TAR Milano, sez. II, sentenza 2010-06-28, n. 201002644

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. II, sentenza 2010-06-28, n. 201002644
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 201002644
Data del deposito : 28 giugno 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01586/2004 REG.RIC.

N. 02644/2010 REG.SEN.

N. 01586/2004 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 1586 del 2004, proposto da:
Fallimento Tornado Gest Srl, rappresentato e difeso dall'avv. U G, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Milano, via Cesare Battisti, 21;

contro

Comune di Muggiò, rappresentato e difeso dall'avv. G D M, con domicilio eletto presso il medesimo in Milano, via Leopardi, 22;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

con tutti gli atti preordinati, consequenziali e connessi, del provvedimento prot. n. 5153 del Comune di Muggiò del 5.3.2004 con cui viene determinato il contributo per il costo di costruzione della superficie complessiva, comprendendo pertanto anche il costo di costruzione riferito alle sale cinematografiche, nonché per la declaratoria del diritto della ricorrente a pagare i soli oneri concessori, compresi quelli relativi al costo di costruzione, comprendendo in quest’ultima voce soltanto i costi di costruzione dei 10.120,18 metri quadrati di superficie commerciale escludendo la superficie destinata a sale cinematografiche.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Muggiò;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 giugno 2010 il dott. Giovanni Zucchini e uditi per le parti i difensori: Andrea Vimercati, in sostituzione di Grella, per il fallimento ricorrente;
Alessandro Dal Molin, in sostituzione di G D M, per il Comune di Muggiò;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Fra la società Tornado Gest Srl ed il Comune di Muggiò, era stipulata il 14.1.2004 una convenzione urbanistica per l’attuazione del Programma Integrato di Intervento (PII), finalizzato alla realizzazione di una struttura multiplex cinematografica, ai sensi della legge regionale n. 9/1999.

Con successivo provvedimento in data 5.3.2004 del Settore Territorio-Sportello Unico, l’Amministrazione comunale determinava l’importo degli oneri di urbanizzazione primaria, secondaria e del contributo di costruzione relativo alla struttura di cui sopra, costituita da 15 sale cinematografiche e da spazi commerciali.

Nella quantificazione degli oneri di urbanizzazione, gli uffici dell’Ente non tenevano conto della superficie lorda di pavimento (Slp), relativa specificamente alle sale cinematografiche, ma soltanto di quella inerente gli spazi commerciali e ciò in applicazione dell’art. 20, comma 7°, del decreto legge n. 26/1994, convertito con legge n. 153/1994, in forza del quale <<
Ai fini del rilascio delle concessioni edilizie, la volumetria necessaria per la realizzazione di sale cinematografiche non concorre alla determinazione della volumetria complessiva in base alla quale sono calcolati gli oneri di concessione >>.

Al contrario, nella quantificazione del costo di costruzione, si teneva conto del computo metrico estimativo relativo all’intera struttura, comprese le sale cinematografiche.

La società proponeva pertanto il presente gravame, con domanda di sospensiva, affidata ad un unico motivo, vale a dire la violazione dell’art. 20 del D.L. 26/1994 convertito con legge 153/1994, dell’art. 3 della legge 10/1977, della legge regionale 60/1977, dell’art. 5 della convenzione urbanistica, oltre all’errata valutazione dei presupposti di fatto e di diritto, contraddittorietà ed illogicità manifeste. In pratica, a detta dell’esponente, il particolare regime agevolato per le sale cinematografiche di cui al D.L. 26/1994, si estenderebbe anche alla determinazione del contributo sul costo di costruzione.

Il Comune intimato si costituiva in giudizio, concludendo per la reiezione del ricorso.

In esito all’udienza cautelare del 24.3.2004, con ordinanza n. 780/2004, la domanda di sospensiva era accolta.

Con sentenza del 12.1.2007, il Tribunale di Monza dichiarava però il fallimento della società Tornado Gest Srl.

Il Fallimento, in persona dei curatori, notificava rituale atto di riassunzione, a mezzo di nuovo difensore, che era depositato in giudizio il 27.4.2007.

Alla pubblica udienza del 9.6.2010, la causa era trattenuta in decisione.

DIRITTO

La questione fondamentale portata all’attenzione del Collegio riguarda la corretta interpretazione della norma dell’art. 20, comma 7°, del decreto legge n. 26 del 14.1.1994, convertito con legge n. 153 del 1.3.1994, recante “Interventi urgenti a favore del cinema” e relativa ad un particolare sistema di agevolazione nel rilascio delle (allora così denominate) concessioni edilizie, in forza del quale la volumetria necessaria per realizzare le sale cinematografiche non è computata nella determinazione della volumetria complessiva in base alla quale sono calcolati gli (così testualmente definiti dalla legge) <<
oneri di concessione >>.

L’esegesi della norma, non facile a causa dell’imperfetta formulazione della stessa, impone una serie di riflessioni, che inducono il Tribunale a mutare l’orientamento assunto in sede cautelare ed a concludere in questa fase, al contrario di quella di sospensiva, per l’infondatezza del gravame.

In primo luogo, occorre ricordare come, ai sensi dell’art. 16, comma 1°, del DPR 380/2001, che ricalca sul punto analoga disposizione dell’art. 3 della legge 10/1977, il rilascio del permesso di costruire comporta la corresponsione di un contributo, commisurato rispettivamente all’incidenza degli oneri di urbanizzazione ed al costo di costruzione (analogamente, in Regione Lombardia, si veda l’art. 43, comma 1°, della legge regionale n. 12/2005).

L’incidenza degli oneri di urbanizzazione è stabilita con deliberazione del consiglio comunale in base a tabelle parametriche definite dalla regione, mentre il costo di costruzione è determinato periodicamente dalle regioni stesse (cfr. ancora l’art. 16 del DPR 380/2001 e gli articoli 44 e 48 della legge regionale n. 12/2005).

Come correttamente evidenziato dalla difesa comunale, la volumetria degli edifici assume rilevanza esclusivamente in sede di quantificazione degli oneri di urbanizzazione (vedesi art. 4 della legge regionale n. 60/1977 ed oggi l’art. 44 della legge regionale n. 12/2005) ma non acquista rilievo alcuno allorché è determinato il costo di costruzione, che è commisurato al computo metrico estimativo dell’opera, considerata nel suo complesso (cfr. art. 48 della legge regionale n. 12/2005), computo metrico che è stato peraltro consegnato al Comune dalla stessa società Tornado Gest (cfr. doc. 3 della parte resistente).

La tesi interpretativa dell’esponente, che vorrebbe estendere la disciplina di agevolazione anche al contributo sul costo di costruzione, finirebbe di fatto per introdurre un regime di gratuità del permesso di costruire relativamente alle sale cinematografiche;
tuttavia nota il Tribunale che il legislatore, allorché ha ritenuto di prevedere la gratuità di determinati interventi edilizi, in deroga alla regola generale dell’onerosità, ha previsto espressamente la non debenza del contributo (cfr. ad esempio l’art. 17 del DPR 380/2001, che riprende l’art. 9 della legge 10/1977), oppure ha chiaramente indicato la gratuità del titolo abilitativo o autorizzatorio (cfr. ad esempio l’art. 69 della legge regionale n. 12/2005, sui parcheggi).

Al contrario, la formulazione dell’art. 20, comma 7°, sopra citato, allude non alla esplicita gratuità dell’intervento edilizio, ma soltanto all’irrilevanza del volume delle sale cinematografiche in sede di determinazione degli “oneri di concessione”, espressione questa non certo chiara (la legge distingue, infatti, gli “oneri di urbanizzazione” ed il “costo di costruzione”), ma che deve essere intesa, per le ragioni sopra esposte, come riferita ai soli oneri di urbanizzazione veri e propri.

A conferma di tale interpretazione, l’art. 5 della convenzione del 14.1.2004 (cfr. doc. 2 della ricorrente, pagg. 16 e 17), dopo aver richiamato la norma dell’art. 20, comma 7°, sopra riportato, ha cura di specificare che <<
gli unici oneri di urbanizzazione derivanti dall’intervento sono da riferirsi alle sole superfici commerciali >>, con ciò stesso confermando che anche le parti contrattuali, all’atto della sottoscrizione della convenzione, erano consapevoli che la norma agevolativa fosse riferita ai soli oneri di urbanizzazione e non al costo di costruzione.

In conclusione, si conferma il rigetto del ricorso in ogni sua domanda, sia di annullamento sia di accertamento.

La novità e la complessità delle questioni trattate, oltre al mutato orientamento rispetto alla fase cautelare, inducono il Collegio a disporre l’integrale compensazione fra le parti delle spese di causa.

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