TAR Bari, sez. I, sentenza 2012-02-09, n. 201200295

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. I, sentenza 2012-02-09, n. 201200295
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201200295
Data del deposito : 9 febbraio 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01722/2007 REG.RIC.

N. 00295/2012 REG.PROV.COLL.

N. 01722/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1722 del 2007, proposto da Costruzioni Barozzi s.r.l., in proprio ed in qualità di mandataria dell’A.T.I. costituenda tra Co.Bar. s.r.l., Guastamacchia s.p.a. e Man.In. s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. T D G, con domicilio eletto in Bari, via Nicolai, 29;

contro

Università degli Studi di Bari;

per l’annullamento

- della nota prot. n. 83415 del 9.10.2007 dell’Università degli Studi di Bari con cui si è comunicata all’A.T.I. Co.Bar. l’esclusione dalla gara bandita dall’Università degli Studi per la ristrutturazione completa dell’edificio sede dell’ex Manifattura Tabacchi;

- di tutti gli atti adottati dalla commissione di gara, ivi compreso quello di esclusione dell’A.T.I. Co.Bar.;

- di tutti gli atti di gara nella parte in cui non consentono la consegna a mani del plico contenente l’offerta da parte dei partecipanti;

- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ancorché non conosciuto;

e per il risarcimento del danno consequenziale;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l’istanza depositata in data 29 novembre 2011, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;

Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c) e 85, comma 9 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il dott. Francesco Cocomile e udito nell’udienza pubblica del giorno 6 dicembre 2011 per la parte ricorrente il difensore avv. Ciro Testini, su delega dell’avv. T D G;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

Rilevato che parte ricorrente ha depositato in data 29 novembre 2011 istanza con cui ha formulato dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse in ordine alla decisione della causa nel merito;

Ritenuto, infine, di dover dichiarare l’irripetibilità del spese del presente giudizio in considerazione della mancata costituzione in giudizio di parte resistente;

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi