TAR Firenze, sez. III, sentenza 2024-01-29, n. 202400121
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Testo completo
Pubblicato il 29/01/2024
N. 00121/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00719/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 719 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato S D S B, con domicilio digitale come da PEC risultante dai Registri di Giustizia;
contro
Ente Parco Regionale Migliarino S. Rossore Massaciuccoli, rappresentato e difeso dall'avvocato F C, con domicilio digitale come da PEC risultante dai Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’Avvocatura regionale in Firenze, piazza dell'Unità Italiana n. 1;
nei confronti
Comune di Viareggio, Regione Toscana, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- dell'ordinanza di demolizione, rimozione e riduzione in pristino numero -OMISSIS- a firma del Presidente dell''Ente Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli comunicata a mezzo raccomandata generica in data 9 maggio 2023;
- del presupposto Verbale di Accertamento di Violazione n. -OMISSIS-;
- di qualsiasi altro atto presupposto, e/o connesso e/o consequenziale ancorché non conosciuto e/o incognito, tra cui l’Ordinanza Ingiunzione n. -OMISSIS-;
nonché
- dell’art. 30.3 delle NTA del II Piano di Gestione del Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Ente Parco Regionale Migliarino S. Rossore Massaciuccoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 dicembre 2023 il dott. R G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I Sig.ri -OMISSIS-, premesso: 1) di essere proprietari di un’abitazione e di un appezzamento di terreno circostante siti in Viareggio e ricadenti nell’area gestita dall’Ente Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli; 2) che nell’ambito di un sopralluogo degli agenti di PG avvenuto in data 19/07/2019 veniva accertata la presenza in loco delle seguenti opere abusive: a) tettoia posizionata nell’angolo Nord-Est della particella catastale n. -OMISSIS-; b) pedana in legno posizionata sul lato est della particella catastale n. -OMISSIS- sulla quale è collocata una vasca tipo idromassaggio realizzata in metallo rivestito con mattonelle di ceramica; c) tettoia posizionata lungo il perimetro Nord della particella catastale n. -OMISSIS-; d) struttura in metallo zincato composta da tubolare a sezione rettangolare avente misure di m. 2,25 x 6,80 posizionata nella particella -OMISSIS-, facente da sostegno a due tettoie di m. 4,30 x 2,65 e di mq. 30; 3) che la realizzazione delle predette opere è stata sanzionata in via amministrativa dall’Ente Parco con la irrogazione di una misura pecuniaria e mediante ordine di demolizione; tutto ciò premesso i Sig.ri -OMISSIS- impugnano con il ricorso in epigrafe l’ordine di ripristino per i seguenti motivi.
Con il primo motivo i ricorrenti lamentano che sarebbe mancato un vero e proprio accertamento inerente la realizzazione degli abusi sanzionati in quanto il loro riscontro da parte della p.a. sarebbe avvenuto in assenza di contraddittorio.
La censura non ha pregio atteso che i principi di diritto richiamati sono riferiti alle sanzioni amministrative pecuniarie mentre nel caso di specie ad essere impugnata è una ordinanza di demolizione la quale, secondo il costante insegnamento della giurisprudenza amministrativa, è soggetta ad una disciplina autonoma che non contempla le stesse garanzie di tipo partecipativo (Consiglio di Stato sez. IV, 27/03/2019, n.2026).
La tesi dei ricorrenti non trova nemmeno conforto nell’art. 62 del regolamento dell’Ente Parco il quale sia al comma primo che al secondo si riferisce alle sole sanzioni pecuniarie e non anche a quelle di natura ripristinatoria.