TAR Catania, sez. III, sentenza 2020-10-09, n. 202002513

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. III, sentenza 2020-10-09, n. 202002513
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202002513
Data del deposito : 9 ottobre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/10/2020

N. 02513/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00416/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 416 del 2020, proposto da
G S, M C S, A S, I S e G S, rappresentati e difesi dall'avvocato S C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Salute, in persona del Ministro, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria in Catania, Via Vecchia Ognina 49;

per l’esecuzione

della sentenza n. 616/2013 del Tribunale di Ragusa, pubblicata in data 19 giugno 2013.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Salute;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2020 il dott. Daniele Burzichelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

Con il presente gravame i ricorrenti, nella qualità di eredi di Puccia Emanuela, hanno chiesto l’esecuzione della sentenza n. 616/2013 del Tribunale di Ragusa, pubblicata in data 19 giugno 2013, munita di formula esecutiva il 19 luglio 2013 e notificata in tale forma al Ministero della Salute nella propria sede legale in data 29 luglio 2013, passata in giudicato in data 29 agosto 2013 come da certificazione in atti

I ricorrenti hanno anche chiesto la condanna dell’Amministrazione al pagamento di una somma di denaro ai sensi dell’art. 114, secondo comma, lettera e), c.p.a.

L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio, chiedendo di essere sentita in camera di consiglio.

Nella camera di consiglio in data odierna la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è fondato.

Il presente gravame in ottemperanza, invero, è stato notificato in data 3 marzo 2019 e la notifica della decisione del Tribunale di Ragusa in forma esecutiva all’Amministrazione nella propria sede legale è avvenuta in data 29 luglio 2013, con la conseguenza che, al momento della notifica del ricorso, era ampiamente decorso il termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione di cui all’articolo 14 del decreto legge n. 669/1996, modificato dall’articolo 147, primo comma, lettera a), della legge n. 388/2000 e dall’articolo 44, terzo comma, lettera a), del decreto legge n. 269/2003, come modificato, in sede di conversione, dalla legge n. 326/2003.

Il provvedimento di cui si chiede l’esecuzione, inoltre, ha acquisito l’autorità del giudicato, come risulta dall’attestazione versata in atti.

Non risulta che l’Amministrazione intimata abbia adempiuto all’obbligo derivante dalla pronuncia in epigrafe.

Il ricorso merita, quindi, di essere accolto, dovendo ordinarsi all’Amministrazione intimata di dare piena esecuzione alla decisione indicata in epigrafe entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione, ovvero della sua notifica su istanza di parte se anteriore.

Non è, invece, necessario fissare una somma per successive violazioni o inosservanze del giudicato, in quanto la nomina del commissario “ad acta” già assicura il soddisfacimento del credito azionato in tempi ragionevoli.

Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza dell’Amministrazione intimata, si nomina quale commissario “ad acta”, anche a fine di contenere ulteriori esborsi di denaro pubblico che potrebbero generare responsabilità per danno erariale, il Direttore generale della Direzione del personale, dell’organizzazione e del bilancio del Ministero della Salute, con facoltà di delega ad altro dirigente della medesima Direzione in possesso della necessaria professionalità, affinché provveda, in via sostitutiva, entro sessanta giorni dalla scadenza del predetto termine a dare esecuzione al giudicato.

Le spese di lite seguono la soccombenza dell’Amministrazione intimata e sono liquidate in dispositivo, tenendo conto della particolare semplicità della controversia, con distrazione in favore del procuratore che si è dichiarato anticipatario.

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