TAR Venezia, sez. II, sentenza 2022-12-06, n. 202201871

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. II, sentenza 2022-12-06, n. 202201871
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 202201871
Data del deposito : 6 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/12/2022

N. 01871/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00937/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 937 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Vicenza Latte S.r.l., Bartolomei Michele, Bartolomei Roberto, Rodighiero Elena, Az. Agr. Bolzon Sebastiano, Crso Giuseppe e Paolo S.S., Crso Paolo, Azienda Agricola La Fattoria S.S. Allevamento Zootecnico di Marangoni Maria Antonietta, Battistuzzi Milva, Bellon Giovanni, Beltramini Fabio, Benedetti Pietro e Angelo S.S., Bonora Delis, Brotto Maria Cecilia, Cesare S.r.l. Soc. Agr., Chiomento Stefania, Cgo Angelo, Cstenaro Fabiano, Cvolo Antonio, Cnico Antonio, Dametto Carlo e Nicola S.S., De Boni Bruno, D Massimo, Farelli Antonio, Adelina di Campagnolo Attilio, Aurora Soc. Agr. di Simonato Antonella, Crso Giuseppe, Ferraro Lorenzo e Antoniolo S.S., Fontana Alberto, Ghirardello Claudio, Giacomello Dario, Giaretta Mauro, Magnaguagno Maurizio, Magrin Stefano e Renato S.S., Marcolin Graziano, Marin Daniele, Gabriele e Graziano S.S., Mastrotto Giuseppe, Matteazzi Giuseppe, Matteazzi Michele, Matteazzi Giuseppe, Milan Emilio, Panozzo Massimo, Pettinà Silvano, Pozzan Michele e Luca S.S., Pozzan Michele, Pozzan Luca, Rossi Giovanni, S.E.F.U. Soc. Agr. S.r.l., Sambugaro Andrea, Scuccato Gervasio, Segato Enrico Luigi, Serafini Candida, Sila di Bettinardi Adriano, Società Agricola Crte Cà Nova di Bonetti Roberto e Alessandro S.S., Soc. Agr. Semplice al Ponte di Tomasi Graziella, Strazzabosco Giovanni, Strazzabosco Stefano, Suman Romano e Carlo S.S. Ora Società Agricola Suman Romano S.S., Todescato Gian Battista, Toffanin Giovanni, Toffanin Mauro, Trevisan Silvano, Zanetti Livio, Zanettin Gianfranco e Gian Pietro S.S., Zanettin Gianfranco, Zanettin Gian Pietro, Borgo Giuseppe, Borgo Pietro, Grandis Arduino, Guarato Giuseppe, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dagli avvocati Maddalena Aldegheri e Marco Guerreschi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Avepa - Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Tito Munari, Francesco Zanlucchi e Ezio Zanon, con domicilio eletto presso lo studio Ezio Zanon in Venezia, Cannaregio, 23;
Agea - Agenzia per le erogazioni in agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Venezia, domiciliataria ex lege in Venezia, San Marco, 63;
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

quanto al ricorso principale:

- delle comunicazioni aventi a oggetto “I ntimazione al versamento del prelievo supplementare dovuto e non versato per la campagna 2014/2015 ” con cui l’AVEPA ha intimato ai ricorrenti, ai sensi dell’art. 1, c. 9, l. n. 119/2003, il versamento del prelievo supplementare imputato da AGEA nella campagna di commercializzazione 2014/2015;

quanto ai motivi aggiunti :

- delle intimazioni di versamento inviate da AVEPA a far data dal 26 settembre 2016, con le quali l’Agenzia ha rideterminato gli importi dovuti da ognuno di essi ai sensi dell’art. 1, c. 4- bis , 4- quinquies e 4- sexies , l. 91/2015, introdotti con l. n. 160/2016.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Avepa - Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura e dell’Agea - Agenzia per le erogazioni in agricoltura;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 settembre 2022 il dott. A G L e uditi i difensori delle parti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Cn l’atto introduttivo del presente giudizio la società acquirente Vicenza Latte s.r.l. e altri sessantanove ricorrenti (aziende conferenti di latte vaccino e/o soci delle medesime nel corso della campagna 2014/2015) hanno impugnato le comunicazioni aventi a oggetto “ Intimazione al versamento del prelievo supplementare dovuto e non versato per la campagna 2014/2015 ” con cui l’AVEPA ha intimato agli stessi, ai sensi dell’art. 1, c. 9, l. n. 119/2003, il versamento del prelievo supplementare imputato da AGEA nella campagna di commercializzazione 2014/2015.

1.1. Nella prima parte dell’atto, i ricorrenti hanno contestato gli atti impugnati per vizi strettamente propri degli stessi, lamentando: a) l’incompetenza di AVEPA (cfr. ricorso, sub A.I.);
b) l’incompetenza dei dirigenti delle strutture periferiche di AVEPA ad emanare le impugnate intimazioni (cfr. ricorso, sub A.II.);
c) la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento (cfr. ricorso, sub A.III.).

1.2. Nella seconda parte del gravame, le ricorrenti hanno lamentato l’illegittimità propria e derivata delle intimazioni di versamento gravate per « illegittimità degli atti presupposti, ossia dei provvedimenti AGEA di imputazione del prelievo supplementare per la campagna 2014/2015 [impugnati dagli stessi nel ricorso iscritto al Tar Lazio al r.g. n. 3332/2016]», reiterando i motivi di gravame già proposti avverso tali ultimi atti e relativi all’illegittimità delle previsioni nazionali relative al recupero supplementare rispetto alla normativa europea a ai principi costituzionali, nonché alla violazione di norme che regolano il procedimento amministrativo, (cfr. ricorso sub B, nn. I, II, III, IV, V, VI, VII e VIII).

2. Il 26 ottobre 2016, si è costituita AGEA e ha insistito per il rigetto del ricorso.

3. Cn motivi aggiunti depositati il 21 ottobre 2016, le ricorrenti hanno impugnato le intimazioni di versamento inviate da AVEPA a far data dal 26 settembre 2016, con le quali l’Agenzia ha rideterminato gli importi dovuti da ognuno di essi ai sensi dell’art. 1, c. 4- bis , 4- quinquies e 4- sexies , l. 91/2015, introdotti con l. n. 160/2016.

3.1. Nella prima parte dei motivi aggiunti, i ricorrenti hanno contestato gli atti impugnati per vizi propri degli stessi, lamentando: a) l’incompetenza di AVEPA (v. motivi aggiunti, sub A.I.);
b) l’incompetenza dei dirigenti delle strutture periferiche di AVEPA ad emanare le impugnate intimazioni (v. motivi aggiunti, sub A.II.);
c) la mancata previa notifica da parte di Agea del prelievo supplementare dovuto come ricalcolato ai sensi dell’art. 1, comma 4- bis , 4- quinquies e 4- sexies , l. 91/2015, introdotti con l. n. 160/2016 (v. motivi aggiunti, sub A.III.);
la violazione del diritto europeo, e in particolare del Regolamento di esecuzione UE 2015/517 della Cmmissione del 26 maggio 2015 (v. motivi aggiunti, sub A.IV.);
la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento (v. motivi aggiunti, sub A.V.).

3.2. Nella seconda parte, i ricorrenti hanno lamentato ancora una volta l’illegittimità propria e derivata dei provvedimenti impugnati per « illegittimità degli atti presupposti, ossia dei provvedimenti AGEA di imputazione del prelievo supplementare per la campagna 2014/2015 [come si è detto impugnati dagli stessi nel ricorso iscritto al Tar Lazio al r.g. n. 3332/2016]» (v. motivi aggiunti sub B, nn. I, II, III, IV, V, VI).

4. Cn memoria del 3 marzo 2017, si è costituita in giudizio AVEPA, contestando genericamente le pretese dei ricorrenti.

5. Cn motivi aggiunti del 22 agosto 2018, quattro dei ricorrenti hanno impugnato altrettante intimazioni ricevute dallo Sportello Unico Agricolo Interprovinciale di Verona e Vicenza (Sede di Vicenza) dell’AVEPA per le stesse ragioni spiegate nei precedenti motivi aggiunti, osservando che le stesse « salvo l’aggiornamento del calcolo degli interessi, sono in sostanza una mera ripetizione delle precedenti rispettive intimazioni di pagamento, alle quali infatti si richiamano, e che risultano già impugnate [con i predetti motivi aggiunti].

6. Cn memoria del 29 giugno 2022, l’AVEPA ha spiegato le proprie difese e ha eccepito, innanzitutto, l’inammissibilità del ricorso collettivo/cumulativo, notando, tra l’altro, che « il ricorso è stato proposto avverso intimazioni individuali al pagamento del prelievo, ognuna per un importo determinato e per una produzione determinata, eccedentaria rispetto ad un qri specifico e conteggiata con criteri (eventualmente anche) di precedenza o preferenza propri di ciascun produttore (alcune aziende potrebbero aver anticipato il prelievo, altre essere in zone svantaggiate, altre trovarsi in diverse condizioni di priorità rispetto alle restituzioni-compensazioni) » e che « solo poche delle aziende ricorrenti hanno poi avversato le cartelle di pagamento recanti le iscrizioni a ruolo dei suddetti importi [10 ricorrenti su 70]».

Sotto altro profilo, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse a seguito della rideterminazione degli importi, richiamando a sostegno della propria tesi quanto deciso da Tar Brescia, 7 giugno 2022, n. 559.

Nel merito, ha insistito per l’infondatezza delle censure formulate dai ricorrenti.

7. Il 8 luglio 2022, i ricorrenti hanno insistito nelle proprie domande, richiamando a sostegno delle proprie ragioni quanto affermato da Cnsiglio di Stato, III, 19 maggio 2022, n. 3961 (alla luce di quanto stabilito da

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