TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2017-10-05, n. 201710067

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2017-10-05, n. 201710067
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201710067
Data del deposito : 5 ottobre 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 05/10/2017

N. 10067/2017 REG.PROV.COLL.

N. 05487/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5487 del 2016, proposto da:
Comune di Castelnuovo del Garda, Comune di Peschiera del Garda, Comune di Sommacampagna, Comune di Sona, Comune di Desenzano del Garda e Comune di Ponti Sul Mincio, ciascuno in persona del Sindaco p.t., rappresentati e difesi dagli avvocati M S e M S, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, v.le Parioli, 180;

contro

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in persona del Ministro p.t., Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio p.t., Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
CIPE - Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica,
Regione Veneto,
Regione Lombardia
Soc Rete Ferroviaria Italiana Spa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Luca Raffaello Perfetti, Riccardo Bordi, con domicilio eletto presso lo studio Riccardo Bordi in Roma, via Vittoria Colonna N.39;

nei confronti di



CEPAV

Due, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Grassi e Jacopo Sanalitro, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, piazza Barberini,12;
Italferr Spa,

per l'annullamento

della determinazione direttoriale n. 0000050DVA del 22.02.2016 con il quale il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare aveva accertato l’ottemperanza del progetto definitivo del lotto del tratto Brescia-Verona dell’Alta Velocità alle prescrizioni imposte dal CIPE con il provvedimento di approvazione del progetto preliminare, del parere n. 1984 del 5.02.2016 del Ministero stesso, del provvedimento direttoriale del 22.06.2015 con cui il Ministero dell’Ambiente aveva, invece, dichiarato la non ottemperanza alle prescrizioni suindicate, dei pareri n. 1767 del 17.04.2015 e n. 1795 del 29.05.2015 con cui la Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS aveva espresso le sue valutazioni in ordine all’impatto ambientale dell’opera ed aveva integrato tali giudizi, del provvedimento direttoriale del 5.06.2015 con cui il Ministero dell’Ambiente aveva approvato il Piano di Utilizzo del materiale da scavo, dell’Allegato Infrastrutture al Documento di Economia e Finanza (DEF) - novembre 2015 nella parte in cui aveva inserito l’opera già in fase di approvazione del progetto definitivo senza l’attuazione della Valutazione Ambientale Strategica ed aveva consentito l’avvio del procedimento della consultazione per la procedura di VAS del piano stesso ai sensi degli artt. 13 comma 5 e 14 del d.lgs. n. 152/2006, e del progetto preliminare di cui alla deliberazione n. 120 del 5.12.2003 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e della Presidenza del Consiglio, di Rete Ferroviaria Italiana Spa e di Cepav Due;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 luglio 2017 la dott.ssa O F e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso in epigrafe, i Comuni di Castelnuovo del Garda (VR), Peschiera del Garda (VR), Sommacampagna (VR), Sona (VR), Desenzano del Garda (BS) e Ponti sul Mincio (MN) hanno agito dinanzi al Tribunale per l’annullamento della determinazione direttoriale n. 0000050DVA del 22.02.2016 con il quale il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare aveva accertato l’ottemperanza del progetto definitivo del lotto del tratto Brescia-Verona dell’Alta Velocità alle prescrizioni imposte dal CIPE con il provvedimento di approvazione del progetto preliminare, del parere n. 1984 del 5.02.2016 del Ministero stesso, del provvedimento direttoriale del 22.06.2015 con cui il Ministero dell’Ambiente aveva, invece, dichiarato la non ottemperanza alle prescrizioni suindicate, dei pareri n. 1767 del 17.04.2015 e n. 1795 del 29.05.2015 con cui la Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS aveva espresso le sue valutazioni in ordine all’impatto ambientale dell’opera ed aveva integrato tali giudizi, del provvedimento direttoriale del 5.06.2015 con cui il Ministero dell’Ambiente aveva approvato il Piano di Utilizzo del materiale da scavo, dell’Allegato Infrastrutture al Documento di Economia e Finanza (DEF) - novembre 2015 nella parte in cui aveva inserito l’opera già in fase di approvazione del progetto definitivo senza l’attuazione della Valutazione Ambientale Strategica ed aveva consentito l’avvio del procedimento della consultazione per la procedura di VAS del piano stesso ai sensi degli artt. 13 comma 5 e 14 del d.lgs. n. 152/2006, del progetto preliminare di cui alla deliberazione n. 120 del 5.12.2003 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente.

A sostegno della loro domanda i ricorrenti hanno dedotto 1) violazione degli artt. 43, 49 comma 1, 50, 56 comma 1 e 63 del Trattato 25 marzo 1957 sul funzionamento dell’Unione Europea in vigore dal 1° dicembre 2009 e degli artt. 43, 49 comma 1 e 56 comma 1 del Trattato 25 marzo 1957 sul funzionamento dell’Unione Europea in vigore prima del 1° dicembre 2009, violazione degli artt. 2, 53 e 177 del d.lgs. n. 163/2006, delle direttive n. 2014/25/UE e 2014/247/UE che hanno sostituito le direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, a loro volta sostitutive delle direttive 93/38/CEE e 93/37/CEE degli artt. 19, 20 comma 2 della l.n. 109/94, dell’art. 83 del DPR n. 554/1999 e degli artt. 326 e 329 della l.n. 2248/1865 all. F, violazione dell’art. 2 lett. h della l.n. 210/1985 e degli artt. 10 e 97 Cost.;
2) questione pregiudiziale: richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, ai sensi degli artt. 19 par 3 lett. b del TUE e 267 del TFUE sulla conformità dell’art. 2 comma 1 ter e degli artt. 173 e 177 del d.lgs. n. 163/2006, dell’art. 6 d.lgs. n. 190/2002 e dell’art. 13 comma 8 sexiesdecies del d.l. n. 7/2007 conv. con mod. con l.n. 40/2007, nella parte in cui le disposizioni citate consentono che la realizzazione delle grandi infrastrutture possa avvenire escludendo la gara pubblica, agli artt. 14 e 1 protocollo 12 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo nonché agli artt. 43, 49 comma 1, 50, 56 comma 1 e 63 del Trattato del 1957 in vigore dal 1°dicembre 2009 nonché con gli artt. 43, 49 comma 1 e 56 comma 1 del Trattato precedentemente vigente;
3) violazione dell’art. 185 commi 4 e 5 del d.lgs. n. 163/2006 e dell’art. 5 del d.lgs. n. 152/2006, eccesso di potere per falsità dei presupposti, illogicità ed irragionevolezza della motivazione della procedura di verifica di ottemperanza, violazione delle prescrizioni della delibera CIPE n. 120/2003, delle prescrizioni del parere della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA – VAS n. 1767 del 17.04.2015, dell’art. 26 comma 6 del d.lgs. n. 152/2006 e della direttiva n. 2004/35/CE, eccesso di potere per travisamento dei fatti e carenza di istruttoria;
4) violazione dell’art. 184 del d.lgs. n. 163/2006 e dell’art. 19 del d.lgs. n. 190/2002, mancata valutazione dell’opzione zero e/o di opzioni alternative, carenza di motivazione e grave travisamento dei fatti e dell’istruttoria;
5) violazione della direttiva 2001/42/CE del 27.06.2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio, degli artt. 3 ter, 4, 6 e 11 del d.lgs. n. 152/2006 e dell’art. 161 comma 1 quater del d.lgs. n. 163/2006;
6) violazione degli artt. 4, 5 e 6 della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale firmata a Parigi il 23.11.1972 e ratificata con l. n. 184/1977, violazione dell’art. 3 ter del d.lgs. n. 152/2006 e degli artt. 135, comma 4 lettera d e 142 e 145 comma 3 del d.lgs. n. 42/2004;
7) violazione dell’art. 1418 c.c.: nullità del contratto sottoscritto il 15.10.1991 tra TAV e i General contractor per contrarietà a norme imperative;
8) richiesta di disapplicazione dell’art. 12 del d.l. n. 112/2008 convertito in l.n. 133/2008 e conseguentemente dell’art. 13 comma 8 sexiesdecies del d.l. 31.01.2007 n. 7 per contrasto con i principi generali dell’ordinamento e dei trattati dell’U.E., incostituzionalità dell’art. 12 del d.l. n. 112/2008 conv. in l.n. 133/2008 e conseguentemente dell’art. 13 comma 8 sexiesdecies del d.l. 31.01.2007 n. 7, rilevanza della questione;
9) violazione dell’art. 4 del

DPCM

27.12.1998, eccesso di potere per irragionevolezza e per violazione dell’art. 97 Cost., violazione degli artt. 2 e 167 comma 7 bis del d.lgs. n. 163/2006;
10) violazione di legge, in particolare, degli artt. 165, 183 e 185 del d.lgs. n. 163/2006, eccesso di potere carenza di istruttoria e motivazione, irragionevolezza e illogicità della motivazione, 11) eccesso di potere contraddittorietà tra atti del procedimento, irragionevolezza ed illogicità e comunque perplessità della motivazione, 12)violazione di legge, in particolare dell’art. 166 commi 3 e 4 del d.lgs. n. 163/2006, eccesso di potere, difetto di motivazione e di istruttoria;
13) eccesso di potere: difetto di motivazione e di istruttoria, contraddittorietà tra provvedimenti e perplessità della motivazione, erroneità e/o falsa rappresentazione dei presupposti;
14) eccesso di potere, difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità e/o irragionevolezza della motivazione.

Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Consorzio

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