TAR Roma, sez. V, sentenza 2023-11-20, n. 202317225

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. V, sentenza 2023-11-20, n. 202317225
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202317225
Data del deposito : 20 novembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/11/2023

N. 17225/2023 REG.PROV.COLL.

N. 10996/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10996 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato R D V, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;

contro

I.N.P.S., in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati A G, C C e M B N, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’avvocato C C in Roma, via Cesare Beccaria, 29;

nei confronti

-OMISSIS-, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

I.Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- Per quanto di ragione, della prima prova scritta del “concorso pubblico, per titoli ed esami, a milleottocento cinquantotto posti di consulente protezione sociale nei ruoli del personale dell'INPS, area C, posizione economica C1, su tutto il territorio nazionale” di cui al Bando pubblicato in G.U.R.I. – Serie IV – n.78 del 1° ottobre 2021 (adottato con determinazione del Consiglio di Amministrazione n.66 del 28/10/2020), svolta dal ricorrente in data 20/07/2022 alle ore 9 e comunicata in data 21/07/2022 sulla propria area “riservata” del sito istituzionale, laddove risulta che la stessa “non è stata superata” per aver conseguito il punteggio di “20,4”;

- Per quanto di ragione, del questionario della prima prova scritta somministrato al ricorrente nella seduta del 20/07/2022, nella parte in cui contiene i quesiti n.5 e n.12 a risposta multipla, perché formulati in modo incompleto, ambiguo e fuorviante e, in ogni caso, non conducono a una conclusione univoca;

- Per quanto di ragione, della scheda di valutazione della prima prova scritta svolta dal ricorrente, laddove non sono stati considerati gli errori di formulazione dei citati quesiti e non è stato attribuito il conseguente punteggio di 1,2 punti per la risposta esatta, che gli avrebbe permesso di superare la prima prova scritta e accedere all'orale, tenuto conto che la seconda prova scritta è stata superata con il punteggio di 24,24;

- Per quanto di ragione, del provvedimento dagli estremi ignoti di mancata ammissione alla prova orale del concorso prevista dall'art.10 del Bando in ragione dell'esito della predetta prova scritta;

- Per quanto di ragione, dell'elenco pubblicato sul sito istituzionale dell'INPS in data 20/07/2022 e contenente i nominativi dei candidati NON ammessi alla prova orale, nella parte in cui indica il nome di parte ricorrente;

- Per quanto di ragione, dell'elenco pubblicato sul sito istituzionale dell'INPS in data 20/07/2022 e contenente i nominativi dei candidati AMMESSI alla prova orale con “i punteggi esposti” delle due prove scritte e “determinati all'esito della parametrazione in trentesimi dei punteggi riportati da ciascun candidato nelle prove scritte”, nella parte in cui non indica il nome di parte ricorrente ;

- Per quanto di ragione, del calendario delle prove orali pubblicato sul sito istituzionale dell'INPS e contenente i nominativi dei candidati ammessi alla citata prova, nella parte in cui non indica il nome di parte ricorrente;

- Per quanto di ragione, dell'elenco pubblicato sul sito istituzionale dell'INPS contenente gli esiti della valutazione effettuata dalla Commissione dei titoli dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso dei candidati ammessi alle prove orali ai sensi dell'art.12 c.2 DPR n.487/94, nella parte in cui non indica il nome di parte ricorrente;

- Per quanto di ragione, dell'avviso relativo al diario della prova preselettiva e scritta del citato concorso pubblicato sul sito istituzionale dell'INPS e in G.U.R.I. del 4/02/2022;

- Per quanto di ragione, del diario della prova preselettiva e scritta del citato concorso pubblicato sul sito istituzionale dell'INPS e in G.U.R.I. del 14/06/2022;

- Per quanto di ragione, delle istruzioni generali fornite in formato digitale sul PC consegnato al candidato durante lo svolgimento della prova, richieste con apposita istanza di accesso e non ancora fornite dall'INPS;

- Per quanto di ragione, dei verbali in cui la Commissione ha introdotto un algoritmo di calcolo del punteggio delle prove scritte per la determinazione dei punteggi superiori a 21/30;

- Per quanto occorrer possa, del Bando pubblicato in G.U.R.I. – Serie IV – n.78 del 1° ottobre 2021 (adottato con determinazione del Consiglio di Amministrazione n.66 del 28/10/2020), con cui è stato indetto il “concorso pubblico, per titoli ed esami, a milleottocento cinquantotto posti di consulente protezione sociale nei ruoli del personale dell'INPS, area C, posizione economica C1, su tutto il territorio nazionale”, nella parte in cui prevede che per il superamento della prova scritta sia necessario il raggiungimento della soglia minima di 21/30 in ciascuna delle 2 prove;

- Per quanto di ragione, del verbale o dei verbali redatti dalla Commissione e dagli estremi ignoti con cui sono state predisposte e/o approvate le domande somministrate a parte ricorrente in occasione della prova scritta, richiesti con apposita istanza di accesso e non ancora fornite dall'INPS;

- Per quanto di ragione, del verbale o dei verbali redatti dalla Commissione e dagli estremi ignoti, contenenti i criteri di valutazione della prova scritta svolta da parte ricorrente, richiesti con apposita istanza di accesso e non ancora fornite dall'INPS;

- Per quanto di ragione, della graduatoria, ancora non formata né pubblicata, dei candidati ammessi alla successiva valutazione dei titoli nella parte in cui non include il ricorrente;

- Per quanto di ragione, della graduatoria di merito, ancora non formata né pubblicata, del citato concorso in cui sono inseriti tutti i candidati idonei e vincitori della selezione, nella parte in cui non include il ricorrente;

nonché di ogni altro atto connesso anteriore e conseguente del procedimento anche se ad oggi non conosciuto né prodotto dall'Amministrazione e comunque lesivo dei diritti e degli interessi di parte ricorrente.

NONCHE' PER L'ACCERTAMENTO

dell'interesse in capo al ricorrente di essere ammesso alla successiva prova orale del “concorso pubblico, per titoli ed esami, a milleottocento cinquantotto posti di consulente protezione sociale nei ruoli del personale dell'INPS, area C, posizione economica C1, su tutto il territorio nazionale” E LA CONSEGUENTE CONDANNA ex art. 30 c.p.a. dell'Amministrazione intimata a provvedere alla suddetta ammissione o, in subordine, al pagamento delle relative somme;

II. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da-OMISSIS- il 6 febbraio 2023:

- Per quanto di ragione, della graduatoria finale di merito relativa al “Concorso pubblico, per titoli ed esami, a 1858 posti di consulente protezione sociale nei ruoli del personale dell'INPS, area C, posizione economica C1”, pubblicata in data 21 dicembre 2022 sul sito istituzionale dell'INPS, previa delibera n. 261 del Consiglio di Amministrazione, nella parte in cui non indica il nominativo di parte ricorrente;

- Per quanto di ragione, della graduatoria dei vincitori relativa al “Concorso pubblico, per titoli ed esami, a 1858 posti di consulente protezione sociale nei ruoli del personale dell'INPS, area C, posizione economica C1”, pubblicata in data 21 dicembre 2022 sul sito istituzionale dell'INPS, previa delibera n. 261 del Consiglio di Amministrazione, nella parte in cui non indica il nominativo di parte ricorrente;

- Per quanto di ragione, dell'elenco di valutazioni titoli finale e dell'ulteriore elenco di valutazione titoli pubblicati lo stesso giorno della graduatoria finale di merito, nella parte in cui indica il nominativo di parte ricorrente;

- Per quanto di ragione, della delibera n. 261 del Consiglio di Amministrazione dell'INPS, nella parte in cui approva la graduatoria finale di merito con viziata nella parte in cui non indica il nominativo di parte ricorrente;

- Per quanto occorrer possa, dell'elenco dagli estremi ignori di valutazioni titoli di coloro che hanno sostenuto la prova orale suppletiva in data 12/01/2023;

- Per quanto occorrer possa e laddove ritenuti lesivi, del verbale -OMISSIS- con cui la Commissione d'esame ha deliberato di integrare la precedente graduatoria di merito con i nominativi dei candidati ammessi con riserva alla prova orale a seguito di provvedimento giurisdizionale e della nuova e allegata graduatoria finale di merito approvata come sopra (e parte integrante del richiamato verbale) e di prossima pubblicazione sul sito istituzionale dell'INPS in merito al “Concorso pubblico, per titoli ed esami, a 1858 posti di consulente protezione sociale nei ruoli del personale dell'INPS, area C, posizione economica C1”, laddove include la parte ricorrente con “riserva” (AMM RIS) alla posizione -OMISSIS-;

nonché di ogni altro atto anteriore, conseguente ovvero comunque connesso al procedimento, anche se ad oggi non conosciuto.

III Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da-OMISSIS- il 6 marzo 2023:

-Per quanto di ragione, delle ultime e rettificate graduatorie finali di merito e dei vincitori pubblicate in data 15 febbraio 2023 sul sito istituzionale dell'INPS (e già comunicate dell'Istituto e impugnate nel precedente atto) e relative al “Concorso pubblico, per titoli ed esami, a 1858 posti di consulente protezione sociale nei ruoli del personale dell'INPS, area C, posizione economica C1” nonché della deliberazione n. 17 del Consiglio di Amministrazione del 14/02/2023 con cui le modifiche alle precedenti graduatorie e la loro nuova ripubblicazione sono state approvate dal C.d.A. e allegate a tale delibera costituendone parte integrante, laddove includono la parte ricorrente con “riserva” (AMM RIS) alla posizione-OMISSIS-;

nonché di ogni altro atto anteriore, conseguente ovvero comunque connesso al procedimento ivi inclusi tutti i verbali della selezione se lesivi, anche se ad oggi non conosciuti;


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’I.N.P.S.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore la dott.ssa Rosaria Palma nell'udienza pubblica del giorno 19 luglio 2023 e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso introduttivo parte ricorrente agisce per l'annullamento della prima prova scritta del "Concorso pubblico, per titoli ed esami, a 1858 posti di consulente protezione sociale nei ruoli del personale dell'I.N.P.S., area C, posizione economica C1 su tutto il territorio nazionale", di cui al Bando pubblicato in G.U.R.I. - Serie IV - n. 78 del 1° ottobre 2021, laddove risulta che la stessa "non è stata superata" per aver conseguito il punteggio di -OMISSIS-.

2. Il ricorrente impugna, in particolare, il questionario somministratogli nella parte in cui contiene i quesiti n. 5 ( Cosa si intende per budget ?) e n. 12 (“ L’inosservanza dell’obbligo di fedeltà previsto per il prestatore di lavoro dall’art.2105 del codice civile può comportare l’applicazione da parte del datore di lavoro ”) a risposta multipla in quanto gli stessi sarebbero stati formulati in modo incompleto, ambiguo e fuorviante e, in ogni caso, non condurrebbero a una conclusione univoca.

3.Parte ricorrente ha contestato altresì la scheda di valutazione della prima prova scritta ed i consequenziali atti (mancata ammissione alla prova orale, elenco dei candidati non ammessi e di quelli ammessi alle prove orali, nonché gli ulteriori atti connessi tra cui le istruzioni generali fornite al candidato durante lo svolgimento della prova scritta in contestazione, l’algoritmo di calcolo del punteggio introdotto dalla Commissione ed i verbali della stessa, nonché del bando di concorso nella parte in cui prevede che per il superamento della prova scritta è necessario il raggiungimento della soglia minima di 21/30 in ciascuna delle 2 prove.

4. Il gravame è affidato ai seguenti motivi di ricorso:

“I) Violazione e falsa applicazione di legge, violazione del principio di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97 Cost;
eccesso di potere per vizio della motivazione, per travisamento dei fatti, per difetto di istruttoria, per irragionevolezza, per illogicità, per erronea valutazione, per erroneità dei presupposti, per travisamento dei fatti e per violazione del principio della "par condicio": nella parte in cui l'amministrazione ha somministrato a parte ricorrente due quesiti di "pianificazione, programmazione e controllo e organizzazione e gestione aziendale" e di “diritto del lavoro e legislazione sociale” generici, mal posti, fuorvianti e ambigui oltre che con più possibili soluzioni corrette.- prova di resistenza;

II) Violazione di legge, violazione dell'art. 7 e 8 del d.P.R. n. 487/94, eccesso di potere per travisamento dei presupposti, illogicità, contraddittorietà e ingiustizia manifesta, difetto di motivazione;
violazione degli artt. 3,97 Cost. - Violazione dei principi di trasparenza e "par condicio" tra candidati: nella parte in cui il bando prevede come necessario superare entrambe le prove scritte per accedere alla prova orale anziché conteggiare la media dei punteggi nelle due prove”
.

5. Si è costituito in giudizio l'I.N.P.S. deducendo l'infondatezza della pretesa spiegata.

6. Con ordinanza -OMISSIS- del 24 ottobre 2022 questo Tar ha respinto la domanda cautelare proposta dal ricorrente.

7. Successivamente, con ordinanza -OMISSIS- del 25 novembre 2022 il Consiglio di Stato ha ritenuto il ricorso in appello " assistito da significativi elementi di fondatezza, con riguardo [esclusivo] al quesito relativo al c.d. budget, trattandosi di quesito ambiguo e mal posto, in quanto l'assenza nella risposta dell'orizzonte temporale di riferimento rende priva di univocità la soluzione prospettata come corretta dalla Commissione (non essendo chiaro se le scelte e le relative modalità di attuazione si riferiscano al breve o al medio - lungo termine) ". Ritenendo, quindi, che l’attribuzione del punteggio previsto per l’anzidetto quesito comportasse una ridefinizione della posizione della parte ricorrente suscettibile di collocarla utilmente per l’ammissione alle prove orali, il Consiglio di Stato ha ammesso il ricorrente "con riserva" alla prova orale.

8. Con memoria del 31 gennaio 2023 l'Inps ha rappresentato che a seguito dell'ordinanza del Consiglio di Stato ha disposto l'ammissione con riserva di parte ricorrente agli orali che si sono tenuti in data 12 gennaio 2023. All'esito di tale prova parte ricorrente ha riportato la votazione di 24,00 che, ai sensi dell'art. 10, punto 4. del bando di concorso, è superiore al punteggio minimo di 21/30 ivi richiesto per il superamento degli orali (verbale n. 66 del 12 gennaio 2023). Per effetto di quanto sopra la Commissione esaminatrice con verbale n. 67 del 12 gennaio 2023 ha deliberato " di integrare la graduatoria di merito, redatta secondo i criteri previsti dall'art. 11 del bando di concorso, mediante l'inserimento dei candidati ammessi alle prove orali con riserva, a seguito di provvedimento giurisdizionale. I predetti candidati sono contraddistinti mediante l'inserimento in graduatoria di una specifica colonna, riportante l'annotazione "AMM RIS ".

9. Successivamente il ricorrente ha proposto un primo ricorso per motivi aggiunti con il quale ha impugnato la nuova graduatoria finale di merito, laddove include la parte ricorrente "con riserva" alla posizione -OMISSIS-.

10. Con ordinanza collegiale-OMISSIS- del 13 marzo 2023 - in accoglimento di specifica istanza di parte ricorrente - la Sezione ha disposto l'integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami.

11. Con un secondo ricorso per motivi aggiunti parte ricorrente contesta la nuova graduatoria finale pubblicata in data 15 febbraio 2023 sul sito istituzionale dell'INPS - a seguito di modifiche alle precedenti graduatorie - laddove risulta nuovamente inclusa "con riserva" alla posizione -OMISSIS-.

12. Con memorie ex art. 73 c.p.a le parti hanno ribadito le proprie reciproche posizioni.

13. Indi, all'udienza pubblica del 19 luglio 2023, la causa, sentiti i difensori delle parti presenti, è stata trattenuta in decisione.

14. Preliminarmente deve darsi atto dell'avvenuta integrazione del contraddittorio secondo le modalità e le forme stabilite nell'ordinanza collegiale sopra citata.

15. Nel merito il ricorso e solo parzialmente fondato.

16. In primis, parte ricorrente contesta la formulazione del quesito a risposta multipla n. 5 somministrato nella prima prova scritta in quanto ritenuto generico, ambiguo e fuorviante.

17. Il quesito in questione risultava formulato nei seguenti termini: "Cosa si intende per budget?" con le seguenti soluzioni: “ 1) L’insieme di scelte e di modalità di attuazione decise dalla direzione (RISPOSTA RITENUTA CORRETTA DALLA COMMISSIONE);
2) Una semplice previsione, basata su stime relative a ciò che potrà avvenire in futuro (RISPOSTA ERRATA FORNITA DAL RICORRENTE);
3) Nessuna delle altre alternative è corretta”
.

18. In conformità all’orientamento espresso dalla Sezione (Tar Roma, Lazio,-OMISSIS-) le censure formulate avverso l’anzidetto quesito sono fondate.

19. È principio consolidato che le domande somministrate in un concorso pubblico devono rispondere al principio generale di ragionevolezza dell'azione amministrativa al fine di consentire risposte in tempi brevi. Deve ritenersi infatti che il metodo dei test selettivi con domande a risposta multipla richieda che tali domande, in quanto destinate a ricevere risposta in tempi brevi, per facilitare la speditezza della complessiva attività di selezione, siano formulate in modo tale da non compromettere l'efficienza intrinseca del risultato e la par condicio degli aspiranti. Le stesse debbono pertanto essere congrue, chiare e neutre e non prestarsi a interpretazioni divergenti;
quanto sopra sulla base di una formulazione chiara, non incompleta o ambigua, con corrispondente univocità di risposta (Cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 13 settembre 2012, -OMISSIS-).

20. Al di fuori di questi parametri, il criterio invalida la selezione, facendole acquisire un carattere incongruo ed aleatorio, quando non arbitrario, non essendovi una certezza circa le risposte, ritenute corrette dall'Amministrazione in base ai parametri unilateralmente fissati dal soggetto che ha predisposto i questionari.

21. In tale prospettiva, se è vero che il giudice non può sostituire il proprio apprezzamento a quello dell'Amministrazione, è anche vero che non può esimersi dal considerare e valutare l'eventuale vizio, tecnico o logico, dell'apprezzamento dell'Amministrazione, ove una tale mancanza sia in concreto oggettivamente riscontrabile.

22. Il Collegio, al riguardo, e alla più approfondita valutazione propria della presente fase di merito, ritiene di condividere la statuizione resa dal Consiglio di Stato in sede cautelare il quale ha ritenuto trattarsi " di quesito ambiguo e mal posto, in quanto l'assenza nella risposta dell'orizzonte temporale di riferimento rende priva di univocità la soluzione prospettata come corretta dalla Commissione (non essendo chiaro se le scelte e le relative modalità di attuazione si riferiscano al breve o al medio - lungo termine) ".

23. È infatti evidente che la domanda in contestazione pone ai candidati di rispondere a una domanda non puntualmente formulata ("cosa si intende per budget") che, senza una chiara specificazione sull'orizzonte temporale di riferimento, sulla tipologia di budget o sulla funzione di riferimento, rende impossibile individuare una soluzione univocamente corretta secondo il contesto scientifico di fondo (Cfr. Cons. Stato, Sez. III, 4 febbraio 2019, -OMISSIS- e T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III quater 4 luglio 2018, -OMISSIS-).

24. Il quesito è quindi illegittimo perché, a causa della sua non puntuale formulazione, può condurre a più risposte esatte e non già ad un'unica risposta "oggettivamente" corretta, e perché - come più volte precisato dalla giurisprudenza amministrativa - lascia spazio anche a una possibile interpretazione soggettiva da parte della Commissione (viste le plurime soluzioni alla domanda), che non deve formulare " ... domande ambigue e confondenti ai candidati, tali per cui questo debba scegliere tra le multiple risposte la "meno errata" o l'"approssimativamente più accettabile", per così dire, anziché quella - l'unica, incontestabilmente - corretta sul piano scientifico, essendo un tale metodo di formulazione dei quesiti scorretto, e inaccettabile, proprio in base ai principi della c.d. riserva di scienza, alla quale anche la pubblica amministrazione deve attenersi nell'esercizio della propria discrezionalità tecnica, certamente sindacabile sotto questo riguardo dal giudice amministrativo " (così, Cons. Stato, Sez. III, 1° agosto 2022, -OMISSIS-, e in senso analogo Sez. II, 5 ottobre 2020, -OMISSIS-).

25. Conseguentemente il risultato del quesito in oggetto è meritevole di annullamento, con attribuzione alla parte ricorrente del previsto punteggio di 1,2 per la risposta corretta e conseguente superamento della prima prova scritta e ammissione alla prova orale.

26. Non sono invece fondate le doglianze formulate da parte ricorrente in relazione al quesito n. 12 “ L’inosservanza dell’obbligo di fedeltà previsto per il prestatore di lavoro dall’art.2105 del codice civile può comportare l’applicazione da parte del datore di lavoro” rispetto al quale sono state prospettate le seguenti soluzioni: “ 1) Di sanzioni disciplinari (RISPOSTA RITENUTA CORRETTA DALLA COMMISSIONE) ;
2) Di sanzioni amministrative e disciplinari;
3) Di sanzioni economiche, disciplinari e penali
(RISPOSTA ERRATA FORNITA DAL RICORRENTE).

27. Rispetto a tale quesito, invero, il Collegio non rinviene alcun elemento di ambiguità nella formulazione delle risposte, anche alla luce della soluzione fornita dal ricorrente e ritenuta errata dalla commissione, in quanto il quesito e le relative soluzioni appaiono essere congrue, chiare e neutre e non si prestano a interpretazioni divergenti. La risposta data dal ricorrente, peraltro, è palesemente erronea tenuto conto che, all’evidenza, il datore di lavoro non può comminare al prestatore sanzioni di natura penale.

28. Conclusivamente, assorbita ogni ulteriore censura, il ricorso e i motivi aggiunti vanno parzialmente accolti nei sensi sopra prospettati e per l'effetto - considerato il superamento della prova orale alla quale parte ricorrente è stata ammessa con "riserva" - vanno annullati gli atti impugnati e la graduatoria finale di merito nella parte in cui il ricorrente risulta ammesso e posizionato ma con la clausola di "riserva", con definitivo consolidamento della sua posizione nella graduatoria medesima.

29. La peculiarità della questione controversa e la reciproca parziale soccombenza giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.

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