TAR Bari, sez. III, sentenza 2021-11-22, n. 202101697
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Testo completo
Pubblicato il 22/11/2021
N. 01697/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00798/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 798 del 2015, proposto da -OMISSIS--OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato A O S, domiciliato presso la Segreteria del T.A.R. Puglia in Bari, piazza Massari, 6;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, 97;
per l’annullamento
- del decreto n.-OMISSIS-del 23.2.2015, notificato in data 23.4.2015 con il quale Direttore Generale del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, visto il parere del Comitato di Verifica per le cause di servizio posizione n. -OMISSIS-reso in data 4.12.2013, ai sensi dell’art. 11 d.p.r. n. 461/2001, costituente parte integrante del decreto impugnato, non ha riconosciuto come dipendente da causa di servizio la seguente infermità: “-OMISSIS-”;
- di qualsiasi altro atto presupposto, connesso e consequenziale al suddetto provvedimento, ancorché non conosciuto dal ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nell’udienza pubblica del giorno 27 ottobre 2021 per le parti i difensori come da verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. - Con l’atto introduttivo del presente giudizio il ricorrente -OMISSIS--OMISSIS- (-OMISSIS- in congedo del Corpo della Polizia Penitenziaria matricola n. -OMISSIS- che ha prestato servizio presso la Casa circondariale di -OMISSIS- dalla data di arruolamento [10.7.1987] sino al 25.10.2012, data di collocamento in congedo per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa) impugnava il decreto del Ministero della Giustizia del 23.2.2015 che, nel recepire il parere del Comitato di verifica del 4.12.2013 (parimenti contestato), non riconosceva come dipendente da causa di servizio la seguente infermità: “-OMISSIS-”.
Deduceva censure così riassumibili:
1) violazione degli artt. 5 e 14, comma 1 d.p.r. n. 461/2001; eccesso di potere per travisamento del fatto: l’azione amministrativa contestata sarebbe contraddittoria poiché da una parte la Commissione Medica Ospedaliera in data 17.9.2012 dopo aver sottoposto il ricorrente ad accurate visite riconosceva le suddette patologie, dall’altro lato l’organo superiore ha disconosciuto la dipendenza da causa di servizio, sulla base del mero esame della documentazione e senza nemmeno aver sottoposto a visita il dipendente, facendo riferimento a generiche valutazioni; all’opposto, non solo la patologia da cui è affetto il ricorrente è ampiamente documentata, ma lo è anche la dipendenza da causa di servizio;
2) violazione dell’art. 3 legge n. 241/1990; eccesso di potere per difetto di presupposti e per difetto di motivazione; violazione degli artt. 32 e 97 della Costituzione; inopportunità: la motivazione del censurato provvedimento sarebbe carente e contraddittoria in quanto non analitica e puntuale come viceversa richiesto in una fattispecie del genere, non avendo il Comitato di Verifica preso in considerazione tutte le variabili suscettibili di determinare l’insorgenza del male;
3) violazione degli artt. 7, 9 e 10 legge n. 241/1990: la P.A. avrebbe omesso di comunicare l’avvio del procedimento così come imposto dall’art. 7 legge n. 241/1990; in una fattispecie del genere non sarebbe neanche invocabile l’art. 21 octies , comma 2 legge n. 241/1990, non avendo la censurata azione amministrativa natura vincolata e dovendosi considerare la partecipazione del ricorrente determinante ai fini della corretta formazione della volontà della pubblica amministrazione.
Infine, il ricorrente chiedeva disporsi c.t.u. medico-legale al fine di accertare la dipendenza della patologia de qua da causa di servizio.
2. - Si costituiva in giudizio il Ministero della Giustizia, resistendo al gravame.
3. - Le parti svolgevano difese in vista della pubblica udienza del 27 ottobre 2021, nel corso della quale la causa passava in decisione.
4. - Ciò premesso in punto di fatto, ritiene questo Collegio che il ricorso debba essere respinto in quanto infondato.
4.1. - Invero, il ricorrente non deduce alcuna particolare situazione di disagio derivante dallo svolgimento dell’attività lavorativa in esame (cfr. consulenza medico-legale di parte depositata in uno all’atto introduttivo che si limita a mere considerazioni di carattere generale sul rischio connesso al servizio svolto dal dipendente).
Come evidenziato da Cons. Stato, Sez. VI, 8.4.2002, n. 1891, “In presenza della domanda di liquidazione di un equo indennizzo a causa del suicidio di un docente affetto da sindrome depressiva, l’amministrazione deve verificare se questa abbia costituito una malattia endogena e costituzionale del dipendente, ovvero sia