TAR Roma, sez. III, sentenza 2022-09-12, n. 202211801

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. III, sentenza 2022-09-12, n. 202211801
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202211801
Data del deposito : 12 settembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/09/2022

N. 11801/2022 REG.PROV.COLL.

N. 10903/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10903 del 2021, proposto da
P P, rappresentato e difeso dagli avvocati F T D, S M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio F T D in Genova, corso Aurelio Saffi, 7/2;

contro

Asi - Agenzia Spaziale Italiana, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Tls Associazione Professionale di Avvocati e Commercialisti, rappresentato e difeso dagli avvocati Guido Ajello, Arianna Mariani, Claudio Costantino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

in via principale:

- l'annullamento, previa sospensione dell'esecutività:

a) del decreto direttoriale n. 678/2021, del 29 settembre 2021, con il quale è stata disposta in favore di TLS Associazione Professionale di Avvocati e Commercialisti l'aggiudicazione della procedura negoziata aperta MePA per l'individuazione del soggetto economico che fornirà il servizio di assistenza in materia fiscale e tributaria per 24 mesi con decorrenza dal 14/10/2021 con opzione di rinnovo per ulteriori ed eventuali 24 mesi alle medesime condizioni tecniche ed economiche – CIG 8679525A9B (non trasmesso al ricorrente);
b) della comunicazione di avvenuta aggiudicazione della gara trasmessa al ricorrente a mezzo pec del 30 settembre 2021, registro ufficiale U.0010553;
c) del verbale del 15 giugno 2021 di seduta riservata n. 1 – verifica offerta tecnica redatto dalla Commissione incaricata per l'aggiudicazione della procedura in oggetto, comunicato al ricorrente in data 12 ottobre 2021;
d) ove necessario, del disciplinare di gara, limitatamente alle parti evidenziate;
e) nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente, o comunque connesso a quelli impugnati, tra cui la pec del 5 ottobre 2021, registro ufficiale U.0011196 con la quale è stata data comunicazione al ricorrente dell'avvenuta stipula del contratto ASI n. UAC/209/2021 “Servizio di assistenza fiscale” con TLS;

- la dichiarazione di inefficacia del contratto stipulato tra l'Agenzia Spaziale Italiana e TLS Associazione Professionale di Avvocati e Commercialisti in data 4 ottobre 2021;

- il subentro del ricorrente nel medesimo contratto ed il risarcimento dei danni conseguenti al ritardo nell'esecuzione del contratto;

in via subordinata:

- il risarcimento del danno.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Asi - Agenzia Spaziale Italiana e di Tls Associazione Professionale di Avvocati e Commercialisti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 febbraio 2022 la dott.ssa C C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Con il proposto ricorso il soggetto in epigrafe individuato impugnava l’aggiudicazione (unitamente ai connessi atti) disposta all’esito della procedura negoziata ex art. 1, comma 2, D.L. n. 76/2020 (convertito da L. n. 120/2020) indetta dall’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) per l’affidamento del servizio di assistenza in materia fiscale e tributaria per la durata di 24 mesi (con facoltà di rinnovo per ulteriori 24 mesi) da aggiudicare in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (con l’individuazione di un punteggio massimo attribuibile, per l’offerta tecnica, di 70 punti e per l’offerta economica di 30 punti), contestando essenzialmente il punteggio in concreto assegnato dalla Commissione di gara nella valutazione dell’offerta tecnica presentata dal ricorrente medesimo con specifico riguardo ad alcune categorie di titoli tra quelle individuate dal Disciplinare di gara.

2. Il gravame proposto è affidato a quattro motivi di doglianza.

2.1. Con il primo motivo, articolato “ Con riferimento alla valutazione della commissione relativa alla categoria n. 4 della tabella “A” (settore spaziale) ” e rubricato “ 1. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei presupposti. Violazione e falsa applicazione del punto n. 17.1 del disciplinare di gara. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Difetto di motivazione. Violazione e falsa applicazione del punto n. 15 del disciplinare di gara. Violazione e falsa applicazione degli artt. 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e 43 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Violazione e falsa applicazione dell’art. 83, comma 9 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e del punto n. 13 del disciplinare di gara. Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 della Costituzione ”, parte ricorrente censura sotto plurimi profili il punteggio – pari a 0 – assegnato alla categoria di titoli n. 4, inerente ai contratti di durata almeno annuale svolti nell’ultimo triennio con soggetti operanti nel settore spaziale, sostenendo che la corretta valutazione dei titoli all’uopo dichiarati (quali tre contratti di assistenza fiscale e tributaria, di durata annuale, stipulati con l’Agenzia stessa nel triennio antecedente) avrebbe dovuto condurre – in base ai sub-criteri individuati dalla tabella A (al punto n. 4) riportata nel Disciplinare di gara – al riconoscimento di 6 punti in favore del ricorrente medesimo.

Al riguardo lamenta il difetto assoluto di motivazione, deducendo la mancata indicazione delle ragioni a fondamento dell’attribuzione di un punteggio pari a 0 a fronte di titoli dichiarati nel curriculum presentato dal ricorrente (peraltro riguardanti elementi già nella conoscenza della stessa Stazione appaltante, trattandosi di contratti stipulati con l’Agenzia medesima), nonché censurando l’eventuale ragione giustificativa ove ricondotta alla mancata allegazione materiale dei contratti (dichiarati) ad opera del ricorrente stesso, lamentando sul punto la mancata attivazione del “soccorso istruttorio” (o più propriamente, del “soccorso procedimentale”), attenendo a un mero elemento formale insuscettibile di incidere sul contenuto dell’offerta tecnica, vista altresì la peculiarità della procedura di gara (in cui gli elementi dell’offerta tecnica non costituiscono caratteristiche dell’oggetto della prestazione offerta – come avviene in altre tipologie di appalti – ma requisiti di esperienza del concorrente).

Sostiene, inoltre, che non sarebbe possibile interpretare la valutazione di 0 punti operata dalla commissione di gara come riferita agli altri contratti richiamati da parte ricorrente nel medesimo punto n. 4 della tabella A e nel curriculum presentato, riguardanti in particolare il contratto stipulato nel 2018 con l’Istituto Nazionale di Astrofisica e gli analoghi contratti con alcune Università includenti facoltà di ingegneria aerospaziale e quindi richiedenti competenze per quesiti relativi alla normativa IVA nel settore spaziale.

2.2. Con il secondo motivo di doglianza, articolato “ Con riferimento alla valutazione della commissione relativa alla categoria n. 5 della tabella “A” (enti pubblici di ricerca) ” e rubricato “ 2. Violazione e falsa applicazione degli art. 1 e 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Difetto di motivazione. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei presupposti e contraddittorietà intrinseca. Violazione e falsa applicazione dei punti nn. 13, 15 e 17.1 del disciplinare di gara. Violazione e falsa applicazione dell’art. 83, comma 9 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 della Costituzione ”, parte ricorrente censura il punteggio (pari a 2 punti) in concreto attribuito dalla Commissione di gara all’esito della valutazione dei titoli riconducibili alla categoria n. 5 della menzionata Tabella, afferente ad ogni contratto di durata almeno annuale svolto nell’ultimo triennio con soggetti operanti nel settore della ricerca scientifica (EPR), deducendo al riguardo di aver sul punto indicato nell’ambito della compilata tabella e del curriculum presentato una pluralità di contratti (nello specifico: tre contratti con EPR, ovvero gli incarichi ottenuti dall’INAF negli anni 2019 e 2020, e quello conferito dalla stessa ASI dal 2019 al 2020, nonchè i contratti stipulati con il Gran Sasso Science Institute – GSSI quale articolazione dell’INAF), sostenendo che una corretta valutazione dei suddetti titoli avrebbe dovuto condurre all’attribuzione di un punteggio quantomeno pari a 4 punti (ovvero a 6 punti).

Al riguardo, articola essenzialmente le medesime censure proposte nell’ambito del precedente motivo di doglianza.

2.3. Con il terzo motivo di doglianza, articolato “ Con riferimento alla valutazione della commissione relativa alla categoria n. 7 della tabella “A” (pubblicazioni) ”, rubricato “ 3. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Difetto di motivazione. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei presupposti. Violazione e falsa applicazione dei punti nn. 12, 15 e 17.1 del disciplinare di gara. Eccesso di potere per contraddittorietà intrinseca. Violazione e falsa applicazione dell’art. 83, comma 9 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell’art. 65, comma 1, let. a del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e dell’art. 52 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Violazione e falsa applicazione dell’art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Eccesso di potere per contraddittorietà intrinseca ”, parte ricorrente contesta la valutazione effettuata dalla Commissione di gara con riferimento alla voce relativa alle pubblicazioni in materia tributaria effettuate nell’ultimo quinquennio su quotidiani o riviste specializzati in campo fiscale, conducente all’attribuzione di 2 punti da parte della Commissione di gara, sostenendo che una corretta valutazione ad opera della Commissione avrebbe dovuto condurre all’attribuzione del punteggio massimo di 6 punti.

Il ricorrente, in particolare, deduce di aver indicato nella compilata tabella A sei pubblicazioni, nonché di aver allegato alcune di esse e di averle altresì dichiarate nell’ambito del curriculum presentato.

Sul punto, contesta il giudizio elaborato dalla Commissione di gara motivato in particolare sulla base del fatto che a) dalla documentazione allegata non si evincerebbero le pubblicazioni stesse;
b) le pubblicazioni citate nel curriculum non sarebbero valutabili poiché quest’ultimo non sarebbe stato reso in forma di dichiarazione di autocertificazione.

Assume che il giudizio espresso dalla commissione sarebbe innanzitutto immotivato, poiché anche in questo caso non sarebbe possibile comprendere quali pubblicazioni siano state valutate positivamente e per quali motivi.

Sostiene, inoltre, l’incoerenza della motivazione addotta – laddove la Commissione di gara ha affermato di non poter “evincere” dalla documentazione allegata le pubblicazioni elencate – rispetto al compito assegnato alla stessa Commissione: assume, in particolare, che vista l’avvenuta produzione delle pubblicazioni da parte del ricorrente stesso, la Commissione avrebbe dovuto verificare – ai fini del riconoscimento del punteggio previsto nel disciplinare di gara – solo la coerenza tra i documenti trasmessi e l’elencazione delle pubblicazioni (munite dell’indicazione della data e del relativo giornale) fornita nella tabella compilata.

Sostiene altresì che, qualora la commissione avesse ritenuto necessario verificare oltre che il testo dei documenti prodotti anche l’effettiva pubblicazione come derivante dalla trasmissione delle pagine del giornale, avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio.

Quanto alla seconda ragione giustificativa addotta dalla Stazione appaltante (oggetto di censura), deduce il ricorrente medesimo di aver prodotto il curriculum in PDF con firma digitale in formato P7M avente lo stesso valore della dichiarazione di autocertificazione stabilito dal d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ai sensi dell’art. 38, comma 3, del medesimo d.P.R., sostenendo altresì la contraddittorietà intrinseca rispetto alla valutazione effettuata dalla stessa commissione per la categoria di titoli individuati al punto n. 5 ove la medesima Agenzia avrebbe invece ritenuto valutabili i titoli sul punto dichiarati dal ricorrente medesimo nell’ambito del curriculum presentato.

2.4. Con il quarto motivo di ricorso, articolato “ Con riferimento alla valutazione della commissione relativa alle categorie nn. 8 e 9 della tabella “A” (corsi di formazione) ” e rubricato “ 4. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei presupposti. Violazione e falsa applicazione dei punti nn. 15 e 17.1 del disciplinare di gara ”, il ricorrente contesta l’assegnazione di 0 punti per la voce relativa ai corsi di formazione (almeno 30) di minimo sette ore in materia fiscale nell’ultimo quinquennio, per la quale il medesimo disciplinare di gara ha previsto l’attribuzione del punteggio massimo rispettivamente di 9 punti (categoria n. 8) e di ulteriori 3 punti ove tra questi corsi almeno dieci si fossero tenuti presso EPR o università (categoria n. 9).

Deduce parte ricorrente di aver indicato nel curriculum presentato i corsi e seminari tenuti annualmente in qualità di docente (in numero pari a circa sessanta) organizzati da enti pubblici, specificando come dieci (delle trenta giornate di corsi tenuti) fossero state destinate a università e EPR, riportando nella tabella compilata l’oggetto dei singoli corsi, le date delle varie giornate nonché gli istituti presso i quali erano stati tenuti, concludendo di aver diritto all’attribuzione del punteggio massimo.

Censura, in particolare, la motivazione addotta dalla Stazione appaltante – di tenore analogo a quella relativa alla voce precedente – formulando i medesimi profili di doglianza mossi nell’ambito del superiore motivo di ricorso.

2.5. Parte ricorrente conclude avanzando richiesta di annullamento degli atti impugnati con subentro nel contratto medio tempore stipulato, formulando in via subordinata istanza risarcitoria.

3. L’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) si è costituita in giudizio per resistere al ricorso, depositando memoria recante l’articolazione delle ragioni addotte a supporto della sostenuta inammissibilità e/o infondatezza del ricorso.

3.1. Si è altresì costituito in giudizio il controinteressato, depositando memoria.

4. Alla camera di consiglio del 17 novembre 2021, le parti hanno concordato per la rinuncia alla domanda cautelare con fissazione del merito a breve, come riportato a verbale.

5. In vista dell’udienza pubblica fissata per la trattazione nel merito del ricorso, la parte controinteressata ha depositato documentazione;
parte ricorrente ha prodotto memoria ex art. 73, comma 1, c.p.a.;
la resistente Stazione appaltante e la controinteressata hanno depositato rispettiva memoria di replica.

6. All’udienza pubblica del 9 febbraio 2022 la causa è stata trattenuta in decisione sulla base degli atti depositati.

DIRITTO

1. Il ricorso non è meritevole di accoglimento.

2. Alla disamina nel merito delle censure mosse giova premettere una breve ricostruzione della disciplina di gara, alla luce della documentazione depositata in giudizio, per la parte di interesse ai fini della presente controversia, investendo i dedotti profili di doglianza la valutazione in concreto effettuata dalla Commissione di gara in relazione a taluni elementi dell’offerta tecnica – afferente, per quanto concerne la specifica procedura in considerazione, all’esperienza professionale maturata dalle singole imprese nel settore in rilievo – rappresentati da alcuni titoli indicati dal ricorrente medesimo in sede di presentazione della relativa offerta (quali incarichi, pubblicazioni e corsi di formazione).

2.1. Il Disciplinare di gara (cfr. documento n. 3 allegato al ricorso), in particolare, individua i criteri di valutazione dell’offerta tecnica ai fini dell’attribuzione dei relativi punteggi, come da elencazione contenuta nella tabella riportata al par. 17.1. del suddetto atto (cfr. pag. 22).

I criteri contrassegnati nella predetta tabella con il n. 4 (“ qualificazione e specializzazione nel settore spaziale con agenzie, industrie, enti, soggetti privati operanti nel settore spaziale e aerospaziale ”) e con il n. 5 (“ qualificazione e specializzazione con gli enti pubblici di ricerca ”) individuano il punteggio attribuibile per ciascun incarico con contratto pari o superiore a 12 mesi nell’ultimo triennio (includente altresì la previsione di un punteggio complessivo massimo), riconducibile nel novero dei “ Punteggi tabellari ” (di cui alla “colonna T”), ossia “ fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto ”;
per tali elementi, in particolare, “ il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell’offerta, dell’elemento richiesto ” (cfr. anche par. 17.2), con la precisazione che “ i contratti di cui ai punti 3, 4 e 5 possono essere utilizzati una sola volta per l’ottenimento del punteggio ”.

I criteri contrassegnati nella menzionata tabella con i numeri 7, 8 e 9 (rispettivamente, “ pubblicazioni nell’ultimo quinquennio in materia tributaria su quotidiani o riviste specializzate in materia fiscale o tributaria ” e “ numero giornate (minimo 7 ore) di corsi di formazione in materia fiscale tenuti come docente/relatore nell’ultimo quinquennio ” inclusa l’ipotesi specifica di corsi tenuti presso EPR o università) individuano, al pari dei precedenti elementi ai punti n. 4 e 5 – la cui valutazione risulta oggetto di censura in ricorso – il punteggio attribuibile per ciascuno degli elementi indicati unitamente alla soglia massima, riconducibile nell’ambito dei c.d. “Punteggi tabellari” di cui alla colonna T, come definiti nei termini sopra riportati.

Il Disciplinare di gara individua altresì – per quanto di interesse ai fini della presente controversia – le modalità di presentazione dell’offerta e di sottoscrizione dei documenti di gara (par. 12), includenti la previsione che “ Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 …Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore ”.

Il Disciplinare, inoltre, identifica il contenuto della “ busta tecnica ” (contrassegnata con la lettera “B”) – facente parte dell’offerta presentata – composto in particolare dai seguenti documenti (cfr. par. 15 del suddetto atto): “ Curriculum Vitae della figura professionale responsabile dello svolgimento del servizio oggetto della presente procedura, redatto secondo il formato europeo e sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, con allegata copia fotostatica del documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità ”, nel cui contesto “ dovranno essere posti chiaramente in evidenza tutti gli elementi necessari per la determinazione del valore T ”;
Tabella A compilata sulla base del Curriculum Vitae allegato, secondo il modello sotto riportato ” (riproducente in sostanza gli elementi riportati nella tabella recante i criteri di valutazione dell’offerta tecnica di cui al successivo paragrafo 17.1, sopra menzionati);
documenti comprovanti il possesso dei titoli, come dettagliatamente definiti nella seguente Tabella A ”.

2.2. A tale ultimo riguardo, la menzionata “ Tabella A ” individua, quali “ documenti comprovanti il possesso dei titoli ” (costituenti contenuto necessario della busta tecnica, secondo quanto richiesto dal Disciplinare di gara nei termini sopra riportati), per quanto di interesse: “ lettere di incarico/Contratti (allegare copie sottoscritte) ” per i titoli di cui ai punti 4 e 5;
Pubblicazioni ” per i titoli di cui al punto 7;
Programmi delle giornate di corso tenute e/o attestazioni, certificati, lettere di incarico ”, per i titoli di cui ai punti 8 e 9.

3. Ciò premesso quanto al contenuto della disciplina di gara per quanto di interesse ai fini della presente controversia, va evidenziato che le censure proposte possono essenzialmente ricondursi – ai fini della relativa disamina – a due profili, attesa la sostanziale coincidenza delle argomentazioni esposte, pur con riguardo alle diverse categorie di titoli indicati, rispettivamente nell’ambito dei motivi di ricorso I e II, nonché dei motivi III e IV.

4. In proposito, risultano infondate le censure mosse nell’ambito dei motivi di ricorso I e II, concernenti la riferita valutazione degli elementi dell’offerta tecnica contrassegnati nella suddetta Tabella, rispettivamente, con i numeri 4 e 5.

4.1. Innanzitutto, il lamentato difetto assoluto di motivazione non sussiste nel caso di specie, alla luce della documentazione prodotta in giudizio.

Le ragioni giustificative poste alla base del punteggio concretamente attribuito per gli elementi indicati ai punti 4 e 5, infatti, risultano riportate nel contenuto del verbale n. 1 del 15 giugno 2021 (cfr. documento n. 2 allegato al ricorso), laddove è espressamente indicato che “ Per il punto 4 la commissione assegna un punteggio pari a zero poiché i periodi dei contratti citati non rientrano nel triennio di riferimento e la durata è inferiore ai dodici mesi ” e “ Per il punto 5 la commissione assegna un punteggio pari a 2 poiché dalla documentazione allegata e dal curriculum vitae per alcuni non si evince la durata dei contratti e per altri la durata è inferiore ai dodici mesi ”.

4.2. Le riportate argomentazioni, in particolare, trovano piena corrispondenza nel tenore letterale del Disciplinare di gara, nella parte in cui individua ai fini dell’attribuzione del relativo punteggio (per i titoli di cui al punto 4 e al punto 5), i soli “ incarichi con contratto pari o superiore a 12 mesi nell’ultimo triennio ” (cfr. tabella riportata al par. 17.1. del Disciplinare), richiedendo altresì la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei titoli, come dettagliatamente definiti nella Tabella A” – quale contenuto necessario della busta B (“Scheda tecnica”), secondo quanto previsto al par. 15 del medesimo Disciplinare (pag. 19 s.) – laddove è espressamente indicata, per quanto concerne i titoli in rilievo, la richiesta produzione di “ lettere di incarico/Contratti (allegare copie sottoscritte) ”.

Non può dunque ritenersi integrato nel caso di specie il dedotto vizio riconducibile all’asserita violazione della disciplina di gara.

4.3. Inoltre, alla luce della documentazione depositata in giudizio inerente gli atti della procedura, non può ravvisarsi il lamentato travisamento fattuale.

4.3.1. Con specifico riferimento ai titoli di cui al punto 4 – per i quali la commissione di gara ha attribuito un punteggio pari a 0, censurato da parte ricorrente – in particolare, i richiamati contratti di durata annuale stipulati con l’Agenzia medesima tra il 2016 e il 2019, indicati dal ricorrente nell’ambito dell’offerta tecnica presentata (cfr. tabella A compilata, di cui al documento n. 8 allegato al ricorso), non risultano collocati sul piano temporale all’interno del triennio di riferimento, avente decorrenza, a ritroso, dal 5 maggio 2021, quale data coincidente con il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, e dunque destinato ad estendersi fino agli inizi di maggio 2018.

Gli incarichi invocati da parte ricorrente, infatti, da un lato risalgono agli anni “2016-2017” e, per quanto concerne quello indicato dalla ricorrente medesima – nell’ambito del contenuto dell’offerta tecnica presentata (cfr., in particolare, tabella A compilata, di cui al doc. n. 8 sopra citato) – come relativo agli anni “2017-2018”, nello specifico risulta coincidente con l’arco temporale dal 1 aprile 2017 al 31 marzo 2018, come desumibile dalla documentazione allegata in sede di gara a comprova del possesso dei titoli indicati (cfr. allegato n. 6 al ricorso, in specie pag. 1), venendo dunque i suddetti incarichi a collocarsi, evidentemente, al di fuori del triennio individuato dalla disciplina di gara.

Dall’altro, per quanto concerne l’invocato contratto annuale “2018-2019”, va osservato che, attesa la decorrenza dell’incarico dal 1 aprile 2018 al 31 marzo 2019 – come ricavabile dalla documentazione allegata da parte ricorrente in sede di gara (cfr. documento n. 6 unito al ricorso, in specie pag. 10 ) – il suddetto contratto può ascriversi al triennio di riferimento (che, come visto, si estende fino agli inizi di maggio 2018) non per l’intera durata annuale del rapporto bensì per una parte dell’incarico (inferiore a 12 mesi): viene quindi a difettare in concreto la condizione posta dal disciplinare di gara, richiedente “ incarichi con contratto pari o superiore a 12 mesi nell’ultimo triennio ” ed evocante, dunque, l’effettiva esecuzione del servizio per almeno 12 mesi nel corso dei tre anni antecedenti il termine di scadenza per la presentazione delle offerte.

Gli ulteriori contratti richiamati da parte ricorrente per il punto n. 4 (intercorsi nel 2018 con l’Istituto Nazionale di Astrofisica e con alcune Università), inoltre, non recano l’indicazione puntuale della relativa durata temporale, necessaria ai fini della valutazione alla stregua del previsto criterio (inerente, come sopra evidenziato, alla durata annuale di ciascun incarico e alla collocazione nel triennio di riferimento).

Per quanto concerne l’evocato contratto con l’INAF relativo ad “anno 2018” (come testualmente indicato nella tabella A compilata da parte ricorrente), infatti, dalla documentazione allegata in sede di gara (cfr. documento n. 5 unito al ricorso) – che, comunque, non appare coincidente con quella individuata dalla tabella A riportata nel Disciplinare di gara (richiedente lettera di incarico ovvero copia del contratto sottoscritta dalle parti) – non è possibile desumere l’effettivo arco temporale di durata del contratto.

Analogamente, per gli ulteriori contratti con alcune Università – meramente richiamati nella compilata tabella A (ove risultano indicate solo le istituzioni universitarie di riferimento) e menzionati nell’ambito del curriculum vitae – dal contenuto degli atti presentati dal ricorrente in sede di gara (comunque non includenti, sul punto, la documentazione contrattuale richiesta nel modello della tabella A, secondo quanto risulta dalla documentazione depositata nel presente giudizio) non emergono elementi sufficienti per ritenere nel caso di specie integrati i previsti criteri di valutazione (coincidenti con la durata annuale dell’incarico nell’ambito del triennio di riferimento) conducenti all’attribuzione del punteggio individuato dalla disciplina di gara.

4.3.2. Con riguardo ai titoli di cui al punto 5 – per i quali la commissione di gara ha attribuito il censurato punteggio complessivo pari a 2 punti – per quanto concerne gli incarichi dedotti in ricorso va osservato, oltre a quanto già illustrato per i medesimi contratti indicati da parte ricorrente anche per il punto 4, che per l’evocato contratto con il GSSI – alla luce della documentazione versata in atti (cfr. documento n. 14 unito al ricorso) – non risulta l’allegazione in sede di gara della relativa documentazione contrattuale nelle forme richieste dal modello della tabella A (lettera di incarico ovvero copia del contratto sottoscritto), idonea a comprovare la dichiarata durata annuale.

Analogamente, per i richiamati contratti con l’INAF “anno 2019” e “anno 2020” (così indicati da parte ricorrente nell’ambito della tabella A compilata), oltre a non risultare riportata in termini puntuali la data di decorrenza dell’incarico e la relativa durata (contenendo il solo curriculum presentato il riferimento a “Contratti per fisco e dichiarazioni dal 1/1/15 ed in scadenza il 31.12.20”), i suddetti elementi (inerenti alla durata almeno annuale dell’incarico nell’ambito del triennio di riferimento) non appaiono desumibili dalla documentazione prodotta in sede di gara (cfr. documento n. 13 allegato al ricorso), che in ogni caso non presenta le forme richieste dal Disciplinare medesimo (nell’ambito della tabella A).

Al riguardo, non è suscettibile di condivisione l’argomentazione di parte ricorrente fondata sulla asserita irrilevanza della mancata allegazione, in sede di presentazione dell’offerta, della documentazione relativa ai contratti menzionati, prospettata sulla base della specifica previsione posta dal Disciplinare di gara (par. 15, pag. 20) secondo cui “… prevarrà quanto indicato nel Curriculum Vitae ”.

La previsione sul punto invocata, infatti, nel disporre la prevalenza delle indicazioni riportate nel curriculum vitae rispetto a quanto indicato nella tabella A compilata e/o nella documentazione prodotta, si riferisce espressamente all’ipotesi in cui venga in rilievo una “difformità” tra le indicazioni contenute nei suddetti atti (presentati in sede di gara): non può dunque estendersi al distinto caso di mancanza di uno degli atti (ovvero dell’indicazione che avrebbe dovuto esservi contenuta).

4.4. Inoltre, non risulta fondata le censura incentrata sull’omessa attivazione del “soccorso istruttorio” ovvero del “soccorso procedimentale”.

4.4.1. In primo luogo, difettano nel caso di specie i presupposti di ammissibilità del soccorso istruttorio individuati dall’art. 83, comma 9, d.lgs. n. 50/2016, alla luce dell’orientamento giurisprudenziale sul punto maturato (al riguardo, cfr. ex multis Cons. St., sez. V, sent. 27 gennaio 2021, n. 804).

Le evidenziate carenze documentali, infatti, investono elementi inerenti al contenuto necessario dell’offerta tecnica, in quanto riguardano aspetti – afferenti alla specifica qualificazione professionale dell’operatore – coincidenti con quelli espressamente individuati dal Disciplinare di gara quali criteri di valutazione dell’offerta stessa ai fini dell’attribuzione del relativo punteggio.

4.4.2. Non può, inoltre, invocarsi nel caso di specie l’istituto del “soccorso procedimentale”, difettando relativamente alla fattispecie in esame le condizioni all’uopo individuate in sede giurisprudenziale.

Le carenze documentali in rilievo, infatti, non possono configurarsi alla stregua di meri chiarimenti da parte del concorrente finalizzati unicamente a consentirne l’esatta interpretazione e a ricercare l’effettiva volontà del partecipante alla gara, mostrando piuttosto l’attitudine ad integrare – in senso modificativo – l’offerta presentata in sede di gara (sul punto, cfr. Cons. St., sez. III, sent. 9 febbraio 2021, n. 1225 e Cons. St., sez. V, sent. 27 gennaio 2020, n. 680).

5. Risultano altresì infondate le censure mosse nell’ambito dei motivi di ricorso III e IV, concernenti la valutazione degli elementi dell’offerta tecnica contrassegnati nella suddetta Tabella, rispettivamente, con i numeri 7, 8, 9.

5.1. Giova al riguardo evidenziare in via preliminare che la Commissione di gara ha riportato nel richiamato verbale n. 1 del 15 giugno 2021 le ragioni poste alla base del punteggio in concreto attribuito per i suddetti titoli, specificando che “ per il punto 7 la commissione assegna un punteggio pari a 2, perché dalla documentazione allegata non si evincono le pubblicazioni elencate e quelle citate nel curriculum vitae non sono valutabili poichè quest’ultimo non è stato reso in forma di dichiarazione di autocertificazione ”, mentre per i punti 8 e 9 ha evidenziato che “… la commissione assegna un punteggio pari a zero, poiché dalla documentazione allegata non si evincono i corsi tenuti e dal curriculum vitae non si evince la durata e la tipologia. Inoltre il curriculum vitae non è stato reso in forma di dichiarazione di autocertificazione ”.

5.2. Ciò premesso, per i titoli di cui al punto n. 7 va osservato che la documentazione allegata da parte ricorrente in sede di gara (cfr. documento n. 15 unito al ricorso), per quanto concerne talune delle sei pubblicazioni indicate dallo stesso ricorrente nella tabella A compilata (in specie, le pubblicazioni n. 2, 3, 5 e 6), non appare idonea a comprovare la data di pubblicazione del contributo e l’effettiva collocazione in riviste ovvero quotidiani specializzati, costituenti elementi necessari ai fini della valutazione dei suddetti titoli alla luce dei criteri previsti dal Disciplinare di gara (ove si fa espresso riferimento alle “ pubblicazioni nell’ultimo quinquennio in materia tributaria su quotidiani o riviste specializzate in materia fiscale o tributaria ”).

Parimenti, per i titoli di cui ai punti 8 e 9 va evidenziata l’assorbente circostanza che, per la generalità dei corsi indicati nella compilata tabella A, risulta – dagli atti di causa e dalla documentazione depositata in giudizio – l’omessa produzione, in sede di presentazione dell’offerta, della documentazione comprovante il possesso del titolo indicato (espressamente richiesta dal Disciplinare di gara), venendo quindi a difettare l’allegazione di documentazione (quale “ Programmi delle giornate di corso tenute e/o attestazioni, certificati, lettere di incarico ”) idonea a comprovare la durata e la tipologia dei corsi oggetto di indicazione, nonché la relativa data di svolgimento, ai fini della valutazione di tale categoria di titoli alla luce dei criteri previsti dal medesimo Disciplinare (ove, sul punto, per l’attribuzione del relativo punteggio è richiesto “ numero giornate (minimo 7 ore) di corsi di formazione in materia fiscale tenuti come docente/relatore nell’ultimo quinquennio ”).

6. Quanto, infine, all’ulteriore ragione riportata dalla Commissione di gara a giustificazione del punteggio concretamente assegnato per le voci in rilievo – in aggiunta a quella riferita alla non idoneità della documentazione allegata ai fini della valutazione dei richiesti elementi dell’offerta tecnica – rispettivamente, per i titoli di cui ai punti 7, 8 e 9, va evidenziata l’infondatezza delle censure sul punto articolate, per l’assorbente circostanza che il curriculum presentato in sede di offerta da parte ricorrente (cfr. documento n. 7 allegato al ricorso), effettivamente, non reca la necessaria dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 d.P.R. n. 445/2000, espressamente richiesta dal Disciplinare di gara (cfr., in particolare, par. 15 e par. 12).

Al riguardo, non è condivisibile l’argomentazione prospettata in ricorso secondo cui l’apposizione nel curriculum presentato della firma digitale integrerebbe, in virtù del disposto di cui all’art. 38, comma 3, D.P.R. n. 445/2000, il valore di dichiarazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del medesimo d.P.R.

In proposito, va osservato che gli aspetti evocati – la dichiarazione sostitutiva, da un lato, e la sottoscrizione in forma digitale quale modalità idonea a soddisfare i requisiti ex art. 38, comma 3, D.P.R. (quali la sottoscrizione in presenza dell’addetto ovvero con allegazione di copia non autenticata del documento di identità del sottoscrittore) – sono destinati ad operare su piani non sovrapponibili.

Come evidenziato in sede giurisprudenziale, infatti, “ la dichiarazione sostitutiva e l’allegazione del documento di identità del dichiarante costituiscono adempimenti distinti, che hanno una funzione diversa, sebbene complementare. La prima serve a fornire all’amministrazione l’informazione di cui necessita e sulla cui rispondenza al vero deve potere confidare, grazie alla sottostante assunzione di responsabilità del dichiarante. La seconda, per contro, attiene non già al perfezionamento della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ma all’identificazione del soggetto dichiarante, e dunque all’imputazione giuridica della responsabilità conseguente alla dichiarazione sostitutiva ”, potendo per l’effetto “… l’accertamento dell’identità del dichiarante in ipotesi risultare aliunde mediante altri documenti a ciò idonei, oltre che avvenire a posteriori ” (in tal senso, cfr. Cons. St., sez. V, sent. n. 3459/2014).

Nel caso di specie, il testo del curriculum presentato da parte ricorrente non reca alcuna dichiarazione ex artt. 46 e 47 d.P.R. n. 445/2000;
la modalità di sottoscrizione (in forma digitale) del suddetto documento, dunque, investendo esclusivamente il profilo inerente alla provenienza soggettiva dell’atto (e alla riferibilità al sottoscrittore medesimo delle eventuali dichiarazioni ivi contenute), non può valere ad integrare una dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 d.P.R. n. 445/2000.

6.1. Infine, la contraddittorietà intrinseca sul punto prospettata non può ritenersi sussistente nel caso in esame: l’evocato punteggio assegnato per i due contratti – stipulati con l’Agenzia medesima nel 2019 e nel 2020 – menzionati nel curriculum presentato da parte ricorrente in sede di gara, si riferisce a titoli (rientranti nella categoria di cui al punto 5) la cui dimostrazione non appare in concreto riconducibile all’indicazione riportata dal ricorrente medesimo nel curriculum (non munito di dichiarazione ex artt. 46 e 47 d.P.R. n. 445/2000), trattandosi di elementi posti nella diretta conoscenza dell’Agenzia medesima quale parte contraente degli incarichi stessi.

7. Per le ragioni esposte, il ricorso va pertanto respinto.

8. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

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