TAR Trieste, sez. I, sentenza 2014-02-27, n. 201400074
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Testo completo
N. 00074/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00028/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 28 del 2009, proposto da:
società Prata S.r.l., rappresentato e difeso dall'avv. V C, con domicilio eletto presso la Segreteria Generale del T.A.R. in Trieste, Piazza Unità d'Italia 7;
contro
Comune di Latisana, rappresentato e difeso dall'avv. S P, con domicilio eletto presso la Segreteria Generale del T.A.R. in Trieste, Piazza Unità d’Italia 7;
nei confronti di
società Gimar di Russo Mariarosa e C. S.a.s., non costituita;
arch. F D S, non costituito;
per l'annullamento
-dell'ordinanza di irrogazione della sanzione pecuniaria e di demolizione per lavori eseguiti in difformità del permesso di costruire Comune di Latisana, n. 131 dd. 23.10.2008, notificata in data 28.10.2008;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Latisana;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2014 la dott.ssa A T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La società Prata S.r.l. impugna l'ordinanza n. 131 del 23.10.2008 con la quale il Comune di Latisana, accertata la realizzazione di opere edilizie in parziale difformità dal titolo abilitativo all'edificazione, ordinava alla società ricorrente, alla società Gimar S.a.s. e all'arch. F D S (questi ultimi evocati in giudizio quali controinteressati), ciascuno per quanto di propria responsabilità, la demolizione di parte delle suddette opere, la rimessione in pristino del fosso confinante con l'area edificata, e il pagamento di sanzione sostitutiva pecuniaria, nella misura di €uro 57.086,52, per le opere non suscettibili di demolizione.
Avverso il suvvisto provvedimento sanzionatorio la società ricorrente deduce quale unico motivo di ricorso il proprio difetto di legittimazione passiva, per avere medio tempore venduto l'area oggetto di edificazione alla società Gimar S.a.s., cui sarebbero di conseguenza