TAR Salerno, sez. III, sentenza 2023-05-04, n. 202301036
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Pubblicato il 04/05/2023
N. 01036/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01445/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1445 del 2022, proposto da -O- rappresentati e difesi dagli avvocati M A e P F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
A A, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati M D T e M A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Campania, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- 1) della proposta di Piano Terapeutico, formulata dall’A.S.L. di Avellino, in data-O-, con la quale si offrono tre diverse e contrastanti possibilità riabilitative, a scelta dell’utente, insieme all’introduzione della terapia psicofarmacologica, negando, così, la continuità terapeutica con il precedente intervento abilitativo ABA, che il minore -O- ha seguito, dall’età di due anni, per gli evidenti miglioramenti sul piano linguistico, comportamentale e di conseguenza sociale avallati dalle “prese dati”, secondo i protocolli scientifici compilati, giorno dopo giorno, dai terapisti, con la supervisione del BCBA;
- 2) del diniego implicito dell’A.S.L. di Avellino, di prosecuzione del trattamento ABA per dieci ore settimanali, in favore del minore -O-, presso il domicilio e nei contesti di vita, come s’evince dalla proposta di piano terapeutico del-O-;
- 3) della delibera dell’A.S.L. di Avellino, n. -O-, atto presupposto, nella parte in cui limita il Trattamento ABA domiciliare e nei contesti di vita, al compimento dei tredici anni di età del paziente;
- 4) d’ogni altro atto, anche di natura regolamentare e programmatoria, e di estremi non conosciuti, presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, ivi compreso il PDTA approvato con DGRC n. 131/21, in quanto lesivi degli interessi del minore;
nonché per l’accertamento:
-del diritto di -O- a ricevere, a carico del S.S.N., per il tramite dell’A.S.L. di Avellino, l’erogazione del trattamento riabilitativo con metodologia ABA per dieci ore settimanali in regime domiciliare e nei principali ambienti di vita, come da precedente intervento terapeutico e come da valutazione specialistica del II° Policlinico “Federico II” di Napoli, a firma della dott.ssa -O-, e come da Linee Guida sull’Autismo approvate dall’I.S.S., fino al compimento del diciottesimo anno di vita;
- del diritto di -O- ad avvalersi del supervisore BCBA – analista del comportamento – per la continuazione, modulazione e monitoraggio del programma terapeutico psicoeducativo ABA e parent training;
nonché per la condanna
dell’A.S.L. di Avellino a garantire il trattamento riabilitativo ABA, innanzi esplicitato, per dieci ore settimanali, con l’apporto del supervisore BCBA e parent training, secondo la normativa vigente e le Linee Guida sull’Autismo, approvate dall’I.S.S.;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di A A;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 aprile 2023 il dott. M D M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato nelle forme e nei termini di rito, i ricorrenti, in proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà sul figlio minore, hanno impugnato, chiedendone l’annullamento, gli atti impugnati indicati in epigrafe.
A sostegno delle richieste avanzate, essi hanno allegato e dedotto che: il minore è affetto dal Disturbo dello Spettro Autistico livello 3 del DSM-5 (massima gravità secondo il Manuale Diagnostico dei Disturbi Mentali) con compromissioni nella sfera comunicativa, relazionale e comportamentale;tale patologia è stata diagnosticata nel 2011 dal Prof. -O-, Direttore dell'U.O.C. di Neuropsichiatria Infantile dell'ASL Avellino, il quale ha prescritto terapia riabilitativa ABA (Applied behaviour intervention) a domicilio e nei diversi ambienti di vita;il piccolo ha iniziato la terapia per 6 ore settimanali;dopo pochi mesi, le ore sono aumentate ad 8, per poi essere inserito, a fine 2013, nel “Progetto ABA” dell’ASL di Avellino, con 15 ore settimanali di trattamento;l’aumento delle ore di terapia ha portato evidenti miglioramenti sul piano della comunicazione con un incremento del vocabolario nonché delle richieste “mands” e riduzione dei comportamenti “problema”;alla visita del 31.05.2016, è stato riconosciuto “portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, c. 3 legge 104/92”, nonché avente diritto alla erogazione dell'indennità di accompagnamento dalla Commissione Medica per l'accertamento dell'handicap;successivamente, con l’applicazione della Delibera ASL n.-O-, le ore di terapia sono state ridotte a 10 ed è stato disposto il passaggio al centro convenzionato “Centro Insieme”, avvenuto in data 7.04.2021;al compimento del tredicesimo anno di età, il piccolo -O- è stato dimesso dal trattamento ABA per “raggiunto limite di età” previsto alla citata Delibera aziendale;pertanto, si sono rivolti al II Policlinico di Napoli, reparto di Neuropsichiatra Infantile, al fine di avere indicazioni più dettagliate sul trattamento riabilitativo più adeguato per il figlio, ove in seguito a visita specialistica e ad attenta valutazione funzionale, si è certificato un sensibile peggioramento dello stato di salute, dovuto alla interruzione del trattamento e si è evidenziata la necessità della prosecuzione dell’intervento ABA nei principali contesti di vita;alla luce delle risultanze, hanno richiesto all'ASL di Avellino, Distretto di Baiano, la prosecuzione del trattamento ABA domiciliare e nei contesti di vita;alla visita del 30 giugno 2022, il NPI dell’ASL AV, Distretto Sanitario di Baiano, nonostante avesse riscontrato un severo aumento di comportamenti disfunzionali, caratterizzati da atti di auto ed etero lesionismo nonché perdite di abilità acquisite, non ha disposto la prosecuzione del trattamento ABA, proponendo, invece, “l’inserimento di -O- nel progetto ABA aziendale in regime semiresidenziale”, presso il -O-– oppure “ Terapia occupazionale in piccolo gruppo per 6/h settimanali”, oppure ancora “Terapia occupazionale individuale extramurale”, e contestualmente suggeriva l’introduzione di un trattamento farmacologico con risperidone.
Tanto premesso in fatto, i ricorrenti hanno lamentato l‘illegittimità degli atti impugnati con i quali l’ASL di Avellino ha omesso di garantire il trattamento riabilitativo ABA negli ambienti di vita quotidiana al minore, pur avendo constatato l’aggravarsi delle sue condizioni di salute a seguito dell’interruzione del predetto trattamento, eccependo:
1.VIOLAZIONE DI LEGGE (VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 32, 2, 3 COST.;CONVENZIONE ONU. SUI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ RESA ESECUTIVA IN ITALIA CON LA L.N. 18 /2009;D. LGS 502/92;LEGGE 134/2015;DPCM DEL 12 GENNAIO 2017;VIOLAZIONE DEL DLGS N. 117/2017. ECCESSO DI POTERE.
I ricorrenti hanno lamentato l‘illegittimità dei provvedimenti impugnati all’uopo richiamando
la normativa sovranazionale (Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata e resa esecutiva in Italia con l. n. 18/2009;Risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite n. A/RES/67/82 del 12 dicembre 2012 sui bisogni delle persone con autismo) e nazionale (Legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge 18 agosto 2015, n. 134 e Legge regionale 18 gennaio 2016, n. 1), posta a tutela delle persone con disabilità che riconosce il diritto a godere del più alto standard di salute, anche in funzione delle possibilità di beneficiare di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali e di conseguire il miglioramento delle condizioni di vita.
In generale, gli istanti hanno riscontrato, nella negazione del trattamento ABA e nelle proposte effettuate dall’ASL Avellino, un grave sovvertimento dei principi legislativi che impongono al SSN di assicurare, tramite le ASL di appartenenza, ai bambini, adolescenti ed adulti con autismo un trattamento adeguato rispetto alle specifiche esigenze individuali.
L’illegittimità, per come sostenuto dai ricorrenti, si sostanzierebbe nell’interruzione della terapia in corso da anni, per motivazioni che esulano dalle necessità del paziente e riconducibili a scelte aziendali con le quali si sarebbe uniformata la cura dei bambini e adolescenti autistici per fasce di età.
I.A. ILLEGITTIMITÀ PDTA REGIONALE.
I ricorrenti hanno sostenuto l’illegittimità del PDTA (Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali) regionale nella parte in cui prevede anch’esso trattamenti generalizzati e precostituiti per fasce di età.
Hanno, poi, lamentato la illegittimità del comportamento dell’ASL Avellino, in quanto la stessa non avrebbe recepito e tenuto debitamente conto delle direttive poste dal provvedimento prot. n. 0255878/2, con cui, in data 11 maggio 2021, il Dirigente Generale capo dell’Ufficio della Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale avrebbe espressamente inteso garantire a tutti i pazienti con autismo, già in trattamento sanitario, il livello di assistenza in atto, escludendoli dall’ambito applicativo del PDTA.
A tanto si aggiungerebbe, la mancata presa in considerazione del provvedimento del Governatore regionale n. 2021- 15721/UDCP/GAB/VCG2 del 23.07.2021, con il quale si sarebbe assicurato a tutti i pazienti in cura, sino alla piena operatività dei Nuclei territoriali e alla predisposizione del PAI (piano assistenziale individualizzato) per ciascun interessato, un livello di assistenza, tale da non pregiudicare i risultati raggiunti.
Per quanto detto sopra, il minore non avrebbe dovuto subire alcuna riduzione delle ore di terapia ABA di cui godeva in precedenza.
2.VIOLAZIONE DI LEGGE: ART. 3 L. 134/15;ART. 25