TAR Ancona, sez. I, sentenza 2019-12-27, n. 201900798
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Pubblicato il 27/12/2019
N. 00798/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00236/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 236 del 2019, proposto da
Comune di Falerone, in persona del sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato M O, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato M D in Ancona, via Matteotti, 99;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso cui domicilia in Ancona, piazza Cavour, 29;
per l'ottemperanza
alla sentenza del T.A.R. per le Marche n. 870 del 22 ottobre 2015;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2019 la dott.ssa S D M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Con il presente ricorso il Comune di Falerone chiede l’ottemperanza alla sentenza di questo Tribunale n. 870 del 2015;con essa è stato definito il giudizio avente ad oggetto l’impugnazione di provvedimenti ministeriali con cui veniva disposto il recupero della somma di € 304.160,32, corrisposta dal Ministero dell’Interno al Comune di Falerone a titolo di copertura degli oneri per il trattamento economico del personale in mobilità ex art. 1, comma 4, della legge n. 554 del 1988 e ss.mm., per il periodo 1994-2009.
Tali somme, in particolare, erano state versate al Comune ricorrente a titolo di contributo erariale, a reintegro degli oneri sostenuti per il trattamento economico del dipendente Gaetano Caso, trasferito presso l’Ente in attuazione delle procedure di mobilità di cui al DPCM 5 agosto 1988, n. 325 e al DPCM 22 luglio 1989, n. 428. Poiché il dipendente Caso era successivamente transitato, mediante mobilità, presso il Comune di Torre del Greco con decorrenza 1° gennaio 1994 ed era stato sostituito dal dipendente Nicola Cataletto, a parità di requisiti e di posizione economica - trovandosi entrambi in posizione soprannumeraria - il Ministero dell’Interno disponeva il recupero delle somme corrisposte al Comune di Falerone a decorrere, appunto, dal 1° gennaio 1994 (data del trasferimento del dipendente Gaetano Caso).
I gravati provvedimenti ministeriali erano motivati sull’assunto secondo cui i fondi oggetto di trasferimento agli Enti locali sono solo quelli destinati a coprire gli oneri concernenti il trattamento economico in godimento del personale sottoposto a mobilità in base alle procedure di cui al DPCM n. 325 del 1988 e non anche del personale di cui è stata disposta la mobilità in esito alle procedure di cui all’art. 6, comma 20, del DPR n. 268 del 1987, come avvenuto nel caso del dipendente C N.
La sentenza n. 870 del 2015 non è stata impugnata ed è passata in giudicato. Il Ministero dell’Interno vi ha ottemperato astenendosi dal recupero delle somme sopraindicate nei confronti del Comune di Falerone.