TAR Brescia, sez. II, ordinanza cautelare 2018-10-11, n. 201800389

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Brescia, sez. II, ordinanza cautelare 2018-10-11, n. 201800389
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
Numero : 201800389
Data del deposito : 11 ottobre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/10/2018

N. 00782/2018 REG.RIC.

N. 00389/2018 REG.PROV.CAU.

N. 00782/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 782 del 2018, proposto da


-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato F B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale Lombardia, Istituto Comprensivo di Sant'Omobono Terme, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, tutti domiciliati ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo di Sant'Omobono Terme (Bg) e Consiglio della Classe II dell'Istituto Comprensivo di Sant'Omobono Terme – Scuola Secondaria di Primo Grado, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

- del provvedimento di data 9 giugno 2018, affisso all’albo in pari data e asseritamente divenuto definitivo il 24 giugno 2018, di non ammissione del figlio dei ricorrenti alla classe terza dell’Istituto Comprensivo di Sant’Omobono Terme;

- del verbale del Consiglio della Classe II E, relativo allo scrutino finale del 7 giugno 2018, conosciuto in data 12 luglio 2018;

- del giudizio di non ammissione alla classe successiva del figlio dei ricorrenti;

- del documento di valutazione dell’alunno, redatto in data 9 giugno 2018, a firma del dirigente scolastico;

- dei verbali del Consiglio della Classe II E dal nr. 1 al nr. 5;

- dei criteri di correzione, valutazione e ammissione alla classe successiva, conosciuti in data 12 luglio 2018;

- dei registri personali dei docenti della Classe II E;

- del registro della classe II E relativo all’anno scolastico 2017/2018 e dei relativi provvedimenti disciplinari, oltre che delle note didattiche e disciplinari;

- delle verifiche scritte e orali svolte dall’alunno durante l’anno scolastico, nelle materie di geografia, matematica, scienze, francese, arte e immagine e tecnologia;

- dei verbali 2, 4 e 5 del Collegio dei docenti relativi all’anno scolastico 2017/2018;

- del documento contenente le considerazioni sull’andamento scolastico dell’alunno -OMISSIS-, a firma della coordinatrice della classe IIE;

- della nota con cui il Dirigente scolastico ha, il 19 giugno 2018, respinto la richiesta di riconvocazione del consiglio di classe e di rivalutazione dell’alunno;

- di ogni altro atto o provvedimento, presupposto, consequenziale o comunque connesso;

e per il risarcimento del danno subìto dall’alunno e dai genitori a causa dei provvedimenti impugnati.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale Lombardia e Istituto Comprensivo di Sant'Omobono Terme;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2018 la dott.ssa M B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Considerato:

- che l’assistente allo studio non è componente del Consiglio di classe e i verbali di quest’ultimo risultano regolarmente sottoscritti;

- che il verbale impugnato risulta adeguatamente motivato, dal momento che, precisato che, a differenza di quanto asserito nel ricorso, non risulta necessario dare conto dei livelli di apprendimento previsti, esso sinteticamente evidenzia il loro mancato raggiungimento e il mancato recupero delle carenze a causa dell’impegno discontinuo dell’alunno;

- che appare ontologico che le strategie per il miglioramento dei livelli parziali raggiunti siano state fissate solo con il collegio docenti del 13 marzo 2018 e cioè dopo la prima verifica dei risultati, a chiusura del primo quadrimestre e l’accertamento, dunque, dei livelli raggiunti;

- che la scuola ha dato conto delle ragioni della non ammissione alla classe successiva, andando oltre la media dei voti, mentre la valutazione della soluzione opposta (e cioè la promozione) è insita nella discussione stessa operata dal Consiglio di classe;

- che l’asserita mancanza di trascrizione delle proposte di voto per ciascuna disciplina è dovuta all’operare del registro elettronico che, dopo la discussione e la decisione del collegio dei docenti, trasforma il voto proposto in voto definitivo;

- che, nel complesso, il ricorso risulta essere volto esclusivamente a contestare aspetti formali del procedimento e del provvedimento conclusivo di esso, ma non anche a contestare l’asserito mancato raggiungimento, da parte dell’alunno, dei livelli di apprendimento necessari per poter aspirare al passaggio alla classe successiva;

Ritenuto che ciò induca, in un’ottica di valutazione di quello che è l’interesse primario tutelato - e cioè la necessità che l’alunno sia ammesso a frequentare la classe corrispondente al livello delle competenze acquisite, così da consentire allo stesso, nel caso della ripetizione dell’anno, di colmare le lacune che gli precluderebbero una proficua fruizione della formazione garantita dalla frequentazione della classe successiva – a non ravvisare i presupposti per la concessione della richiesta misura cautelare: soluzione che, peraltro, appare obbligata in ragione, oltre che del suddetto bilanciamento degli interessi e del fatto che il ricorso non appare assistito, per tutto quanto sopra, da sufficienti elementi di fumus boni iuris , dal dato di fatto per cui esso è stato presentato e depositato, nonostante la disponibilità di tutta la documentazione richiesta sin dal 12 luglio 2018, solo l’1 settembre 2018 e, quindi, in tempi non utili a consentire una pronuncia cautelare collegiale prima dell’inizio scolastico, che l’alunno in questione ha già iniziato presso altro istituto;

Considerata la palese violazione del principio di sinteticità degli atti giudiziari, della quale si deve tenere conto in termini di imputazione delle spese relative alla presente fase del giudizio;

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