TAR Trieste, sez. I, sentenza 2014-02-27, n. 201400074

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Trieste, sez. I, sentenza 2014-02-27, n. 201400074
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Trieste
Numero : 201400074
Data del deposito : 27 febbraio 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00028/2009 REG.RIC.

N. 00074/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00028/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 28 del 2009, proposto da:
società Prata S.r.l., rappresentato e difeso dall'avv. V C, con domicilio eletto presso la Segreteria Generale del T.A.R. in Trieste, Piazza Unità d'Italia 7;

contro

Comune di Latisana, rappresentato e difeso dall'avv. S P, con domicilio eletto presso la Segreteria Generale del T.A.R. in Trieste, Piazza Unità d’Italia 7;

nei confronti di

società Gimar di Russo Mariarosa e C. S.a.s., non costituita;
arch. Francesco De Santis, non costituito;

per l'annullamento

-dell'ordinanza di irrogazione della sanzione pecuniaria e di demolizione per lavori eseguiti in difformità del permesso di costruire Comune di Latisana, n. 131 dd. 23.10.2008, notificata in data 28.10.2008;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Latisana;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2014 la dott.ssa A T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

La società Prata S.r.l. impugna l'ordinanza n. 131 del 23.10.2008 con la quale il Comune di Latisana, accertata la realizzazione di opere edilizie in parziale difformità dal titolo abilitativo all'edificazione, ordinava alla società ricorrente, alla società Gimar S.a.s. e all'arch. Francesco De Santis (questi ultimi evocati in giudizio quali controinteressati), ciascuno per quanto di propria responsabilità, la demolizione di parte delle suddette opere, la rimessione in pristino del fosso confinante con l'area edificata, e il pagamento di sanzione sostitutiva pecuniaria, nella misura di €uro 57.086,52, per le opere non suscettibili di demolizione.

Avverso il suvvisto provvedimento sanzionatorio la società ricorrente deduce quale unico motivo di ricorso il proprio difetto di legittimazione passiva, per avere medio tempore venduto l'area oggetto di edificazione alla società Gimar S.a.s., cui sarebbero di conseguenza imputabili in via esclusiva gli accertati abusi edilizi.

Si è costituito il Comune di Latisana, contestando la ricostruzione fattuale offerta da parte ricorrente, e sostenendo che parte degli accertati interventi in difformità siano stati realizzati anche (ancorché non solo) dalla società Prata S.r.l..

La decisione della presente causa non può che muovere dall'esame della documentazione versata in atti.

Risulta per tabulas che il Comune di Latisana rilasciò alla società Prata S.r.l. concessione edilizia n. 4238 del 29.08.2006 per la realizzazione di due edifici ad uso residenziale, e che la società Prata S.r.l. in data 23.05.2007 alienò alla società Gimar S.a.s. i terreni oggetto di intervento edilizio, autorizzando la voltura del titolo abilitativo.

Risulta altresì per tabulas che al momento del trasferimento della proprietà delle aree per cui è causa i lavori di edificazione erano già stati avviati (cfr. articolo 1 atto di compravendita del 23.05.2007), ed esattamente in data 20.11.2006, giusta comunicazione dell'interessata all'Amministrazione comunale protocollata in data 10.11.2006 al n. 0025873.

Ora, delle rilevate difformità, quelle ritenute dall'Ente comunale suscettibili di sanzione ai sensi dell'articolo 34 D.P.R. n. 380/2001, sono indicate al punto 6 del provvedimento sanzionatorio qui in esame, ovverosia «ubicazione planimetrica dell'intero corpo di fabbrica con slittamento dello stesso verso ovest (fronte strada) con distanza risultante di ml. 3.38/3.35 dal confine di proprietà (asse fosso), anziché di ml. 5,00», e al punto 7 «posizionamento del muretto in c.a. di recinzione sul fronte strada in asse fosso (lato ovest)» in difformità da quanto autorizzato.

Per la prima violazione (punto 6), aderendo alla perizia statica resa dal progettista secondo cui le opere difformi non sarebbero demolibili senza pregiudicare quelle conformi, l'Amministrazione ha applicato la sanzione pecuniaria sostitutiva, mentre per la seconda violazione (punto 7) ha ordinato la demolizione e la rimessione in pristino.

Così ricostruito il quadro fattuale, il Collegio, sulla scorta anche della propria precedente decisione assunta sul medesimo caso (sentenza n. 89/2013) in ordine alla presunzione di responsabilità nella commissione di illecito edilizio posto dall'articolo 29 D.P.R. n. 380/2001, non può che convenire con la difesa del Comune di Latisana. Invero, l'erroneo posizionamento del costruendo edificio è necessariamente da ricondursi alla prodromica fase del picchettamento: fase del picchettamento che fu eseguita dalla società Prata S.r.l., se è vero che i lavori furono dalla stessa cominciati, come da dichiarazione contenuta nel contratto di compravendita, e ciò ben sei mesi prima dell'alienazione dell'area oggetto di edificazione alla società Gimar S.a.s., come da comunicazione resa in data 10.11.2006, all'Amministrazione comunale.

Tanto più è la stessa ricorrente, con dichiarazione congiunta con la propria avente causa ed il direttore lavori, resa in data 21.05.2008 al Comune di Latisana, ad ammettere che vi fu «un'errata misurazione in sede di inizio cantiere»: inizio cantiere svoltosi, per quanto detto sopra, quando ancora titolare del permesso di costruire e committente era la società Prata S.r.l..

Diverso il discorso per quanto attiene la recinzione, che, secondo l'id plerumque accidit, è stata verosimilmente realizzata al termine dei lavori, quando l'edificio in esame era già stato costruito, e dunque quando la società Gimar S.a.s. era già subentrata nella titolarità del diritto dominicale alla società Prata S.r.l..

Conclusione questa che trova conferma nella dichiarazione resa dall'arch. De Santis nella già richiamata perizia statica, dichiarazione secondo cui tutte le opere in difformità sono stare realizzate tra il 18.06.2007 e il 6.11.2007.

Per completezza va detto che la surricordata dichiarazione del direttore lavori, diversamente da quanto sostenuto da parte ricorrente, non può valere per la violazione elencata al punto 6 dell'ordinanza di demolizione, posto che, come si è spiegato, l'errato posizionamento dell'intero corpo di fabbrica deve essere ricondotto già alla fase di inizio cantiere e picchettamento.

In conclusione, il provvedimento impugnato deve essere confermato nella parte in cui ordina, tra gli altri, anche alla società Prata S.r.l. il pagamento della sanzione pecuniaria sostitutiva della demolizione, mentre deve essere annullato nella parte in cui ordina alla medesima ricorrente anche la demolizione delle opere abusive ivi indicate e la rimessione in pristino stato del limitrofo fossato.

Il ricorso va conseguentemente accolto nei termini sopra indicati.

La reciproca soccombenza giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.

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