TAR Ancona, sez. I, sentenza 2021-07-29, n. 202100623

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2021-07-29, n. 202100623
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 202100623
Data del deposito : 29 luglio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/07/2021

N. 00623/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00266/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 266 del 2021, proposto da
S S, rappresentato e difeso dagli avvocati M D e D B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio degli stessi, in Ancona, Via Matteotti, 99;

contro

Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliato presso la sede della stessa, in Ancona, Corso Mazzini, 55;

per l'ottemperanza

del giudicato formatosi sul decreto della Corte di Appello di Ancona n. 2638/2020, depositata in cancelleria il 20 luglio 2020.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 luglio 2021 il dott. T C e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell’art. 25 del D.L. n. 137/2020, convertito in L. n. 176/2020;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. Con il presente ricorso, proposto ai sensi degli artt. 112 e seguenti cod. proc. amm., il sig. Stella agisce per l’ottemperanza al giudicato formatosi sul decreto della Corte di Appello di Ancona n. 2638/2020, depositata in cancelleria il 20 luglio 2020, avverso il quale non è stata proposta impugnazione, come risulta dall’attestazione datata 7 maggio 2021, depositata in allegato al ricorso.

Con la prefata decisione, il Ministero dell’Economia e delle Finanze è stato condannato al pagamento in favore dell’odierno ricorrente:

- a titolo di equa riparazione per violazione del principio di ragionevole durata del processo, della somma di € 2.400,00, oltre a interessi legali decorrenti dalla data di deposito del ricorso ex L. n. 89/2001 e fino alla data dell’effettivo pagamento;

- delle spese del giudizio civile, liquidate in complessivi € 450,00, oltre oneri accessori.

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