TAR Trento, sez. I, sentenza 2024-11-11, n. 202400165
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 11/11/2024
N. 00165/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00076/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 76 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Diego Fedele, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno - Questura di Trento, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Trento, largo Porta Nuova, n. 9;
per l’annullamento
del provvedimento foglio di via obbligatorio - prot. n. -OMISSIS-, emesso dal Questore della Provincia di Trento, notificato alla sig.ra -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno - Questura di Trento;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 novembre 2024 il consigliere Cecilia Ambrosi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La signora -OMISSIS-, ricorrente, impugna con il ricorso in esame il provvedimento del -OMISSIS-, emesso dal Questore della Provincia di Trento, notificatole il -OMISSIS-, con cui le veniva ordinato di “ lasciare il territorio del Comune di Trento entro 48 ore dalla notifica del presente decreto, disponendo che alla stessa sia inibito di farvi ritorno, senza preventiva apposita autorizzazione, per il periodo di anni DUE (2) decorrenti dalla data di notifica del presente decreto ”.
Tale provvedimento veniva emesso in occasione dei fatti occorsi in data -OMISSIS- in cui la ricorrente - dopo aver partecipato ad una manifestazione organizzata dall’Associazione animalista di appartenenza avente l’obiettivo di esprimere dissenso sulle modifiche alla legge provinciale di Trento in materia di grandi carnivori e sulla ritenuta mala gestione degli stessi - a titolo personale, unitamente ad altri tre sodali, si recava all’ingresso secondario di -OMISSIS-, presso la quale si svolgeva la “ -OMISSIS- ”, per protestare con frasi offensive nei confronti di -OMISSIS- e partecipanti, famiglie con minori, segnatamente in merito all’esposizione ed utilizzo degli animali. Tali comportamenti avevano reso necessario l’intervento delle forze dell’ordine che, in taluni casi, si vedevano costrette ad accompagnare i visitatori nel tragitto al fine di evitare il contatto fisico con i dimostranti, tra cui la ricorrente.
2. Il ricorso è affidato a due motivi di gravame.
Con il primo motivo si contesta la violazione di legge in relazione agli artt. 1, comma 1, lett. c) e 2 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ritenendo insussistenti i presupposti per l’emissione del provvedimento sfavorevole quanto all’essere la ricorrente soggetto inquadrabile tra i destinatari (i.e. “ soggetti dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica ”) e “ soggetto pericoloso per la sicurezza pubblica ex art. 2, d.lgs 159/2011 ”. Sul punto, la signora -OMISSIS- lamenta la genericità e la contraddittorietà della motivazione del provvedimento, ritenendo che la pubblica amministrazione non avrebbe addebitato nulla di specifico alla stessa ricorrente e non le avrebbe attribuito direttamente le espressioni ingiuriose descritte nel foglio di via obbligatorio. Sarebbe inoltre carente la motivazione e l’istruttoria quanto al fatto che la ricorrente possa nuovamente frequentare il Comune di Trento per commettere ulteriori attività illecite e manifestare la propria pericolosità per la sicurezza, nonché relativamente alla prognosi di un’elevata probabilità di reiterazione di comportamenti contrari alla legge, aspetti che avrebbero imposto un’analisi dei comportamenti e dagli episodi desunti dalla vita e dal contesto socio-ambientale della ricorrente stessa. Mancherebbe inoltre il requisito dell’attualità della pericolosità che non sarebbe stato accertato. Si fa riferimento nell’atto a due denunce penali, senza alcuna indicazione agli esiti delle stesse, e dunque non con riferimento a condanne passate in giudicato che costituiscano precedenti penali, peraltro, risalenti in un caso al -OMISSIS- e relative ad un contesto fattuale e territoriale che non ha alcun collegamento con il Comune di Trento. Quanto all’episodio contestato non viene indicata alcuna possibile pendenza penale né la sussunzione del comportamento in una fattispecie penale.
Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente censura la violazione di legge in relazione agli artt. 1, comma 1, lett. c) e 2 del d.lgs. 159 del 2011 in ragione dell’assenza dell’ordine di fare rientro presso il luogo di residenza.
3. La signora -OMISSIS- è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato con decreto 30 maggio 2024, n. 1/2024 dell’apposita Commissione di questo Tribunale.
4. Si è costituita l’Amministrazione intimata in data 11