TAR Palermo, sez. I, sentenza breve 2022-11-24, n. 202203338
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Testo completo
Pubblicato il 24/11/2022
N. 03338/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01654/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1654 del 2022, proposto da F M F, R D F, G M, F T, rappresentati e difesi dall’avv. M P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, e con domicilio eletto presso lo studio del predetto difensore in Palermo, via Alessi n. 25;
contro
- il Comune di Trabia, in persona del Commissario Straordinario e legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avv. G G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, e con domicilio eletto presso lo studio del predetto difensore in Palermo, via Principe di Paternò n.56;
- la Commissione Straordinaria del Comune di Trabia, non costituita in giudizio;
nei confronti
di AMAP S.p.A., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia
- della Deliberazione del Commissario Straordinario del Comune di Trabia, n. 39 del 18/08/2022, avente ad oggetto: “PROVVEDIMENTI RELATIVI ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO IN FAVORE DEL GESTORE UNICO DELL'ATO PALERMO (AMAP S.P.A.) COME DA DELIBERAZIONE ATI N.5 DEL 14 LUGLIO 2020 - ACQUISTO DELLE AZIONI DELL'AMAP S.P.A.”;
- di ogni atto conseguente, connesso e presupposto;
NONCHE’
per il riconoscimento della salvaguardia della gestione del servizio idrico integrato ai sensi dell’art. 147, nei confronti del Comune di Trabia.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l’istanza cautelare presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Trabia, con le relative deduzioni difensive;
Visti gli articoli 55 e 60 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2022, il consigliere dott.ssa Maria Cappellano, e uditi i difensori delle parti costituite, presenti come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
A. – Con il ricorso in esame gli odierni istanti, quali cittadini residenti del Comune di Trabia, impugnano la deliberazione del commissario straordinario n.39 del 18 agosto 2022, di acquisto delle azioni dell’AMAP S.p.a., con relativa adesione alla gestione unica del Servizio Idrico Integrato (SII) affidata alla predetta società.
Espongono, in punto di fatto, che:
- l’Assemblea Territoriale Idrica (ATI) – a seguito di apposita istruttoria per la verifica del possesso, in capo ai Comuni richiedenti, dei requisiti necessari per il riconoscimento della salvaguardia della gestione del servizio ex art.147 del d. lgs. n.152/2006 – ha deciso, con la deliberazione n.5 del 25 giugno 2020, di non riconoscere tali requisiti in capo al Comune di Trabia, il quale, pertanto, deve confluire nella gestione unica d’Ambito affidata ad AMAP S.p.a. con deliberazione n.10/2018;
- il Commissario straordinario del Comune di Trabia ha adottato la contestata deliberazione del 18 agosto 2022, che i ricorrenti – cittadini residenti, in rappresentanza dei cittadini del Comune di Trabia – hanno interesse ad impugnare nella parte in cui non è stata riconosciuta la salvaguardia della gestione del servizio.
Deducono avverso il provvedimento gravato le censure di:
1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 141 E SS. DEL D.LGS. 267/2000 (T.U.E.L.) - ECCESSO DI POTERE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL COMUNE DI TRABIA - DEVIAZIONE DEL POTERE PER VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI CORRETTEZZA, BUONA FEDE E DILIGENZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA ;
2) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’DALL’ART.147 COMMA 2 BIS LETTERA B) DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N.152 E SS.MOD. ED INTEGRAZIONI NONCHÉ DELL’ART.94 DEL D.LGS.VO 152/2006 - ECCESSO DI POTERE SOTTO IL PROFILO DELLO SVIAMENTO DELLA CAUSA TIPICA – MANIFESTA ILLOGICITÀ – DIFETTO DI ISTRUTTORIA – DISPARITÀ DI TRATTAMENTO - DEVIAZIONE DEL POTERE PER VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI CORRETTEZZA, BUONA FEDE E DILIGENZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA ;
3) VIOLAZIONE FALSA APPLICAZIONE DEL D.L. 179 DEL 2012 – ART.34, COMMA 20 – DELL’ART. 23 – BIS DEL D.L. N.112 DEL 2008 E SS. MOD. E INTEGRAZIONI E IN SEGUITO ALL’ART.4 DEL D.L. N.138 DEL 2011 E SS. MOD. ED INTEGRAZIONI –