TAR Lecce, sez. II, sentenza 2014-06-30, n. 201401673

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. II, sentenza 2014-06-30, n. 201401673
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 201401673
Data del deposito : 30 giugno 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00644/2013 REG.RIC.

N. 01673/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00644/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso n. 644 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla:
- Casa di Cura B s.r.l., rappresentata e difesa dagli Avv.ti E S Damiani e G P, con domicilio eletto presso lo studio dei difensori, in Lecce alla via 95° Rgt. Fanteria 9;



contro

- l’Azienda Sanitaria Locale di Taranto, rappresentata e difesa dall’Avv. F C, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. N S, in Lecce alla via G.A. Ferrari 5;
- la Regione Puglia, rappresentata e difesa dagli Avv.ti A S e M R, con domicilio eletto presso il Settore Contenzioso Amministrativo della medesima Regione, in Lecce al viale Aldo Moro 1;



nei confronti di

- Casa di Cura Santa Rita;



per l’annullamento

- della deliberazione del D.G. ASL TA n. 164 del 7 febbraio 2013, avente a oggetto: ‘Strutture Privata Accreditate. Determinazione budget provvisori anno 2013’, laddove illegittimamente assegna budgets ipo-dimensionati alla Casa di Cura ricorrente nelle discipline della specialistica ambulatoriale di Patologia clinica, FKT, Radiodiagnostica e nelle cd. Branche a visita;

- della nota ASL TA prot. n. 0078912 del 31 ottobre 2013, laddove l’Amministrazione sanitaria ha per la prima volta espressamente affermato e stabilito di voler utilizzare per il triennio 2013 - 2015 l’importo di 10 milioni di euro annui ex art. 3 bis d.l. n. 207/12 (conv. in legge n. 231/12) per assunzioni a tempo determinato;

- di qualsivoglia altro provvedimento dell’ASL TA che eventualmente contempli specificatamente le prefate assunzioni a tempo determinato mercé l’utilizzo, nel corso del triennio 2013 - 2015, dell’intero importo di euro 30.000.000 di cui all’art. 3 bis l. n. 231/12;

- ove occorra, delle deliberazioni del D.G. ASL TA n. 111 del 23 gennaio 2013, n. 126 del 30 gennaio 2013, n. 458 del 17 aprile 2013, n. 416 dell’8 aprile 2013 e n. 673 del 13 giugno 2013;

- ove occorra, della nota della Regione Puglia prot. n. AOO_151/0005469 del 27 maggio 2013;

- della deliberazione del D.G. ASL TA n. 1226 del 13 novembre 2013 e delle relative tabelle che la compongono;

- delle deliberazioni nn. 1256 del 14 novembre 2013, 1257 del 14 novembre 2013, 1258 del 14 novembre 2013, 1259 del 14 novembre 2013, 1276 del 15 novembre 2013 e dei contratti per l’erogazione e l’acquisto di prestazioni nelle discipline di radiodiagnostica, patologia clinica, FKT e nelle cd. Branche a visita unilateralmente predisposti dalla ASL TA;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.

Visti il ricorso e i motivi aggiunti.

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Locale di Taranto e della Regione Puglia.

Visti gli atti della causa.

Relatore all’udienza pubblica del 27 marzo 2014 il Cons. E M e uditi gli Avv.ti S D, P, C e S.

Osservato quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1.- Dal ricorso, dai motivi aggiunti e dagli altri atti della causa emerge che:

- la Casa di Cura B è una struttura nosocomiale privata accreditata con il SSR, erogante -tra l’altro e per quel che concerne questa controversia- prestazioni di specialistica ambulatoriale e, come tale, dal 2010 assoggettata agli abbattimenti di spesa previsti dal D.I.E.F. approvato dalla Regione Puglia con D.G.R. n. 2866 del 20 dicembre 2010 s.m.i. ( Documento di indirizzo Economico Funzionale del Servizio Sanitario Regionale per l’anno 2010 e per il triennio 2010 - 2012; lo stesso faceva seguito al ‘Piano di rientro e di riqualificazione del Sistema sanitario regionale 2010 - 2012’ di cui alla D.G.R. n. 2624 del 2010 e alla l.r. n. 2 del 2011, elaborato dalla Regione in accordo con il Ministro della Salute e il Ministro dell’Economia e delle Finanze ).

- quanto all’anno 2012 venivano dunque previsti, per la Casa di Cura B e con riferimento alle attività di specialistica ambulatoriale, i vari tetti di spesa, calcolati ex D.G.R. n. 1500 del 2010 e comunque tenendo conto dei predetti abbattimenti ( D.D.G. n. 1933 del 25 luglio 2012 e correlati contratti per le diverse branche specialistiche: radiodiagnostica/medicina nucleare; patologia clinica; medicina fisica e riabilitativa/FKT; Branche a visita ).

- nel corso dello stesso 2012, peraltro, il legislatore nazionale varava il d.l. 6 luglio 2012, n. 95 ( ‘Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini - Spending review’; convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 135 ), il cui art. 15, comma 14, prevedeva che: << A tutti i singoli contratti e a tutti i singoli accordi vigenti nell’esercizio 2012, ai sensi dell’articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per l’acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l’assistenza specialistica ambulatoriale e per l’assistenza ospedaliera, si applica una riduzione dell’importo e dei corrispondenti volumi d’acquisto in misura percentuale fissa, determinata dalla regione o dalla provincia autonoma, tale da ridurre la spesa complessiva annua, rispetto alla spesa consuntivata per l’anno 2011, dello 0,5 per cento per l’anno 2012, dell’1 per cento per l’anno 2013 e del 2 per cento a decorrere dall’anno 2014 >>.

- in applicazione di tale disciplina la ASL modificava, con D.D.G. n. 2089 del 4 ottobre 2012, la citata D.D.G. n. 1933 del 25 luglio 2012 e disponeva così di procedere all’ulteriore riduzione di spesa disposta, già per l’anno 2012 ( rectius: per i mesi da agosto a dicembre ), dal citato art. 15, comma 14 ( v. anche la nota dirigenziale della Regione Puglia prot. n. AOO/151/9457 del 3 settembre 2012, che appunto rappresentava ai DD.GG. delle ASL regionali la necessità di procedere in tal senso ).

- avverso siffatta delibera la Casa di Cura B proponeva ricorso straordinario al Capo dello Stato, tuttora pendente.

- il quadro normativo di riferimento per la determinazione dei budgets del 2013 ( oggetto della presente controversia ), peraltro, risultava ulteriormente ampliato dal decreto legge 3 dicembre 2012, n. 207 ( convertito, con modificazioni, in legge 24 dicembre 2012, n. 231 - ‘Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell’ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale’ ), il cui art. 3-bis ( ‘Piano sanitario straordinario in favore del territorio della provincia di Taranto’ ), comma 1, così recitava:

<< Al fine di contrastare le criticità sanitarie riscontrate in base alle evidenze epidemiologiche nel territorio della provincia di Taranto, per il triennio 2013 - 2015, è sospesa, nel limite di spesa di 10 milioni di euro annui, con riferimento all’azienda sanitaria locale di Taranto, l’applicazione:

a) delle disposizioni relative alla limitazione del turn-over e al rispetto del vincolo di cui all’articolo 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e alla limitazione di cui all’articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni;

b) delle disposizioni limitative dei posti letto, di cui al Piano di rientro e di riqualificazione del Sistema sanitario regionale 2010-2012, sottoscritto dalla regione Puglia;

c) delle disposizioni limitative degli accordi contrattuali con le strutture accreditate di cui al Piano di rientro e di riqualificazione del Sistema sanitario regionale 2010-2012, sottoscritto dalla regione Puglia >>.

- con Delibera n. 164 del 7 febbraio 2013, tuttavia, il direttore Generale della ASL Taranto, provvedendo a determinare i budgets provvisori per il 2013 in attesa dell’approvazione del D.I.E.F. relativo a tale anno ( a ciò legittimato dalla Regione Puglia con nota prot. n. AOO/151/13257 del 10 dicembre 2012 ), applicava tout court la riduzione dell’1% ex art. 15, comma 14, d.l. n. 95 del 2012 - calcolata rispetto alla spesa consuntivata per l’anno 2011 -, senza dunque in alcun modo tenere conto del citato art. 3-bis.

- con nota del 20 febbraio 2013, da ultimo, la Casa di Cura B invocava, unitamente ad altre analoghe strutture, l’applicazione dell’articolo appena citato e, in specie, della previsione richiamata sub c), al fine di innalzare i budgets per il 2013 “ rispetto agli anni passati, mercé la proporzionale riassegnazione delle percentuali sottratte negli anni 2010, 2011 e 2012 per effetto dell’applicazione del Piano di rientro ” ( medio tempore, peraltro, e in specie con note del 19 dicembre 2012 e del 14 febbraio 2013, la ricorrente aveva pure comunicato alla ASL di Taranto l’avvenuto acquisto di una nuova macchina per esami di radio-diagnostica, ai fini della valutazione della griglia per l’anno 2013 ).

2.- In assenza della domandata rideterminazione veniva quindi proposto il ricorso in esame, per i motivi che seguono:

A) illegittimità in via autonoma e derivata della D.D.G. ASL Taranto n. 164 del 7 febbraio 2013 per illegittimità costituzionale dell’art. 15, comma 14, d.l. n. 95 del 2012, per violazione e contrasto con i principi di cui agli artt. 3, 32, 41, 97, 117 comma 1, 117 comma 2 lett. m), 117 comma 3 della Costituzione. Violazione del principio di leale collaborazione ex art. 120 Cost..

B) illegittimità in via autonoma della D.D.G. ASL Taranto n. 164 del 7 febbraio 2013 per eccesso di potere per erronea e falsa applicazione delle previsioni di cui alla Circolare della Regione Puglia prot. n. AOO/151/13257 del 10 dicembre 2012. Assoluta carenza di istruttoria e motivazione. Violazione delle disposizioni statali e regionali in materia di determinazione dei tetti di spesa e, in particolare, dell’art. 3-bis d.l. n. 207 del 2012. Violazione dei principi di buon andamento e affidamento. Perplessità dell’azione amministrativa. Irragionevolezza manifesta.

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