne ha chiesto l’annullamento, previa sospensione cautelare.

Con l’unico motivo di gravame, la ricorrente denuncia l’illegittimità degli atti della procedura di gara per violazione degli artt. 45, 48, 87 e 96 del d.lgs. n. 50/2016, degli artt.

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