TAR Torino, sez. I, sentenza 2012-02-23, n. 201200248

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. I, sentenza 2012-02-23, n. 201200248
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 201200248
Data del deposito : 23 febbraio 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00816/2011 REG.RIC.

N. 00248/2012 REG.PROV.COLL.

N. 00816/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 816 del 2011, proposto da:
VINCIGUERRA SANDRO, rappresentato e difeso dagli avv. M A, C B M e F G, con domicilio eletto presso l’avv. M A in Torino, via delle Alpi, 4;



contro

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino, domiciliata per legge in Torino, corso Stati Uniti, 45;



per l'annullamento

del decreto n. Cat. 6F/P.A.S. II Sez. - Provv. n. 05/2011 emesso dal Questore della provincia di Biella in data 09.04.2011 e notificato in data 12.04.2011

nonché per l'annullamento

di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale dei relativi provvedimenti;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 gennaio 2012 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. Con il provvedimento indicato in epigrafe il Questore di Biella ha sospeso la licenza di porto di fucile e l’autorizzazione all’esercizio dell’attività venatoria intestati al ricorrente in attesa della definizione del procedimento penale pendente a carico del medesimo per il reato di omessa diligenza nella custodia delle armi in attività di tiro a segno (artt. 31 e 20 L. 110/75 110 c.p.), asseritamente commesso in Biella in data 3 aprile 2011.

2. Il ricorso, ritualmente proposto, si fonda su sei motivi con i quali si deducono: 1) il travisamento dei fatti; 2) il difetto di motivazione; 3) la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento; 4) l’omessa comparazione degli interessi in conflitto; 5) l’inopportunità dell’atto; 6) l’ingiustizia manifesta.

3. Si è costituito il Ministero dell’Interno con il patrocinio dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino, depositando documenti e resistendo al gravame con memoria difensiva.

4. Con ordinanza n. 484 del 14 luglio 2011 la Sezione ha accolto l’istanza cautelare proposta dal ricorrente ritenendo fondata, ad un primo esame, la censura dedotta con il terzo motivo.

5. In prossimità dell’udienza di merito, la difesa erariale ha depositato brevi note difensive richiamando le precedenti argomentazioni.

6. All’udienza pubblica del 26 gennaio 2011, sentiti l’avv. A per la parte ricorrente e l’avv. C per l’amministrazione resistente, la causa è stata trattenuta per la decisione.

7. Ritiene il collegio, a seguito dell’approfondimento proprio della fase di merito, di dover pervenire a conclusioni diverse da quelle assunte dalla Sezione in sede cautelare sulla base della cognizione sommaria propria di quella fase processuale.

8. Le circostanze di fatto che hanno condotto all’adozione dell’atto impugnato sono state esposte in modo sufficientemente chiaro e verosimile dallo stesso ricorrente nel verbale di sommarie informazioni rese dinanzi alla Questura di Biella in data 04.04.2011 (doc. 3 fascicolo parte resistente): quella mattina il ricorrente, istruttore di tiro a segno presso il poligono di tiro di Biella, procedeva nei locali della segreteria del poligono all’iscrizione al tiro a segno di tale S L, da lui non conosciuto (ma conosciuto dalla segretaria del poligono quale ex guardia particolare giurata) e consegnava al medesimo, tra l’altro, una pistola Beretta calibro 7,65 , 50 proiettili e un bersaglio; successivamente, nel tragitto dai locali della segreteria al campo di tiro, il S riusciva a sottrarsi al controllo del ricorrente e ad allontanarsi dalla struttura con un taxi portando con sé arma e munizioni; il ricorrente

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