TAR Bari, sez. III, sentenza 2021-11-22, n. 202101697

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. III, sentenza 2021-11-22, n. 202101697
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 202101697
Data del deposito : 22 novembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/11/2021

N. 01697/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00798/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 798 del 2015, proposto da -OMISSIS--OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato A O S, domiciliato presso la Segreteria del T.A.R. Puglia in Bari, piazza Massari, 6;

contro

Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, 97;

per l’annullamento

- del decreto n.-OMISSIS-del 23.2.2015, notificato in data 23.4.2015 con il quale Direttore Generale del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, visto il parere del Comitato di Verifica per le cause di servizio posizione n. -OMISSIS-reso in data 4.12.2013, ai sensi dell’art. 11 d.p.r. n. 461/2001, costituente parte integrante del decreto impugnato, non ha riconosciuto come dipendente da causa di servizio la seguente infermità: “-OMISSIS-”;

- di qualsiasi altro atto presupposto, connesso e consequenziale al suddetto provvedimento, ancorché non conosciuto dal ricorrente;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nell’udienza pubblica del giorno 27 ottobre 2021 per le parti i difensori come da verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1. - Con l’atto introduttivo del presente giudizio il ricorrente -OMISSIS--OMISSIS- (-OMISSIS- in congedo del Corpo della Polizia Penitenziaria matricola n. -OMISSIS- che ha prestato servizio presso la Casa circondariale di -OMISSIS- dalla data di arruolamento [10.7.1987] sino al 25.10.2012, data di collocamento in congedo per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa) impugnava il decreto del Ministero della Giustizia del 23.2.2015 che, nel recepire il parere del Comitato di verifica del 4.12.2013 (parimenti contestato), non riconosceva come dipendente da causa di servizio la seguente infermità: “-OMISSIS-”.

Deduceva censure così riassumibili:

1) violazione degli artt. 5 e 14, comma 1 d.p.r. n. 461/2001;
eccesso di potere per travisamento del fatto: l’azione amministrativa contestata sarebbe contraddittoria poiché da una parte la Commissione Medica Ospedaliera in data 17.9.2012 dopo aver sottoposto il ricorrente ad accurate visite riconosceva le suddette patologie, dall’altro lato l’organo superiore ha disconosciuto la dipendenza da causa di servizio, sulla base del mero esame della documentazione e senza nemmeno aver sottoposto a visita il dipendente, facendo riferimento a generiche valutazioni;
all’opposto, non solo la patologia da cui è affetto il ricorrente è ampiamente documentata, ma lo è anche la dipendenza da causa di servizio;

2) violazione dell’art. 3 legge n. 241/1990;
eccesso di potere per difetto di presupposti e per difetto di motivazione;
violazione degli artt. 32 e 97 della Costituzione;
inopportunità: la motivazione del censurato provvedimento sarebbe carente e contraddittoria in quanto non analitica e puntuale come viceversa richiesto in una fattispecie del genere, non avendo il Comitato di Verifica preso in considerazione tutte le variabili suscettibili di determinare l’insorgenza del male;

3) violazione degli artt. 7, 9 e 10 legge n. 241/1990: la P.A. avrebbe omesso di comunicare l’avvio del procedimento così come imposto dall’art. 7 legge n. 241/1990;
in una fattispecie del genere non sarebbe neanche invocabile l’art. 21 octies , comma 2 legge n. 241/1990, non avendo la censurata azione amministrativa natura vincolata e dovendosi considerare la partecipazione del ricorrente determinante ai fini della corretta formazione della volontà della pubblica amministrazione.

Infine, il ricorrente chiedeva disporsi c.t.u. medico-legale al fine di accertare la dipendenza della patologia de qua da causa di servizio.

2. - Si costituiva in giudizio il Ministero della Giustizia, resistendo al gravame.

3. - Le parti svolgevano difese in vista della pubblica udienza del 27 ottobre 2021, nel corso della quale la causa passava in decisione.

4. - Ciò premesso in punto di fatto, ritiene questo Collegio che il ricorso debba essere respinto in quanto infondato.

4.1. - Invero, il ricorrente non deduce alcuna particolare situazione di disagio derivante dallo svolgimento dell’attività lavorativa in esame (cfr. consulenza medico-legale di parte depositata in uno all’atto introduttivo che si limita a mere considerazioni di carattere generale sul rischio connesso al servizio svolto dal dipendente).

Come evidenziato da Cons. Stato, Sez. VI, 8.4.2002, n. 1891, “In presenza della domanda di liquidazione di un equo indennizzo a causa del suicidio di un docente affetto da sindrome depressiva, l’amministrazione deve verificare se questa abbia costituito una malattia endogena e costituzionale del dipendente, ovvero sia dipesa da particolari situazioni derivanti dallo svolgimento dell’attività lavorativa”.

In termini analoghi si è espresso Cons. Stato, Sez. VI, 7.8.2003, n. 4548.

Infine, T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 8.3.2018, n. 305 ha sottolineato:

«… Gioverà premettere in termini generali, in omaggio a consolidati principi giurisprudenziali, che l’accertamento in ordine alla dipendenza da causa di servizio di un’infermità contratta dal pubblico dipendente rientra nella discrezionalità tecnica dell’organo preposto, che perviene alle relative conclusioni assumendo a base le cognizioni della scienza medica e specialistica, sicché, mentre è precluso al giudice amministrativo il sindacato di merito su detti giudizi, quello di legittimità è ammesso esclusivamente nelle ipotesi di evidenti e macroscopici vizi logici, ovvero quando non sia stata presa in considerazione la sussistenza di circostanze di fatto tali da poter incidere sulla valutazione medico legale ( cfr . T.A.R. Friuli V.G., sez. I, 11 novembre 2013, n. 554, CdS, Sez. VI, 27 marzo 2001, n. 1774 e 6 maggio 2002, n. 2483).

Nel caso in esame non sono emersi elementi di valutazione dei fatti manifestamente irrazionali né risulta omessa la considerazione di circostanze di fatto tali da poter incidere sulla valutazione medico-legale posta alla base del mancato riconoscimento del nesso causale tra servizio svolto e patologia acclarata, risultando il provvedimento dell’Amministrazione adeguatamente motivato e coerente con le circostanze emerse nel corso del procedimento.

Invero, i rilievi svolti dal -OMISSIS- circa l’evidente travisamento dei fatti in cui sarebbe incorsa l’Amministrazione nel valutare come preesistenti, rispetto al servizio prestato, alcune carenze costituzionali dell’apparato osteo-muscolare, omettono di considerare, così come perspicuamente replicato dall’Amministrazione, che non è possibile conoscere in sede in visita medica (anche la più accorta e meticolosa) tutte le eventuali predisposizioni costituzionali a patologie che si svilupperanno nel corso della vita del soggetto, anche se in età precoce.

Deve inoltre rimarcarsi, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, che il rapporto di eventuale derivazione causale va verificato non rispetto al servizio in generale (per quanto gravoso e pieno di disagi, compatibili con l’attività prestata da soggetti aventi lo status di militare, per i quali l’ordinamento prevede una specifica serie di tutele per la gravosità del servizio prestato), ma rispetto a particolari modalità, ulteriori e speciali rispetto al normale espletamento del servizio, che valgono a connettere le patologie insorte con dette modalità ( cfr. ex multis C.d.S Sez. III, numero affare 03837/2010 - ad. del 16 marzo 2011). Infatti, un’attività di servizio, sia pure impegnativa, non può comunque essere considerata ex se anche solo concausa dell’evento dismetabolico, ove non emerga quel surplus di fattori rispetto al fisiologico dispiegarsi del servizio richiesto ai militari costituenti rischio specifico dell’evento morboso ( cfr . in termini Consiglio di Stato, sez. IV, 18 settembre 2012, n. 4950;
sez. VI, 22 gennaio 2007, n. 126).

Sulla base di tali premesse appare correttamente ridimensionato dal C.V.C.S. il rilievo ascrivibile all’evento traumatico occorso nell’aprile 2003 nella dinamica della patologia sofferta dal ricorrente, posto che questo si è verificato nello svolgimento della ordinaria attività di servizio e non è risultato connesso ad eventi eccezionali o a particolari modalità nell’espletamento dell’attività lavorativa, rappresentando piuttosto il ridetto evento solo una mera occasione per il manifestarsi di una condizione personale di carenza costituzionale, per quanto detto non diagnosticabile sulla base delle visite mediche svolte all’atto dell’arruolamento. …».

Nella fattispecie in esame, come correttamente evidenziato dalla Amministrazione resistente nei censurati provvedimenti, il ricorrente non ha addotto, né dimostrato alcuna particolare situazione di disagio derivante dallo svolgimento dell’attività lavorativa, con la conseguenza che correttamente è stata negata dalla P.A. la dipendenza dell’infermità da causa di servizio.

Né è possibile disporre in una situazione del genere una c.t.u. medico-legale, pur richiesta dal ricorrente in via istruttoria, in quanto la stessa avrebbe natura puramente ed inammissibilmente esplorativa.

Inoltre, quanto alla censura di eccesso di potere per contraddittorietà dei provvedimenti impugnati rispetto alla precedente valutazione operata dalla Commissione Medica Ospedaliera del 17.9.2012, si deve condividere l’orientamento espresso sul punto da Cons. Stato, Sez. IV, 18.9.2012, n. 4950:

«… L’Amministrazione, quando intenda uniformarsi al giudizio medico-legale del C.P.P.O., non deve indicare le ragioni che l’hanno indotta a preferire il parere del Comitato anziché quello del Collegio Medico. Il giudizio del Comitato di verifica, infatti, svolge funzione di sintesi e di composizione dei diversi pareri resi dagli organi intervenuti nel procedimento, attraverso la riconduzione a principi comuni delle attività svolte dalle Commissioni Mediche intervenute nel procedimento, sicché non è configurabile alcuna contraddittorietà nel caso di contrasto fra le valutazioni espresse dal Comitato e quelle precedenti di altri organi (cfr. Consiglio Stato sez. VI 24 febbraio 2011 n. 1149;
Cons. St., sez. IV, 25 maggio 2005 n. 2676). …».

Si deve, pertanto, escludere che nel caso di specie sussista la dedotta contraddittorietà tra provvedimenti, con consequenziale reiezione della relativa censura.

4.2. - Va, ulteriormente, rimarcato che nella materia del riconoscimento della dipendenza da cause di servizio delle infermità o patologie sofferte dal pubblico dipendente, la manifestazione di giudizio espressa dal Comitato di verifica per le cause di servizio all’interno della sequenza procedimentale azionata, costituisce - come visto al punto precedente - un giudizio conclusivo di carattere tecnico in ordine alla riconducibilità ad attività lavorativa delle cause produttive di infermità o lesione, in relazione a fatti di servizio e al rapporto causale tra i fatti e l’infermità medesima.

Trattasi, nella sostanza, di una manifestazione di giudizio ampia e complessa, essendo costituito il Comitato di verifica da professionalità mediche, giuridiche ed amministrative i cui pareri vengono riuniti nella definitiva e superiore valutazione adottata all’esito di un complesso procedimento amministrativo, la quale costituisce espressione di una valutazione discrezionale che, per i conosciuti limiti del sindacato giurisdizionale, è sindacabile dal giudice amministrativo nei soli casi in cui le determinazioni assunte siano affette da illogicità, irrazionalità, irragionevolezza manifeste, o siano state adottate per erroneità dei presupposti sottesi al giudizio conclusivo reso, nel caso in esame non rinvenibili (cfr. per una fattispecie analoga T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II- ter , 4.5.2020, n. 4599).

Dal quadro normativo di riferimento emerge che il citato giudizio conclusivo di sintesi e di superiore valutazione formulato dal Comitato di verifica si impone all’Amministrazione la quale è tenuta solo a verificare se l’organo in questione, nell’esprimere le proprie valutazioni, abbia tenuto conto delle considerazioni svolte dagli altri organi e, in caso di disaccordo, se le abbia confutate.

Per quanto premesso, il Collegio conclusivamente rileva come il provvedimento gravato sia immune dai prospettati vizi di legittimità, essendosi l’Amministrazione resistente determinata in senso sfavorevole al ricorrente all’esito di una adeguata e reiterata attività istruttoria procedimentale che con motivazione esaustiva ha escluso la sussistenza di un nesso di causalità tra le infermità sofferte dal ricorrente ed il servizio prestato per le ragioni partitamente indicate nel succitato parere del 4.12.2013 reso dal Comitato di verifica per le cause di servizio:

«… l’infermità: “-OMISSIS-. Non può riconoscersi dipendente da fatti servizio, in quanto trattasi di affezione -OMISSIS-, la cui patogenesi è da attribuire al persistere di fatti flogistici da cause diverse, favorita da una peculiare predisposizione del soggetto su base costituzionale, sulla quale gli eventi del servizio descritto agli atti non possono aver svolto il ruolo di causa o di concausa efficiente e determinante;

Quanto sopra dopo aver esaminato e valutato, senza tralasciarne alcuno, tutti gli elementi connessi con lo svolgimento del servizio da parte del dipendente e tutti i precedenti di servizio risultanti dagli atti …».

4.3. - Quanto alla censura relativa all’asserita violazione dell’obbligo di comunicazione dell’avvio del procedimento ex art. 7 legge n. 241/1990, va rimarcato che secondo costante giurisprudenza amministrativa in detta tipologia di procedimento finalizzato al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio la comunicazione de qua non è affatto necessaria.

Sul punto T.A.R. Lazio, Roma, Sez. Prima Stralcio, 8.6.2020, n. 6201 ha rilevato:

«… Secondo la costante giurisprudenza amministrativa, da cui questo Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi, nel procedimento per la verifica della sussistenza della dipendenza dell’infermità contratta dal pubblico dipendente da causa di servizio, non ricorrono i presupposti per una comunicazione di avvio, né quelli per il preavviso di rigetto, in quanto non vi è spazio per un contraddittorio prima dell’adozione del provvedimento conclusivo del procedimento, tenuto anche conto della particolare disciplina speciale analiticamente prevista dal Dpr n. 461 del 2001. Del resto, la ragione risiede nella circostanza che gli accertamenti sulla dipendenza da causa di servizio costituiscono espressione di discrezionalità tecnica riconosciuta al CVCS, con conseguente limitato sindacato giurisdizionale per illogicità, manifesta irragionevolezza, omessa considerazione delle circostanze di fatto. L’Amministrazione procedente non può che conformarsi al parere del Comitato di Verifica, salvo che non ne ravvisi i presupposti per un supplemento, ai sensi dell’art. 14, comma 1, Dpr n. 461 del 2001, con la conseguenza che l’eventuale partecipazione procedimentale dell’interessato non potrebbe produrre effetti sul contenuto dispositivo del provvedimento impugnato ( ex multis , Tar Lazio, Roma, n. 11462 del 2019;
Tar Sicilia, Palermo, n. 2177 del 2019;
Tar Puglia, Lecce, n. 1281 del 2018). …».

5. - In conclusione, dalle argomentazioni espresse in precedenza discende la reiezione del ricorso.

6. - In considerazione della peculiarità della controversia sussistono giuste ragioni di equità per compensare le spese di lite.

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