TAR Ancona, sez. I, sentenza 2021-07-29, n. 202100623
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Testo completo
Pubblicato il 29/07/2021
N. 00623/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00266/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 266 del 2021, proposto da
AN LA, rappresentato e difeso dagli avvocati Maurizio Discepolo e Daniela Brina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio degli stessi, in Ancona, Via Matteotti, 99;
contro
Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliato presso la sede della stessa, in Ancona, Corso Mazzini, 55;
per l'ottemperanza
del giudicato formatosi sul decreto della Corte di Appello di Ancona n. 2638/2020, depositata in cancelleria il 20 luglio 2020.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 luglio 2021 il dott. Tommaso Capitanio e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell’art. 25 del D.L. n. 137/2020, convertito in L. n. 176/2020;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il presente ricorso, proposto ai sensi degli artt. 112 e seguenti cod. proc. amm., il sig. LA agisce per l’ottemperanza al giudicato formatosi sul decreto della Corte di Appello di Ancona n. 2638/2020, depositata in cancelleria il 20 luglio 2020, avverso il quale non è stata proposta impugnazione, come risulta dall’attestazione datata 7 maggio 2021, depositata in allegato al ricorso.
Con la prefata decisione, il Ministero dell’Economia e delle Finanze è stato condannato al pagamento in favore dell’odierno ricorrente:
- a titolo di equa